Contributo di mantenimento – calcolo delle eccedenze?

Caso 82 del 02/06/2003

Nel caso in cui il matrimonio sia destinato al fallimento, è giustificato applicare il calcolo delle eccedenze durante la procedura di divorzio o nell’ambito di misure di protezione dell’unione coniugale?

In una sentenza del 25 novembre 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se è stabilito che il matrimonio non può più essere salvato, entrambi i partner devono in principio provvedere loro stessi ai loro bisogni economici. Ciò vale eventualmente già allo stadio della procedura per la protezione dell’unione coniugale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


E' pacifico che se nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale non è più possibile salvare il matrimonio e in ogni caso la separazione di fatto si ipotizza essere di lunga durata, al coniuge più debole finanziariamente - di regola la moglie - può essere imposto di estendere (o intraprendere) un'attività lavorativa, anche se durante la vita comune la ripartizione dei ruoli voluta dai coniugi era differente (cfr. a tal proposito caso-49 e citazioni). Tale principio è ribadito nella sentenza del Tribunale federale oggetto del presente commento. Tuttavia in questa sentenza si indica che in tali circostanze entrambi i coniugi dovrebbero poter sopperire autonomamente al proprio mantenimento e ciò già a partire dall'eventuale inoltro di una preliminare procedura di protezione dell'unione coniugale. Tale affermazione la ritroviamo anche nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 65.
Nella sentenza di cui al caso-63 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha però indicato che il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento si fonda sul riparto dell'eccedenza - di regola a metà - una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (il cosiddetto "calcolo delle eccedenze"), ritenuto che il limite superiore del contributo al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione dell'economia domestica.
Orbene, da questo principio ritenuto dal Tribunale d'appello ticinese, anche in base alle considerazioni del Tribunale federale (sebbene ancora sommarie e basate piuttosto sull'obbligo per la moglie di lavorare), ritengo che il cosiddetto calcolo delle eccedenze, oltre a non poter essere applicato di regola all'alimento post-divorzile, debba pure ritenersi inapplicabile alle procedure cautelari di divorzio e alle procedure di protezione dell'unione coniugale allorquando il matrimonio non può più essere salvato.
Ritenere il calcolo delle eccedenze applicabile fintanto che dura il matrimonio può tra l'altro portare ad abusi (ad es. laddove segnatamente la moglie si oppone al divorzio vista la buona situazione finanziaria del marito).

Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2003, pag. 390; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.235, 5C.236/2001 /min.


Data modifica: 02/06/2003

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