Contributo di mantenimento dopo il divorzio in caso di matrimonio di media durata

Caso 171 del 30/04/2007

Un matrimonio di 8 anni è considerato di lunga o di corta durata? Una malattia sopraggiunta durante il divorzio e che porta ad un'invalidità completa dà diritto ad ottenere un contributo alimentare dopo il divorzio?

In una sentenza del 13 settembre 2006 il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se la separazione ha per scopo di preparare al divorzio, la durata del matrimonio si calcola di regola dal momento della celebrazione del matrimonio fino alla separazione di fatto e non fino al divorzio. Un matrimonio durato otto anni non è né un tipico matrimonio di corta durata né comporta di per sé la presunzione che esso abbia influenzato in modo determinante la vita del coniuge. Decisivo è piuttosto di sapere se le circostanze concretamente vissute hanno improntato durevolmente la condizioni di vita dei coniugi. Il fatto che un coniuge non sia in grado, o lo sia solo limitatamente, di riprendere un'attività lucrativa per ragioni di salute, non è di per sé una ragione per stanziare un contributo di mantenimento. Un contributo di mantenimento fondato sulla solidarietà dopo il divorzio entra in considerazione solo se la malattia è in relazione con il matrimonio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto i coniugi si sono sposati a 27 anni (lei) e 30 anni (lui) e hanno divorziato dopo 15 anni. Durante il matrimonio la moglie ha avuto problemi di salute, sia fisici che psichici, tanto che non le è più stato possibile riprendere un'attività lavorativa. Non ha alcuna formazione professionale e salvo per un paio di mesi durante il matrimonio non ha mai lavorato. Al momento del divorzio la moglie ha 42 anni, mentre il marito 45.
Secondo l'art. 125 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Quale sia il "debito mantenimento" dipende dall'influsso avuto dal matrimonio sulla vita coniugale.
Di regola con un matrimonio di breve durata (5 anni) è determinante la situazione economica dei coniugi precedente il medesimo.
Si ritiene che di regola il matrimonio abbia avuto un influsso sulla vita dei coniugi se è dilunga durata (vale a dire se è durato oltre 10 anni), se dall'unione coniugale sono nati figli oppure se con il matrimonio un coniuge è stato sradicato dal suo contesto culturale: in questi casi si presume che il riparto dei ruoli avuto e concordato dai coniugi durante il matrimonio debba essere protetto e di conseguenza il coniuge creditore dell'alimento possa beneficiare del tenore di vita goduto al momento della separazione, postulando, se del caso, la corresponsione di un contributo di mantenimento.
Nel caso di un matrimonio tra i 5 e i 10 anni non vi è alcuna presunzione in un senso o nell'altro. In questi casi occorre verificare se e quali siano gli elementi che hanno influenzato i rapporti coniugali.
Relativamente alla durata del matrimonio, nel caso in cui una riconciliazione non sia più seriamente ipotizzabile e la separazione sia unicamente una preparazione al divorzio, il calcolo va fatto dalla data del matrimonio (o eventualmente dalla precedente convivenza) alla data della separazione di fatto (DTF 127 III 136, consid. 2c, pag. 140 e DTF 132 III 598, consid. 9.2, pag.600) e non fino alla data della pronuncia del divorzio.
Nel caso concreto, dove la vita comune è durata 8 anni (il matrimonio fino al divorzio 14/15 anni, ma ciò è irrilevante), ritenuto che non può essere considerato né un matrimonio di corta, né di lunga durata (per cui da ciò non si deduce alcuna presunzione di influenza del matrimonio sulla vita coniugale), per il calcolo dell'eventuale contributo alimentare a favore della moglie dopo il divorzio occorre riferirsi ad altri parametri, quali il fatto che i coniugi non hanno avuto figli, che si tratta di coniugi relativamente giovani e che hanno di fronte a sé ancora una parte rilevante della loro vita. Queste argomentazioni sono state ritenute dall'autorità cantonale e hanno condotto alla conclusione che il matrimonio non ha influito in modo rilevante sulla vita dei coniugi: tale conclusione è stata considerata dal Tribunale federale come valutazione corretta nell'ambito del potere d'apprezzamento dell'autorità cantonale previsto dall'art. 4 CC. Le considerazioni del Tribunale cantonale hanno dunque condotto alla conclusione, confermata dal Tribunale federale, secondo cui il coniuge creditore dell'alimento non ha diritto di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio; occorre per contro riferirsi alla sua situazione economica precedente il matrimonio e valutarla al momento del divorzio come se il matrimonio non fosse stato celebrato.
Vari fattori, come ad es. l'aver lavorato prima di sposarsi, il non avere figli a carico con meno di 16 anni, il non doversi occupare delle faccende domestiche di entrambi i coniugi, ecc. hanno portato alla conclusione che per la moglie non vi era spazio per un contributo di mantenimento dopo il divorzio.
Relativamente ai problemi di salute della moglie, l'art. 125 cifra 4 CC prevede che la salute dei coniugi è un elemento di ponderazione per l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio. Tuttavia la sola circostanza che un coniuge non possa lavorare completamente o parzialmente per motivi di salute non è un elemento sufficiente per prevede a suo favore un contributo alimentare dopo il divorzio.
Con il matrimonio deve essersi creata una situazione tale ("il Tribunale federale utilizza l'espressione "Vertrauensposition") che va protetta anche in caso di divorzio: ad es. è rilevante la situazione di salute di una moglie in un matrimonio durato oltre 20 anni, da cui sono nati parecchi figli e ciò a prescindere dalla causalità dei problemi di salute con il matrimonio; negli altri casi occorre per contro verificare se lo stato di salute è stato condizionato dal matrimonio.
Nel caso concreto la malattia della moglie (epatite B) non ha nessun nesso causale con il matrimonio, sia che esistesse già prima o si fosse sviluppata dopo il matrimonio. In altre parole la moglie non sarebbe stata in grado di lavorare anche se non si fosse sposata. Di conseguenza, in un caso come questo, in cui il matrimonio non ha influenzato i modo determinante la vita dei coniugi, non vi è spazio per alcun contributo alimentare post divorzio da parte del marito a favore della moglie.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale Federale: 5C.169/2006 /blb. La massima è stata ripresa da FamPra 1/2007, N. 5, pag.146.

Sulla sussistenza tra nesso di causalità e alimenti post divorzio cfr. per contro sentenza TF 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012.

Nella sentenza TF 5A_750/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha precisato che il fatto che il coniuge beneficiario del contributo di mantenimento sia limitato nell’attività lavorativa a causa del suo stato di salute deve essere considerato, dopo un matrimonio con ripercussioni sulla capacità lucrativa, indipendentemente dal fatto che il pregiudizio sia riconducibile al matrimonio.


Data modifica: 30/04/2007

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