Convenzione sui contributi di mantenimento dopo divorzio implicante un terzo quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

Caso 421 del 01/03/2018

Una convenzione di divorzio può contenere clausole che esulano dall’oggetto della lite? Un terzo si può obbligare?

In una sentenza del 19 aprile 2017 la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

L’omolo­gazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio rende le disposizioni contrattuali esecutive, sicché acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Una transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che non sono oggetto della lite e vincola il terzo solo se vi ha partecipato, accettando che i suoi effetti si sarebbero estesi a lui.

Sentenza CEF 14.2016.288 (estratto in RTiD II 2017 45c, pag. 23 e seg.)

 

 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con sentenza 3 dicembre 1996 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio concluso tra due coniugi, omologando la relativa convenzione stipulata da quest’ultimi il 5 ottobre 1996. La clausola n. 3 ivi contenuta aveva il seguente tenore: “La società XY, di cui il marito è presidente del Consiglio di amministrazione, verserà alla moglie l’importo di CHF 3'500.00 mensili a titolo di onorario per il mandato di consigliere di amministrazione della società – fintanto che la stessa occuperà tale carica – sempre entro il 5 di ogni mese. Tale contributo verrà a decadere nel caso in cui la mogli passasse a nuove nozze o a comprovata convivenza”.

A seguito del mancato pagamento del dovuto, la moglie ha escusso la società per il tramite di una procedura esecutiva. La società ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatogli, così che la moglie ha chiesto il relativo rigetto al Pretore.

Statuendo con decisione 25 novembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta. Contro la sentenza appena citata la società è insorta pressa la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale d’appello di Lugano con un reclamo del 6 dicembre 2016 per ottenerne l’annullamento.

Già quando era ancora in vigore il vecchio Codice di procedura civile ticinese, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale poneva fine alla lite e aveva forza di cosa giudicata. In particolare le convenzioni sui contributi di mantenimento omologate dal giudice legittimavano il rigetto definitivo dell’opposizione per le prestazioni e obbligazioni pattuite dai coniugi (sentenza CEF 14.2010.80, consid. 1, del 19 ottobre 2010). È tuttora il caso con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del Codice di diritto processuale civile svizzero, con la differenza che, sempre dal 1° gennaio 2011, anche le convenzioni omologate da un’autorità amministra­tiva (come ad esempio un’Autorità Regionale di Protezione) sono parificate a titoli di rigetto definitivo (sentenza CEF 14.2014.71, consid. 5.1, del 30 luglio 2014).

La transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che non sono oggetto della lite, se serve alla sua composizione (cfr. pure oggi art. 201 cpv. 1 CPC, 2° periodo). L’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio (art. 279 CPC) rende le disposizioni contrattuali esecutive e definitive senz’alcuna differenza giuridica con gli altri dispositivi della decisione di divorzio (DTF 105 II 169 consid. 1; DTF 119 II 300 consid. 3), sicché acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Va d’altronde da sé che gli effetti del­l’omologazione si estendono a tutte le disposizioni convenzionali, anche a quelle che eventualmente coinvolgono terzi, poiché la transazione costituisce un’unità che non va smembrata, fatta salva la facoltà per il giudice del divorzio – non realizzata in concreto – di rifiutare l’omologazione di una convenzione contraria a disposizioni generali di diritto privato o pubblico, inadeguata, poco chiara, incompleta o lesiva degli interessi dei figli.

Nel caso concreto il Pretore ha quindi considerato a ragione che la convenzione omologata costituisce un valido titolo di rigetto definitivo nei confronti anche della società reclamante.


Data modifica: 01/03/2018

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