Caso 541 del 16/05/2023
Occorrono dei correttivi al calcolo degli alimenti a favore dei figli quando l’eccedenza a loro favore è elevata? È possibile che il Tribunale d’appello riveda i contributi alimentari per i figli laddove i genitori in prima istanza avevano trovato un accordo?
In una sentenza del 17 ottobre 2022 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete. A seguito del fatto che il litigio sul contributo di mantenimento in favore della moglie legittima inoltre il Tribunale d’appello a statuire sul contributo alimentare per il figlio (art. 282 cpv. 2 CPC).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti si sono sposate il 23 luglio 1999. In costanza di matrimonio i coniugi hanno adottato una figlia, nata il 25 aprile 2001, oggi maggiorenne. Dall'unione coniugale è poi nato un figlio, il 15 febbraio 2008. Entrambi i figli sono ancora gli studi. In pendenza di una procedura di divorzio, è stata promossa una procedura cautelare. I coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, in base al quale, tra l’altro, il figlio è stato affidato alla madre (riservato il più ampio diritto di visita paterno) e il marito ha accettato di versare un contributo alimentare per il figlio di CHF 963.00 mensili (assegni familiari non compresi), oltre alla quota parte di alloggio di CHF 660.00 mensili, alle rette scolastiche di CHF 759.00 mensili e la mensa scolastica di CHF 135.00 mensili, per totali CHF 2’517.00 mensili + AF. Sul contributo di mantenimento per la moglie i coniugi non hanno raggiunto un'intesa. Statuendo con decreto del 22 dicembre 2020 nel procedimento cautelare, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di CHF 1’755.00 mensili dal giugno del 2020. La decisione è stata impugnata da entrambe le parti, la moglie chiedendo un aumento del contributo alimentare per sé e il marito la sua soppressione.
Gli accertamenti di fatto hanno portato a quantificare il reddito del marito in complessivi CHF 23'867.00 mensili, mentre quello della moglie in CHF 1’809.00 mensili.
In tre sentenze recenti il Tribunale federale ha mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia va ripartita tra coniugi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Tale fabbisogno va definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF con l'aggiunta, se le condizioni finanziarie ciò permettono, di determinate poste (cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”). Quanto al metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), esso continua ad applicarsi, ma solo nel caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 147 III 301 consid. 4.3; I CCA sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 7).
Nel caso concreto il Tribunale d’appello ha precisato che il mero fatto che la famiglia versi in condizioni agiate non configura per altro una situazione economica tanto favorevole da giustificare una deroga al sistema di calcolo “a due fasi”.
La figlia maggiorenne, per la quale il padre risulta dagli atti essersi obbligato a corrispondere un contributo alimentare unicamente dall'aprile al giugno del 2021, non partecipa al riparto dell'eccedenza (DTF 147 III 265 consid. 7.3).
Tenuto conto dei dati di reddito e fabbisogno, che per semplicità di calcolo verranno indicati solo per l’ultimo periodo controverso, abbiamo la seguente situazione di fatto accertata giudizialmente:
Reddito del marito CHF 23'807.00
Reddito della moglie CHF 1’809.00
TOTALE 25'676.00 mensili
Fabbisogno minimo del marito CHF 8’265.00
Fabbisogno minimo della moglie CHF 7’127.00
Fabbisogno minimo del figlio minorenne CHF 2’442.00
TOTALE CHF 17'834.00 mensili
Eccedenza da ripartire CHF 7’842.00
2/5 dell'eccedenza per ciascun adulto CHF 3’137.00 mensili
1/5 dell'eccedenza per il figlio minorenne CHF 1’568.00 mensili
Il marito potrebbe conservare per sé: CHF 8’265.00 + CHF 3’137.00 = CHF 11’402.00 mensili,
dovrebbe destinare al figlio minorenne: CHF 2’442.00 + CHF 1’568.00 =CHF 4’010.00 mensili + AF
e dovrebbe versare alla moglie CHF 7’127.00 + CHF 3’137.00 ./. CHF 1’809.00 = CHF 8’455.00 mensili
In esito a quanto precede il figlio avrebbe diritto di ricevere un contributo alimentare di CHF 4’010.00 mensili. Tuttavia, nessuna delle parti ha chiesto di rivedere il contributo alimentare pattuito per il figlio di complessivi CHF 2’517.00 mensili. Se non che, come si è appena visto, il figlio avrebbe diritto ad altri CHF 1’493.00 mensili (1/5 dell'eccedenza nel bilancio familiare). Il problema è che tali cifre sono esorbitanti. Basti pensare, a titolo di confronto, che le Tabelle di Zurigo, fondate su redditi medi nazionali, prevedono per un figlio di età compresa fra i 13 e i 18 anni un fabbisogno in denaro di CHF 1’565.00 mensili, assegni familiari non compresi (edizione 2020). Volendo anche aumentare tale fabbisogno del 25% (maggiorazione prevista nel caso di famiglie particolarmente abbienti: RtiD II-2010 pag. 635 consid. 8c), tale fabbisogno lieviterebbe a CHF 1’955.00 mensili. A ciò si aggiungono, nel caso concreto, la retta scolastica (CHF 759.00 mensili) e la mensa (CHF 135.00 mensili), per complessivi CHF 2’850.00 mensili. Non v'è ragione di riconoscere contributi alimentari più alti, che già garantiscono al figlio un livello di vita agiato. Anche il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare del resto che, indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF 147 III 286 consid. 7.3 con riferimenti). Quanto alla differenza tra il contributo alimentare teorico, risultante dal calcolo illustrato, e il contributo alimentare effettivo (di CHF 2’850.00), vale a dire CHF 1'160.00, essa andrà reintegrata nell'eccedenza del bilancio familiare e suddivisa tra i genitori.
Ne discende che la moglie ha diritto a un contributo alimentare arrotondato di CHF 9’035.00 mensili (CHF 8’455.00 + CHF 580.00).
A seguito del fatto che il litigio sul contributo di mantenimento in favore della moglie legittima inoltre il Tribunale d’appello a statuire sul contributo alimentare per il figlio (art. 282 cpv. 2 CPC), tanto più in forza della nuova giurisprudenza promulgata dal Tribunale federale in materia di mantenimento. Per il contributo di mantenimento a favore del medesimo, il padre dovrà versare complessivi CHF 2'850.00 mensili, compreso CHF 660.00 quota pigione, CHF 759.00 retta scolastica e CHF 135.00 mensa, che egli può dedurre, pagando direttamente tali costi.
Data modifica: 16/05/2023