Cosa sono e come devono essere ripartiti gli accrediti per compiti educativi in caso di divorzio?

Caso 495 del 16/05/2021

Nella sentenza già oggetto del caso 492 del 26 novembre 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La ripartizione degli accrediti per compiti educativi deve essere regolata contemporaneamente all’autorità parentale, alla custodia o alla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; l’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in misura equivalente alla cura del figlio; una soluzione diversa può essere raggiunta solo mediante accordo scritto tra i genitori. Gli accrediti per compiti educativi sono concessi alle persone che esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni.

Sentenza TF 5A_139/2020 (destinato a pubblicazione sulla Raccolta Ufficiale)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Per quanto riguarda gli accrediti per compiti educativi, il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che, secondo l'articolo 52fbis cpv. 1 OAVS, la loro ripartizione deve essere regolata contemporaneamente all'autorità parentale, alla custodia o alla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e che l’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio (art. 52fbis cpv. 2 OAVS); il giudice non ha un libero potere d’apprezzamento al riguardo e una soluzione diversa può essere raggiunta solo mediante accordo scritto tra i genitori (art. 52fbis cpv. 4 OAVS). Il Tribunale federale ha poi precisato che la regola della divisione a metà, come previsto dall'art. 52fbis cpv. 2 OAVS, non presuppone una distribuzione strettamente identica del tempo di custodia (50/50), ma deve essere prevista quando i genitori si prendono cura dei figli in proporzioni approssimativamente uguali ("in etwa zu gleichen Teilen"), cioè quando ciascuno di essi assume una parte sostanziale della cura ("wenn beide Eltern tatsächlich einen wesentlichen Teil an der Betreuung übernommen haben"). Considerato lo scopo degli gli accrediti per compiti educativi, che è quello di permettere alle persone che svolgono compiti di custodia sui figli di costituirsi una previdenza di vecchiaia, il Tribunale federale ha precisato che la questione a sapere se entrambi i genitori si prendono cura del bambino in misura approssimativamente equivalente o se uno di loro è principalmente responsabile per la cura del figlio può essere valutata esaminando se e in quale misura gli obblighi di cura impediscono a uno dei genitori di lavorare.

Nella fattispecie, in base ai fatti accertati dall’autorità cantonale, la capacità di guadagno della madre non è stata considerata in alcun modo limitata dai suoi obblighi di cura dei figli e data la ripartizione pressoché uguale del tempo di cura dei medesimi tra i genitori, è stato ritenuto che non vi fosse motivo per derogare al principio della ripartizione a metà degli accrediti per compiti educativi.

 

Relativamente al concetto di accrediti per compiti educativi vanno fatte le seguenti considerazioni (cfr. Commento di Stéphanie Perrenoud in www.droitmatrimonial.ch, Newsletter avril 2021).

Nel primo pilastro (AVS/AI), il calcolo della rendita pensionistica ordinaria è determinato dagli anni di contribuzione, dal reddito dell’attività lucrativa, così come pure dagli accrediti per compiti educativi (e se del caso assistenziali). Esistono 44 gradi di rendite. Ogni grado indica l'importo mensile delle rendite AVS e AI, in base al reddito annuo per cui l'assicurato ha versato i contributi. Gli anni contributivi determinano il grado applicabile della rendita. Nella misura in cui vi è un obbligo contributivo all’AVS, il fatto di interrompere la propria attività lucrativa per occuparsi dell'educazione dei figli non ha alcun effetto sul grado della rendita. Per contro, questa circostanza ha un impatto sul reddito medio annuo, cioè sull'elemento che determina l'importo della rendita all'interno del grado pensionistico applicabile. Il reddito medio annuo corrisponde alla somma dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo contributivo, diviso per il numero di anni di contributi (art. 30 LAVS). Per tener conto dei compiti educativi svolti dalla persona assicurata, prima di procedere al calcolo, gli accrediti per compiti educativi devono essere sommati al reddito da attività lucrativa (art. 29bis e art. 29quater LAVS, art. 36 cpv. 2 LAI). All'interno dei 44 gradi (rendite complete), la rendita massima (oggi CHF 2'390.00 mensili) viene pagata alle persone con un reddito medio annuo di CHF 86'040.00 o più; la rendita minima (CHF 1'195.00 mensili) viene pagata alle persone con un reddito medio annuo di CHF 14'340.00 mensili o meno.

Gli accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS) sono stati introdotti in occasione della decima revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997. Dato che permettono di includere nel calcolo della rendita il valore dei compiti educativi svolti da una persona che ha cessato o ridotto la sua attività professionale per allevare i suoi figli, tenendo conto di un "reddito fittizio" gli accrediti per compiti educativi permettono di prendersi cura dell'educazione dei figli e riconoscere il valore di questi compiti per la società attenuando gli effetti negativi che la loro esecuzione può avere sull'importo della rendita di vecchiaia o di invalidità. Si tratta di una sorta di "bonus " destinato a compensare il lavoro svolto dalla casalinga. Un anno di accrediti per compiti educativi rappresenta attualmente un reddito fittizio di CHF 43'020.00 (cfr. art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Nella misura in cui gli accrediti per compiti educativi sono presi in considerazione nel calcolo della rendita, la persona assicurata beneficia effettivamente di questo importo quando riceverà la rendita di vecchiaia o di invalidità.

Gli accrediti per compiti educativi sono concessi alle persone che esercitano l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni e l’esercizio dell'autorità parentale ai sensi degli art. 296 CC e segg. è la condizione centrale per il loro diritto (art. 29sexies cpv. 1 LAVS).
I genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta su uno o più figli sono trattati in modo diverso a seconda che siano sposati, divorziati o conviventi: mentre i coniugi riceveranno necessariamente un “bonus” della metà per gli anni di matrimonio, i genitori divorziati o conviventi possono decidere liberamente se il “bonus” devbba essere diviso a metà tra loro o assegnato interamente a uno di loro (art. 52fbis cpv. 3-4 OAVS).
Poiché il reddito medio annuo utilizzato per determinare l'importo della rendita è limitato (attualmente CHF 86'040.00 annui), se uno dei genitori percepisce un reddito elevato, la concessione di un accredito (o mezzo-accredito) per compiti educativi non avrà alcun impatto sull'importo della sua futura rendita. I conviventi e gli ex coniugi sono così avvantaggiati rispetto ai coniugi, poiché possono evitare di perdere il mezzo bonus assegnato a quello di loro che riceve un reddito superiore al massimale AVS, prevedendo l'assegnazione dell’accredito completo al genitore che percepisce il reddito più basso.
Se i genitori sono divorziati o non sposati ed esercitano congiuntamente l'autorità parentale - che è la regola dal 1° luglio 2014 (cfr. art. 296 cpv. 2 CC) -, hanno la possibilità di accordarsi per scritto in qualsiasi momento sulle modalità di ripartizione degli accrediti per compiti educativi, cioè di scegliere se attribuire l'intero accredito a uno di loro o dividerlo a metà (art. 52fbis cpv. 3-4 OAVS). Altri accordi di suddivisione (ad esempio 30% / 70% o 40% / 60%) non sono possibili. Gli accordi dei genitori possono riguardare solo l'attribuzione degli accrediti futuri. In mancanza di un accordo tra i genitori, il tribunale o l'autorità di protezione dei minori decide, con la regolamentazione dell'autorità parentale, anche l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi (art. 52fbis cpv. 1 OAVS).


Data modifica: 16/05/2021

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