Caso 437 del 16/11/2018
C’è differenza tra i costi di accudimento prima del 31.12.2016 e dopo il 01.01.2017? Se una madre con un obbligo alimentare verso un figlio comune dà alla luce un altro figlio con un altro uomo può avvalersi della necessità di prendersi cura del secondo figlio per non cominciare o ricuperare un’attività lavorativa?
In una sentenza del 7 settembre 2018 il Tribunale d’appello Lugano ha stabilito questo segue:
Per quel che è dei costi di accudimento, occorre distinguere: fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle tabelle di Zurigo comprendeva una posta monetizzata per “cura e educazione”; dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” in sua vece occorre definire un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre per garantire effettivamente cura e educazione al figlio. Nel caso della nascita di un figlio non comune dopo la separazione dopo il primo anno di vita non sussiste più un diritto assoluto all’accudimento personale, per lo meno nel caso di famiglie ricomposte con figli nati da più relazioni e in precarie situazioni finanziarie.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 28 gennaio 2002 la madre (1972) ha dato alla luce una figlia che è stata riconosciuta dal padre (1971). Il 22 agosto 2006 l’allora Commissione tutoria regionale ha approvato una convenzione in cui il padre si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia. La vita in comune dei genitori è cessata nel settembre del 2006. La madre è venditrice (ha lavorato a tempo pieno fino al 7 agosto 2016, al 50% fino al 30 settembre 2016 e lavora su chiamata dopo di allora). Dopo un periodo di disoccupazione, il padre è stato assunto dal 1° febbraio 2015 come elettricista.
Il 7 settembre 2014 il padre si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, per ottenere la riduzione del contributo alimentare destinato alla figlia, essendo egli a quel momento senza attività lucrativa. Nel frattempo, in disaccordo con la madre sull'esercizio delle relazioni personali con il padre, la figlia si è trasferita da quest'ultimo all'inizio di ottobre del 2014. In conseguenza di ciò, l'Autorità regionale di protezione ha disposto il 19 novembre 2014 in via cautelare l'affidamento della figlia al padre e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Il padre postula la soppressione del contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata dall’allora Commissione tutoria regionale, come pure la condanna della madre a versargli dall'ottobre del 2014 un contributo alimentare per la figlia. Alle udienze del 26 marzo 2015 e del 13 ottobre 2015 le parti hanno raggiunto degli accordi provvisori.
Il 2 maggio 2016 la madre ha dato alla luce un altro figlio, avuto da un altro uomo. Il padre dal canto suo si è sposato il 27 maggio 2016 con un’altra donna, la quale aveva già una figlia, nata il 6 marzo 2006 da un suo precedente matrimonio. Da lei egli ha avuto un figlio, nato il 28 luglio 2016. Nel frattempo, il 1° luglio 2016, l'Autorità regionale di protezione ha confermato l'affidamento di della figlia comune delle parti al padre.
Statuendo il 13 febbraio 2017, il Pretore ha soppresso dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare a carico del padre e ha condannato la madre a versare in favore della figlia comune delle parti determinati contributi alimentari dall'ottobre 2014.
Contro la sentenza appena citata la madre è insorta al Tribunale d’appello di Lugano con un appello del 16 marzo 2017 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore della figlia comune. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017 il padre propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare il contributo alimentare per la figlia.
Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato.
E’ pacifico che rispetto al momento in cui era stata stipulata la convenzione di mantenimento nel 2006, la situazione sia radicalmente mutata. Il primo giudice ha determinato così il fabbisogno in denaro della ragazza sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabelle di Zurigo). Per quel che è dei costi di accudimento, occorre distinguere. Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendeva una posta monetizzata per “cura e educazione”. Dal 1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non figura più nella tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. In sua vece occorre definire un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre per garantire effettivamente cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC; sull'applicabilità pro futuro di tale norma anche alle cause pendenti: art. 13cbis tit. fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza TF 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1). Se il figlio è accudito da terzi, come nella fattispecie, i costi generati da tale presa a carico continuano in ogni modo a essere considerati come costi diretti del figlio (sentenza TF 5A_454/2017, consid. 7.1.3, del 17 maggio 2018). Poco importa sapere dunque, sotto questo profilo, se il genitore affidatario sia in grado di coprire da sé il proprio fabbisogno minimo, la cura e l'educazione della figlia comune va considerata un costo diretto. Anche dal 1° gennaio 2017 si deve riconoscere perciò nel fabbisogno in denaro della figlia una spesa per l'accudimento, come ha fatto il primo giudice. Dopo i 16 anni della figlia (compiuti dalla figlia il 28 gennaio 2018) un contributo di accudimento parrebbe invece non entrare più in linea di conto (FF 2014 pag. 534 seg.; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 438).
Più delicata è la questione di sapere se si possa ascrivere alla madre un reddito ipotetico pari a quello conseguito prima della nascita della figlia comune. Nella fattispecie la madre non è genitore affidatario e deve adempiere il suo obbligo di mantenimento in denaro. Per determinare ciò, occorre accertare la capacità di guadagno ragionevolmente esigibile ed effettiva di lei, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento nei confronti di suo figlio e della copertura del proprio minimo esistenziale. Per quel che riguarda la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte di un genitore con figli, vige il principio secondo cui un coniuge può essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto 10 anni di età (n.d.r. ora al 50% dall’inizio della scuola dell’obbligo e all’80% dall’inizio della scuola secondaria, cfr. sentenza TF 5A_384/2018, consid. 4.7.6 del 21.09.2018 di cui al caso di prossima pubblicazione su divorzio.ch), mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta dal momento in cui quel figlio ha compiuto i 16 anni. Tale regola contempla nondimeno due eccezioni. La prima riguarda l'eventualità in cui, già prima della separazione, entrambi i genitori esercitavano un'attività lucrativa, nel qual caso il genitore che si occupava prevalentemente della cura dei figli durante la comunione domestica deve continuare a rispettare – nel segno della continuità – gli accordi intercorsi. La seconda eccezione concerne la nascita di un figlio non comune dopo la separazione, nel qual caso manca un accordo sulla ripartizione dei ruoli su cui fare affidamento. In simili evenienze la regola degli anni del figlio più piccolo sopra citata non si applica e il fatto che a suo tempo la madre avesse accudito personalmente i figli comuni è senza rilievo per la cura del nuovo figlio (sentenza TF 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.5). In situazioni del genere l'esigibilità di una ripresa o di un'estensione dell'attività lucrativa si riconduce alla questione di sapere se – e in che misura – la cura e l'educazione del nuovo figlio vi ostino. Nei primi tempi l'accudimento personale del figlio da parte della persona di riferimento è importante, di modo che non si può pretendere da quel genitore l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno, quand'anche egli non sia più in grado di assolvere temporaneamente gli obblighi alimentari preesistenti (sentenza TF 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.4 e 3.5). Per giurisprudenza se nel primo anno di vita l'accudimento personale è indicato e al genitore che se ne prende cura non può imporsi un'attività lucrativa, ciò non vale più in seguito, a meno che il figlio richieda un'assistenza straordinaria. Dopo il primo anno di vita non sussiste più un diritto assoluto all'accudimento personale, per lo meno nel caso di famiglie ricomposte con figli nati da più relazioni e in precarie situazioni finanziarie. Per consentire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti di tutti i figli in condizioni del genere occorre vagliare dunque la possibilità o l'estensione di un accudimento extrafamiliare per il figlio affidato alla propria custodia, se non altro nel caso in cui l'obbligo di mantenimento verso gli altri figli su cui non è esercitata la custodia parentale consista in una prestazione in denaro (sentenza TF 5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.5).
Ciò posto, un incremento dell'attività lucrativa da parte della madre è stata considerata senz'altro esigibile, quanto meno dal compimento del primo anno di suo figlio nato il 2 maggio 2016. Essa ha lavorato infatti a tempo pieno prima e dopo la separazione dall’ex partner, continuando fino al termine del congedo di maternità dovuto alla nascita di suo figlio, al cui proposito non sono emerse per altro criticità particolari. Le capacità finanziarie dei genitori non bastano tuttavia, in concreto, per coprire il fabbisogno del figlio comune, pertanto occorre che la madre aumenti, in considerazione dei livelli salariali conseguibili nel settore professionale della vendita, il proprio tasso d'occupazione al 100% e lo adegui – dopo un periodo di transizione – a quello dell'attore, il quale già lavora a tempo pieno quantunque gli sia affidata la figlia.
Data modifica: 16/11/2018