Criteri per l’attribuzione dell’abitazione coniugale

Caso 225 del 17/09/2009

Quali sono i criteri da considerare per l’attribuzione in uso dell’abitazione coniugale nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale?

In una sentenza del 26 agosto 2008* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Decisivo è il criterio dell’opportunità, ovvero l’interesse del coniuge al quale l’abitazione sia più utile, indipendentemente dai diritti che derivano dalla proprietà, dalla liquidazione del regime dei beni o da relazioni contrattuali.

Sentenza pubblicata in RTiD I 2009, N. 19c.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'indicare l'opportunità della decisione, il Tribunale d'appello di Lugano fa riferimento alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 120 II 3, consid. 2c. Ha poi precisato che importa così la presenza dei figli, ma sono di rilievo anche motivi di salute o professionali (SCHWANDER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 7 ad art. 176 CC). Non prevalgono invece i diritti personali o reali che un coniuge possiede sull’alloggio, salvo qualora egli invochi un interesse preponderante connesso all’età, allo stato di salute o all’esercizio dell’attività professionale (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30 ad art. 176 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159-180 CC, 2a edizione pag. 246 n. 378).

Segnalo di particolare interesse la pubblicazione di Patrick Blaser/Maryam Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion, in FamPra 1/2009, pag. 339 e segg.


Data modifica: 27/11/2020

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