Curatela educativa – condizioni

Caso 275 del 01/12/2011

Quando si giustifica l’istituzione di una curatela educativa?

In una sentenza del 31 maggio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Una curatela educativa si giustifica quando lo sviluppo del minore sia messo in pericolo, senza che delle misure meno incisive siano efficaci.

 

Sentenza TF 5A_840/2010


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con il presente commento faccio astrazione del caso concreto, limitandomi a richiamare alcuni principi alla base dell'istituzione di una curatela educativa.

L'art. 308 CC prevede che se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella sua cura; l’autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali; l’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

Dalla normativa sopra citata si evince subito che la competenza per decidere una curatela educativa spetta all'autorità tutoria e non al giudice; quest'ultimo può tuttavia sollecitare l'autorità tutoria nella nomina di un curatore educativo, segnatamente laddove il giudice si trovi a dirimere una vertenza famigliare di separazione o di divorzio.

La curatela educativa, prevista all'art. 308 cpv. 1 CC, costituisce una misura di protezione del figlio (art. 307 CC), che permette all'autorità tutoria, se le circostanze lo impongono, di nominare al minore un curatore che assista i suoi genitori con consigli e sostegni nella cura del figlio. La curatela educativa va oltre alla designazione di una persona o di un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (DTF 108 II 372, consid. 1). La curatela educativa presuppone che lo sviluppo del figlio sia messo in pericolo (DTF 108 II 372, consid. 1), che questo pericolo non possa essere evitato dai genitori medesimi (art. 307 cpv. 1 CC), neppure con delle misure più contenute previste all'art. art. 307 CC (principio della sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia appropriato per raggiungere lo scopo voluto (principio dell'adeguatezza). Il principio della proporzionalità è il punto centrale delle misure a protezione del figlio e la misura deve essere atta a raggiungere lo scopo della protezione che ci si è prefissi ed è necessaria (principio della proporzionalità). La decisione prenderà in considerazione tutte le circostanze del caso, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche in funzione degli aspetti sociali, medici ed educativi della situazione e della costellazione familiare.


Data modifica: 01/12/2011

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