Caso 53 del 14/02/2002
E' possibile che il Giudice pronunci la custodia alternata se uno dei genitori vi si oppone? Per poter ottenere la custodia alternata è necessario anche esercitare congiuntamente l'autorità parentale?
In una sentenza del 18 maggio 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La custodia alternata non può essere imposta a uno dei coniugi contro la sua volontà. Anche se i genitori desiderano esercitare l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio e al tribunale viene sottoposta una convenzione in tal senso per approvazione, sono determinanti il bene del bambino e le circostanze concrete quali l'età del bambino, la distanza tra i due luoghi di domicilio e della sede della scuola, così come la capacità dei genitori di collaborare, ecc.
Giurisprudenza superata dal caso 374
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Prima di tutto spieghiamo cosa è la custodia alternata: si tratta della situazione in cui i genitori separati esercitano in comune l'autorità parentale, ma si dividono la custodia dei figli in maniera alternata per dei periodi più o meno uguali, che possono essere fissati in giorni o settimane o mesi.
Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale federale, sia il messaggio del Consiglio federale che la dottrina ipotizzano la possibilità di esercitare una custodia alternata solo nell'ambito dell'art. 133 cpv. 3 CC, per cui a condizione che l'autorità parentale sia esercitata dai genitori in comune. L'art. 133 cpv. 3 CC prevede espressamente che l'autorità parentale potrà rimanere congiunta dopo il divorzio solo se entrambi i genitori lo richiedono con una convenzione (ossia un accordo) su tutti gli aspetti relativi alla prole (affidamento, relazioni personali e contributi di mantenimento) e se il bene dei figli è salvaguardato (cfr. caso-32).
Sulla possibilità di esercitare la custodia alternata cfr. anche FAMPRA 2/2003, pag. 468 (sentenza del Kantonsgericht di San Gallo del 6 settembre 2002).
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2001, pag. 823 (5C.42/2001).
Segnalo che nella sentenza TF 5A_495/2008 del 30 ottobre 2008 il Tribunale federale ha indicato che un diritto di visita di un week end ogni 15 giorni (da venerdì sera a lunedì mattina), oltre a ogni mercoledì e alla metà delle vacanze scolastiche, oltre ancora ogni 15 giorni due giorni dal mercoledì mattina al venerdì mattina, equivale ad una custodia alternata, la quale necessita in ogni caso l'accordo di entrambi i genitori e non può essere imposto contro la loro volontà.
Sull'argomento relativo alla necessità di avere il consenso di entrambi i genitori per una custodia alternata, cfr. sentenza TF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012. La questione è superata dato che oggi il Giudice può decidere di prevedere la custodia alternata anche contro il volere di entrambi i coniugi (cfr. sentenza TF 5A_46/2015 del 26 maggio 2015 - v. caso 374)
Data modifica: 16/11/2017