Caso 481 del 16/10/2020
In caso di custodia alternata come viene calcolata la ripartizione del contributo alimentare a favore dei figli?
In una sentenza del 27 settembre 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se i figli sono accuditi dai genitori nella stessa misura con una custodia alternata e se si parte dal principio della divisione a metà del fabbisogno in denaro (in presenza di una disponibilità dei genitori equivalente), i costi esterni dei figli vanno divisi a metà ed una eventuale differenza delle spese locative va compensata.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 2002 e dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Dopo varie vicissitudini giudiziarie, il 20 febbraio 2018 il Tribunale di prima istanza ha regolato la vita separata con delle misure a tutela dell’unione coniugale, decisione in parte riformata dal Tribunale d’appello, il quale ha attribuito ai coniugi l’autorità parentale congiunta (in prima istanza era stata tolta al padre), deciso per una custodia alternata sui figli (in prima istanza era stata attribuita la custodia del figli alla madre) e stabilito i contributi alimentari (riformando anche su questo punto il giudizio di prima istanza). La vertenza è giusta in seguito al Tribunale federale, segnatamente per il calcolo dei contributi alimentari per i figli.
Dai fatti accertati dall’ultima istanza cantonale risulta che il padre ha una quota disponibile (differenza tra il suo reddito ed il suo fabbisogno) pari a CHF 6'140.00 mensili, mentre la madre di CHF 5'035.00 mensili. Tenuto conto che la madre si occupa degli aspetti amministrativi dei figli, pagando i relativi costi, il padre le dovrà rimborsare la metà dei medesimi, quali la cassa malati, costi medici non rimborsati dalla medesima, costi scolastici e di divertimento dei figli, dato che la quota disponibile dei genitori è simile ed esercitano una custodia alternata, mentre ciascun genitore si dovrà assumere i costi per il mantenimento dei figli nel rispettivo tempo che trascorre con loro.
Relativamente alla partecipazione dei figli all’alloggio dei genitori, la spesa va ripartita a metà tra questi ultimi. Ciascun genitore deve assumere l’importo di CHF 486.50 mensili (CHF 584.00 mensili quale partecipazione dei figli alla pigione della madre + CHF 389.00 mensili quale partecipazione dei figli alla pigione del padre = CHF 973.00 : 2 = CHF 486.50).
Orbene, dato che il padre paga già la propria pigione, egli dovrà versare alla madre unicamente la differenza tra tale importo e la parte dovuta dai figli per la partecipazione alle sue spese di alloggio, vale a dire l’importo mensile di CHF 486.50 – 389.00 = CHF 97.50 mensili.
Data modifica: 16/10/2020