Caso 455 del 01/09/2019
In presenza di una custodia alternata può comunque essere dovuto un contributo alimentare a favore del coniuge divorziato?
In una sentenza del 25 settembre 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Anche qualora entrambi i genitori lavorino e si occupino a metà dell’accudimento del figlio può essere dovuto un contributo di accudimento ed eventualmente anche un contributo alimentare tra coniugi. In determinate circostanze la madre già attiva professionalmente può non essere obbligata ad estendere l’attività lucrativa al 100% (o al 90% come il padre) prima del compimento del 16esimo anno di età del figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono uniti in matrimonio il 2 giugno 2006 e dalla loro unione è nato nel 2008 un figlio. Le parti vivono separate di fatto dal maggio 2013 e la loro vita separata è stata regolamentata per il tramite di una procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale. Il 14 settembre 2015 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale. La relativa sentenza è stata emanata il 18 ottobre 2016 e per le conseguenze accessorie è stato previsto in particolare il mantenimento dell’autorità parentale congiunta, la domiciliazione del figlio presso la madre e una custodia alternata nel senso che il figlio trascorre una settimana con il padre (salvo un giorno con pernottamento) e una settimana con la madre (salvo un giorno con pernottamento). Il giudice ha previsto un obbligo alimentare del marito/padre sia a favore del figlio, sia a favore della ex moglie, per quest’ultima fino al 16esimo anno di età del figlio. Il padre ha impugnato la decisione e la decisione del primo giudice è stata parzialmente rivista dal Tribunale superiore, ma il principio del contributo alimentare a favore della ex moglie fino al 16esimo anno di età del figlio è stato confermato. Il padre ha ricorso al Tribunale federale.
Nel caso concreto la madre durante la via comune lavorava a tempo parziale e alla nascita del figlio ha interrotto per un breve periodo l’attività, ricominciando poco dopo dapprima al 50% e poi al 70%, consacrando il resto del tempo alla cura ed educazione del figlio. Dai fatti risulta che il bene del figlio raccomandava la sua presa a carico personale da parte della madre; oltre a ciò il datore di lavoro di quest’ultima ha riferito dell’impossibilità di poterle offrire di aumentare la sua percentuale lavorativa. Secondo il Tribunale federale in tali circostanze non si giustifica derogare alla regola secondo cui si può imporre alla madre di lavorare a tempo pieno solo al compimento del 16esimo anno di età del figlio ed il fatto che sia in essere una custodia alternata, e che ogni tanto la nonna materna si occupi di lui, non è stato considerato decisivo.
Sempre nel caso concreto il padre lavora al 90% e richiede che anche la madre aumenti la percentuale lavorativa almeno nella medesima misura, ma secondo il Tribunale federale non è contrario al diritto federale considerare, come ha fatto l’autorità cantonale, la situazione concordata dai coniugi durante la vita comune e ciò per evitare un brusco cambiamento della modalità di presa a carico del figlio che potrebbe essere di pregiudizio per quest’ultimo (DTF 144 III 481, consid. 4.5 e caso 439). Così come indica il Consiglio federale nel suo Messaggio, nella situazione di crisi che rappresenta per il figlio la separazione dei genitori è importante potergli offrire una certa stabilità a livello di presa a carico quotidiana, per lo meno per un certo tempo. Pertanto non è determinante il fatto che in caso di custodia alternata la madre disponga di un tempo equivalente al padre per esercitare un’attività lavorativa. In ogni caso la situazione vissuta nel singolo caso particolare non può essere mantenuta senza limiti di tempo (DTF 144 III 481, consid. 4.6) e occorre pertanto determinare la durata del contributo di custodia. La precedente giurisprudenza faceva riferimento all’obbligo di esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno dal 16esimo anno di età del figlio e questa linea direttiva non è stata modificata dalla recente giurisprudenza, pertanto la soluzione adottata dai giudici cantonali non viola il diritto federale. Al momento in cui il figlio avrà compiuto 16 anni la madre ne avrà 47 e nulla le impedirà di rendersi autonoma economicamente esercitando a quel momento un attività lavorativa al 100%. Fino a quel momento il contributo alimentare per il figlio comprenderà il contributo di custodia / di accudimento e quello per la moglie le garantirà il suo debito mantenimento, compresa un’adeguata previdenza, e non solo il suo minimo vitale allargato, non trovando applicazione nel caso concreto il principio del clean break (sentenza TF 5A_2/2008, consid. 5.2, del 19 giugno 2008).
Data modifica: 01/09/2019