Custodia alternata, ripartizione dei periodi di accudimento

Caso 436 del 01/11/2018

Quali condizioni si devono verificare per poter prevedere una custodia alternata?

In una sentenza del 20 aprile 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora siano di principio dati i presupposti per una custodia alternata, entrambi i genitori hanno diritto allo stesso modo di partecipare alla cura del figlio. Ciò vale pure quando un genitore in passato era attivo professionalmente al 100%, ma in futuro desidera partecipare alla cura del figlio attraverso una riduzione del grado lavorativo. In quest’ambito, non è nemmeno contrario al bene del figlio che un genitore si appoggi all’accudimento di terzi (ad esempio dei nonni) per la copertura della sua quota di custodia. Una ripartizione dei periodi di accudimento che escluda un genitore senza motivo dall’accudimento del figlio durante il fine settimana è arbitraria

Sentenza TF 5A_888/2016 (v. anche FamPra.ch, N. 42 in 3/2018)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 22 giugno 2013. Dalla loro unione è nato il 5 luglio 2014 un figlio. Dal 22 aprile 2015 i coniugi vivono separati di fatto. Il 22 maggio 2015 la moglie ha avviato una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale. Con decisione di merito il Giudice ha stabilito la custodia alternata sul figlio, prevedendo la sua domiciliazione presso la madre; per il padre è stato previsto che egli potesse stare con il figlio ogni settimana da venerdì alle 18.00 a martedì alle 18.00, oltre a sei settimane l’anno di vacanze. Su ricorso della madre, il Tribunale d’appello ha riformato parzialmente la decisione prevedendo che il figlio stesse con il padre nelle settimane pari da venerdì alle ore 18.00 a martedì alle 18.00 e nelle settimane dispari da sabato alle 18.00 a martedì alle 18.00, oltre a sei settimane di vacanze l’anno. Il resto del tempo il bambino è preso in custodia dalla madre. Quest’ultima ha ricorso al Tribunale federale chiedendo una limitazione delle relazioni personali padre - figlio.

La custodia alternata entra in considerazione solo se entrambi i genitori hanno le necessarie capacità educative. Successivamente occorre verificare se a livello organizzativo sia fattibile e che i genitori si informino reciprocamente. I genitori devono essere capaci e pronti a comunicare e cooperare per i bisogni del figlio. Di principio il solo fatto che un genitore non sia d’accordo con la custodia alternata non è sufficiente per far presumere un’assenza di cooperazione genitoriale. Occorre poi valutare la situazione geografica, segnatamente la distanza tra i due domicili genitoriali, e la stabilità, che contempla il mantenimento delle regole per il figlio avute fino a quel momento. Una custodia alternata va considerata in modo particolare qualora i genitori si occupavano alternativamente del figlio già prima della separazione. Altri aspetti sono la possibilità dei genitori di prendersi cura personalmente del figlio, l’età del figlio, i suoi legami famigliari ed il suo inserimento in un altro contesto sociale. Il desiderio del figlio è da considerare anche quando non ha (ancora) la capacità di di discernimento sul tema dell’accudimento, se del caso con l’aiuto di un perito che possa interpretare adeguatamente quanto egli esprime. Il criterio della stabilità e quello relativo alla possibilità prendersi cura personalmente del figlio è di particolare importanza per i figli neonati; per bambini meno piccoli il criterio dell’appartenenza sociale ha un ruolo più importante; la collaborazione genitoriale ha un’importanza crescente in presenza di bambini in età scolastica o nel caso in cui i genitori non abitino particolarmente vicini con la necessità di una maggiore organizzazione (DTF 142 III 617, consid. 3.2.3 e consid. 4.3, con riferimenti). L’aspetto più importante resta il bene del figlio (DTF 142 III 617, consid. 3.2.3).

Il Tribunale federale precisa altresì che per la custodia alternata occorre anche una disponibilità di tempo dei genitori; non ha alcuna rilevanza il fatto che nel caso concreto la madre dalla separazione di fatto abbia lasciato il suo lavoro e sia disponibile a tempo pieno per il figlio. A determinate condizioni entrambi i genitori hanno il medesimo diritto di prendersi cura del figlio. Quest’ultimo ha un interesse particolare di mantenere il legame di vita e di cura con entrambi i genitori. Ciò vale anche nel caso in cui un genitore in passato ha lavorato al 100%, ma in futuro intende ridurre il proprio lavoro per prendersi cura del figlio; nel caso concreto è dunque irrilevante che il padre svolgesse in passato la sua attività lavorativa al 100%; è piuttosto da valutare in quale misura in futuro vi sia la sua disponibilità a pendersi cura del figlio. Nel caso concreto il padre si è accordato con il suo datore di lavoro per poter ridurre in futuro la sua attività lavorativa all’80%. Non è censurabile e non contraddice il bene del figlio se il padre per coprire i suoi momenti di custodia del figlio chiede aiuto ai suoi genitori, i quali vivono assieme al medesimo. Il legame del figlio con la madre non subisce alcun trauma se nei momenti in cui il figlio è affidato al padre vi sono terze persone, come i nonni, che se ne occupano.

Infine va segnalato che secondo il Tribunale federale in caso di custodia alternata si giustifica -  riservati i casi in cui vi sono motivi di lavoro - stabilire i tempi di custodia analoghi durante i fine settimana.


Data modifica: 01/11/2018

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