Caso 286 del 16/05/2012
Come si calcola il contributo alimentare per il mantenimento dei figli la cui custodia è suddivisa tra i genitori al 50%?
In una sentenza del 9 marzo 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Quando i genitori si accordano per una custodia dei figli in misura del 50% ciascuno, anche il fabbisogno dei figli va suddiviso in ragione di 1/2 ciascuno.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La fattispecie è la seguente:
- matrimonio da cui sono nati tre figli;
- sentenza di divorzio dell'11 marzo 2004 (con la quale è stata omologata una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio del 23 agosto 2003);
- istanza della ex moglie di modifica della sentenza di divorzio del 3 dicembre 2009;
- sentenza di prima istanza del 16 novembre 2010 con la quale sono stati modificati gli alimenti per i figli.
Per calcolare i contributi di mantenimento a favore dei figli, la prima istanza si è basata sulle tabelle di Zurigo (tra l'altro abitualmente utilizzate anche in Ticino), le quali per la fascia dai 12 ai 18 anni per una famiglia di tre figli prevedono un costo di CHF 1'675.00 mensili complessivi ciascuno. Tenuto conto della custodia dei figli al 50% è stato tolto dall'importo di CHF 1'675.00 mensili la posta per cura ed educazione (CHF 200.00 mensili), nonché i costi per l'alloggio (CHF 285.00 mensili). Il fabbisogno di ciascun figlio è stato dunque considerato di CHF 1'190.00 mensili, arr. in CHF 1'200.00 mensili.
Tenuto conto della custodia al 50%, l'importo è stato suddiviso a carico dei genitori in ragione di metà per parte, per cui ciascuno di essi deve contribuire nella misura di CHF 1'800.00 mensili (CHF 1'200.00 : 2 x 3).
In seguito la prima istanza ha calcolato il reddito e fabbisogno di ciascun coniuge, aggiungendo (erroneamente, ma senza influsso sul risultato finale) al reddito del marito gli assegni famigliari di base; il risultato è stato il seguente:
- reddito del padre CHF 10'083.30
- fabbisogno del padre CHF 5'862.25
- eccedenza del padre CHF 4'221.05
- reddito della madre CHF 4'883.80
- fabbisogno della madre CHF 3'848.75
- eccedenza della madre CHF 1'035.05
In base a questi dati è stato calcolato il contributo di mantenimento del padre a favore della madre per il mantenimento dei figli pari a CHF 1'650.00 mensili complessivi, ciò che dà il seguente risultato:
- Eccedenza del padre CHF 2'571.00 (arr. CHF 4'221.00 - CHF 1'650.00)
- Eccedenza della madre CHF 2'685.00 (CHF 1'035.00 + CHF 1'650.00)
- Contributo del padre CHF 1'800.00 + costi di alloggio
- Contributo della madre CHF 1'800.00 + costi di alloggio
Ciò che porta i genitori ad avere la seguente rimanenza:
- Rimanenza per il padre CHF 771.00 mensili (CHF 2'571.00 - CHF 1'800.00)
- Rimanenza per la madre CHF 885.00 mensili (CHF 2'685.00 - CHF 1'800.00)
Da quanto sopra emerge dunque che:
- Contributo totale del padre CHF 3'450.00 mensili (CHF 1'800.00 + CHF 1'650.00), ossia il 95% del contributo totale
- Contributo totale della madre CHF 150.00 mensili (CHF 1'800.00 - CHF 1'650.00), ossia il 5% del contributo totale
Ora, tenuto conto che il padre ha un reddito di ca. il doppio rispetto alla madre, il Tribunale federale non ha ritenuto esservi stata alcuna violazione dell'art. 285 cpv. 1 CC, come per contro preteso dalla madre.
Il Tribunale federale ha precisato ancora che per i calcoli di cui sopra gli assegni famigliari vanno considerati compresi nel contributo di mantenimento per i figli; l'art. 285 cpv. 2 CC non ha come conseguenza che gli assegni famigliari debbano essere pagati in aggiunta ai bisogni dei figli (cfr. DTF 137 III 59, consid. 4.2.3, pag. 64 e DTF 128 III 305, consid. 4b, pag. 309 e segg.): per il calcolo del fabbisogno dei figli occorre semmai avantutto dedurre gli assegni famigliari, con la conseguenza che qualora fossero pagati alla madre, la quota parte di fabbisogno dei figli a suo carico sarebbe inferiore nella medesima misura, così che avrebbe diritto ad un contributo alimentare minore (v. anche sul tema caso-223 e citazioni).
Sul tema alimenti e relazioni personali al 50% cfr. anche sentenza TF 5A_497/2011 del 5 dicembre 2011 e sentenza TF 5A_386/2012 del 23 luglio 2012.
Sul computo della pigione del figlio in caso di custodia alternata vale la regola secondo cui nel fabbisogno del figlio va considerata la quota parte dei costi di locazione di entrambi i genitori: sentenza 5A_743/2017 del 22 maggio 2019.
Data modifica: 22/09/2019