Caso 517 del 01/05/2022
Il giudice del divorzio deve occuparsi anche dei debiti tra coniugi che non dipendono direttamente dal regime matrimoniale? Gli interessi decorrono anche durante il periodo in cui i coniugi sono sposati?
In una sentenza del 13 settembre 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Anche se un debito tra coniugi è di natura contrattuale ciò non osta alla sua presa in considerazione nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale. L’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO non ha nessun effetto sull’esigibilità di un credito e sulla decorrenza degli interessi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Riassunto dei fatti e del diritto
A. e B. si sono sposati nell'agosto 1996 e dal matrimonio sono nati due figli. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2011. Con decisione del 28 marzo 2018, il giudice di prima istanza ha sciolto il matrimonio per divorzio. Il 6 luglio 2020 il Tribunale d'appello ha parzialmente accolto l'appello introdotto contro il giudizio di prima istanza. In tale contesto, ha tra l'altro considerato, contrariamente al primo giudice, in relazione ai rapporti di dare avere tra i coniugi, anche il prestito di CHF 60'000.00, concesso da B. ad A. nel dicembre 1994. La vertenza è giunta davanti al Tribunale federale.
In merito al menzionato prestito, giunto a scadenza il 31 dicembre 1997, la Corte d'appello si è espressa decidendo che, contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, esso va preso in considerazione nell'ambito della procedura di divorzio.
L'art. 205 cpv. 3 CC prevede che - dopo lo scioglimento del regime dei beni ed al fine di separare gli attivi e i passivi dei coniugi per procedere alla liquidazione - gli stessi regolino anche i loro debiti reciproci, ciò che concerne tutti i debiti tra i coniugi, indipendentemente dal loro fondamento giuridico (sentenza TF 5A_667/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4.3; sentenza TF 5A_850/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.2 e sentenza TF 5A_803/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.1, con riferimento espresso anche a pretese di natura contrattuale, basate sul codice delle obbligazioni).
A differenza di quanto indicato nell'impugnativa, il Tribunale federale conferma che il fatto che la pretesa in discussione sia di natura contrattuale non osta alla sua presa in considerazione nel giudizio di divorzio.
Per l'eventualità nella quale il citato prestito di CHF 60'000.00 fosse preso in considerazione, l'insorgente lamenta il fatto che il Tribunale d’appello abbia stabilito gli interessi dovuti insieme al rimborso del capitale ed in particolare che avrebbe sbagliato laddove ha calcolato gli interessi annui maturati anche durante il matrimonio, anziché tener conto unicamente degli interessi decorsi sino alla data del medesimo, rispettivamente dal momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
L’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che la prescrizione dei crediti non comincia, o, se cominciata, resta sospesa per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio. Sull’argomento il Tribunale federale ha precisato che l'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO garantisce che il creditore possa decidere di non far valere subito la propria pretesa - venendo così incontro al debitore - senza dovere temere di doverla poi perdere, a causa del trascorrere del tempo. In presenza di uno dei motivi indicati dall'art. 134 cpv. 1 CO, la prescrizione non comincia infatti a decorrere o, se ha già cominciato a farlo, rimane sospesa; allo spirare del giorno in cui il motivo in questione viene meno, comincia invece il suo corso o, se lo aveva già cominciato, lo prosegue (art. 134 cpv. 2 CO).
A differenza di quanto pare ritenere l'insorgente nella sua impugnativa, l'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO non ha nessun effetto sull'esigibilità di un credito e sulla decorrenza degli interessi, che continuano a dipendere dagli accordi presi; detto disposto non osta nemmeno alla richiesta di rimborso - formulata durante il matrimonio - di un debito che è giunto alla scadenza concordata tra le parti (DTF 141 III 49 consid. 5.2.1).
Data modifica: 01/05/2022