Caso 525 del 16/09/2022
Quale è l’impatto del principio del matrimonio “lebensprägend” nell’ambito di una procedura di separazione?
In una sentenza del 27 giugno 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il debito mantenimento ex art. 163 CC è calcolato sulla base dell’ultimo tenore di vita prima della separazione e deve essere distinto dal minimo vitale. Questo perché il debito mantenimento non si limita al minimo vitale quando la situazione è favorevole. In questo contesto il concetto di matrimonio “lebensprägend” non ha alcuna rilevanza, bensì occorre mettere in evidenza il concetto di parità di trattamento.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Una coppia sposata (non è nota dalla sentenza la data del matrimonio) e senza figli si è separata nel dicembre 2017. Il marito lavora a tempo pieno e la moglie al 60%. Nell’ambito di una procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale, il Tribunale di prima istanza ha deciso un contributo di mantenimento di circa CHF 3'000.00 mensili a favore della moglie fino all'agosto 2019, facendo decadere qualsivoglia contributo alimentare a partire da settembre 2019. Il Tribunale d’appello ha modificato l’importo deciso in prima istanza ed ha confermato il decadimento del contributo alimentare, tuttavia dal mese di gennaio 2020. La vertenza è giunta sino al Tribunale federale.
Il calcolo del contributo alimentare è stato correttamente effettuato dai giudici cantonali tenendo in considerazione il “metodo a due fasi”. In considerazione dell'età, dello stato di salute e della formazione professionale della moglie, i giudici cantonali hanno stabilito che potesse aumentare il suo tasso di occupazione dal 60% al 100% e le hanno imputato un reddito ipotetico a partire da gennaio 2020. Dal momento che con tale reddito avrebbe coperto il suo minimo vitale, sempre i giudici cantonali non hanno più ritenuto dovuto un contributo alimentare del marito a partire da tale data.
Il Tribunale federale ricorda che il debito mantenimento ex art. 163 CC (“der gebührende Unterhalt”) è calcolato sulla base dell'ultimo tenore di vita prima della separazione e deve essere distinto dal minimo vitale. Questo perché il debito mantenimento non si limita al minimo vitale quando la situazione è favorevole. Secondo la giurisprudenza federale, entrambi i coniugi hanno infatti diritto al mantenimento del precedente tenore di vita comune finché esiste il matrimonio, nei limiti dei mezzi disponibili (DTF 147 III 293 consid. 4.4). In questo contesto il concetto di matrimonio “lebensprägend” non ha alcuna rilevanza, bensì occorre mettere in evidenza il concetto di parità di trattamento (sentenza TF 5A_112/2020 del 28 marzo 2022, consid. 6.2).
D’altra parte, è corretto considerare che la possibilità di riprendere oppure estendere un'attività lucrativa sia esaminata già nel contesto delle misure di protezione (tutela) dell’unione coniugale, se non ci si possa attendere la ripresa della vita in comune (DTF 130 III 537, consid. 3.2); il termine transitorio per la ripresa o l’estensione dell’attività lavorativa al coniuge creditore deve essere calcolato più generosamente nei casi in cui si è in presenza di una buona situazione finanziaria (cfr. tra le altre, recentemente sentenza TF 5A_112/2020 del 28 marzo 2022, consid. 5.5). I criteri per calcolare il contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 CC) sono quindi già presi in considerazione per analogia in questa fase (DTF 147 III 301 consid. 6.2). Tuttavia, questa analogia non si estende alla limitazione temporale dei contributi alimentari. Finché sussiste il matrimonio - e quindi in particolare durante la procedura per le misure di protezione (tutela) dell'unione coniugale - si applica il principio della parità di trattamento basato sull'art. 163 CC (sentenza TF 5A_112/2020 del 28 marzo 2022 consid. 6.2). Ne consegue che entrambi i coniugi hanno diritto, nella misura dei loro mezzi, al mantenimento del tenore di vita comune su base paritaria. Il reddito effettivo o ipotetico può avere un effetto limitante, come nel caso concreto.
Nel caso concreto la moglie ha diritto alla conservazione del tenore di vita coniugale. Nel metodo a due fasi anche nella seconda fase il coniuge creditore dell’alimento (in casu la moglie) ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita comune. Per calcolare il minimo vitale congiunto all'epoca e l'eccedenza risultante è corretto partire dai costi dell'immobile originariamente occupato congiuntamente, nonché dall'importo di base per una coppia di coniugi di CHF 1'700.00 mensili. Con la separazione, il tenore di vita si riduce in qualche modo a causa dei costi aggiuntivi legati alla medesima, ma nella seconda fase il tenore di vita viene nuovamente raggiunto grazie all'aumento della capacità contributiva complessiva. Il coniuge creditore alimentare (in casu la moglie) ha diritto a questo tenore di vita, ma non di più, ed è quindi logico che nella seconda fase al coniuge debitore dell’alimento (in casu al marito) rimanga un'eccedenza maggiore, dato che la somma dei redditi supera la somma dei rispettivi debiti mantenimenti.
Decidendo in modo contrario a questi chiari principi, il Tribunale cantonale è caduto nell'arbitrio.
Da notare che nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale ha anche ribadito che un ricorso incidentale davanti al Tribunale federale non è ammissibile (DTF 134 III 332, consid. 2.5), ma il convenuto con la propria risposta può invocare tutti i motivi di ricorso, così da evidenziare eventuali errori che egli ritiene essere stati commessi dai giudici cantonali e che potrebbero essergli di pregiudizio in caso di giudizio differente del Tribunale federale (DTF 134 III 332, consid. 2.3; DTF 135 IV 56, consid. 4.2; DTF 136 III 502, consid. 6.2; DTF 140 III 456, consid. 2.2.2; DTF 142 IV 129, consid. 4.1).
Data modifica: 20/02/2023