Decisione di nomina di un curatore in rappresentanza del figlio

Caso 509 del 01/01/2022

La decisione di diniego della nomina di un curatore in rappresentanza del figlio può essere impugnata? Si tratta di una decisione incidentale o finale? 

In una sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La decisione che respinge la domanda di un minore di vedersi nominare un rappresentante nella procedura di divorzio dei genitori (cfr. art. 299 cpv. 3 CPC) pone materialmente fine alla controversia su questo punto, ma non fa comunque definitivamente terminare il procedimento di natura matrimoniale in cui si situa: si tratta quindi di una decisione incidentale che, inoltre, provoca un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 par. 1 let. a LTF. 

DTF 147 III 451


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso 300 è stato trattato più in generale l’argomento relativo al diritto alla nomina di un curatore in rappresentanza del figlio.

Nel caso concreto siamo in presenza di una coppia in procedura di divorzio, con due figlie nate rispettivamente del 2005 e del 2010, per le quali i genitori si erano organizzati in precedenza per una custodia alternata. Con istanza di misure cautelari la madre ha chiesto di ottenere la custodia di fatto esclusiva, volendo per altro trasferirsi dal Canton Vaud al Canton Svitto. Durante la procedura, l'avvocato del padre ha informato il giudice che la figlia del 2005 (a quel momento 14enne) aveva contattato e preso un appuntamento con una legale per farsi rappresentare nella procedura giudiziaria dei genitori ai sensi dell'art. 299 cpv. 3 CPC. Questa istanza è stata respinta dai giudici cantonali e pertanto la vertenza è giunta fino al Tribunale federale, laddove quest’ultimo ha dovuto statuire se l’ultima decisione cantonale fosse incidentale o finale.

La dottrina sull’argomento è divisa. C’è chi ritiene la decisione finale e chi la ritiene incidentale. Il Tribunale federale ha deciso di seguire la via della decisione incidentale. Anche se, dal punto di vista del bambino, la decisione che respinge la sua domanda di vedersi nominare un rappresentante nella procedura di divorzio dei genitori (cfr. art. 299 cpv. 3 CPC) pone materialmente fine alla controversia su questo punto, non fa comunque definitivamente terminare il procedimento di natura matrimoniale in cui si situa. Si tratta quindi di una decisione incidentale (su questo concetto: ad esempio DTF 133 III 629, consid. 2.2) che, inoltre, provoca un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 let. a LTF. La mancanza di un rappresentante è suscettibile di influenzare il corso della procedura di merito e il suo esito, senza che sia possibile porre rimedio a eventuali lacune (ad esempio di natura procedurale) mediante ricorso contro la decisione di merito, nella quale il minore non è peraltro parte (sul pregiudizio irreparabile in generale cfr. DTF 141 III 80, consid. 1.2 e anche DTF 137 III 475, consid. 1).

Il ricorso contro una decisione incidentale è soggetto allo stesso rimedio giuridico esistente contro la decisione principale (DTF 137 III 380, consid. 1.1; sentenza TF 5A_478/2020 del 14 agosto 2020, consid. 1.1; sentenza TF 5A_637/2015 del 10 novembre 2015, consid. 1; sentenza TF 5A_278/2012 del 14 giugno 2012, consid. 1).

Nel caso concreto, la richiesta della bambina per la nomina di un rappresentante è stata emanata subito dopo la decisione provvisionale che ha previsto la custodia di entrambe le figlie alla madre e un giorno prima del ricorso presentato dal padre contro questa decisione. Sembra che la bambina volesse esprimere il suo desiderio di rimanere con il padre e non seguire la madre nella Svizzera tedesca. Poiché la sentenza cantonale è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento di misure cautelari riguardanti l'attribuzione della custodia delle figlie alla madre, le relazioni personali e il mantenimento, ossia una causa civile che non aveva carattere finanziario nel suo insieme, la stessa essa può essere impugnata mediante ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).


Data modifica: 01/01/2022

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