Decisione di vendita agli incanti di un immobile e rimborso della prestazione d’uscita immessa per finanziarlo

Caso 445 del 16/03/2019

Deve essere rimborsata la prestazione di uscita utilizzata per l’acquisto dell’abitazione coniugale dal momento in cui la stessa viene venduta all’asta ad un prezzo insufficiente a coprire l’importo prelevato?

In una sentenza dell’11 gennaio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il prelevamento anticipato per il finanziamento di un immobile che durante il matrimonio è stato venduto o realizzato dev’essere suddiviso in caso di divorzio secondo quanto previsto dagli art. 22 LFLP e art. 22a LFLP, nella misura in cui sia stato realizzato un utile. Le eventuali perdite non possono essere considerare.

Sentenza TF 5A_407/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati l’8 ottobre 1999 e dalla loro unione è nato un figlio, ormai maggiorenne. Con atto di compravendita dell’11 gennaio 2008 i coniugi hanno acquistato in proprietà comune (società semplice) un terreno, sul quale hanno fatto costruire l’abitazione coniugale. Il finanziamento è avvenuto tra l’altro con un prelevamento anticipato di CHF 130’000.00 del II° pilastro del marito.

Il 17 gennaio 2012 è stata avviata la procedura di divorzio e con decisione dell’8 maggio 2014 il giudice ha deciso la vendita agli incanti dell’immobile. Il relativo prezzo di compravendita ha permesso il rimborso del debito ipotecario, ma non dell’importo di CHF 130’000.00 prelevato dal II° pilastro del marito.

Il 10 febbraio 2016 il giudice ha pronunciato il divorzio. In quell’ambito il giudice ha anche deciso il riparto della previdenza professionale, senza considerare l’importo di CHF 130’000.00 del prelevamento anticipato. La moglie ha presentato appello contro tale decisione, ottenendo parziale successo. Il marito ha poi ricorso al Tribunale federale.

L’art. 123 cpv. 1 CC prevede che le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà. Il prelevamento anticipato per il finanziamento di un immobile che durante il matrimonio è stato venduto o realizzato dev’essere suddiviso in caso di divorzio secondo quanto previsto dagli art. 22 LFLP e art. 22a LFLP, nella misura in cui sia stato realizzato un utile. La giurisprudenza in essere fino al 31.12.2016 prevedeva che non si potessero considerare le perdite (DTF 137 III 49, consid. 3.3.1; DTF 135 V 436, consid. 3.3; DTF 132 V 332, consid. 4; DTF 132 V 347, consid. 3.3).

Nel caso concreto la moglie aveva sostenuto che con le nuove normative in vigore dal 01.01.2017 la precedente giurisprudenza non fosse più attuale; tuttavia il Tribunale federale ha respinto questa censura, spiegando che se il nuovo diritto prevede ora esplicitamente che debbano essere divisi anche i prelevamenti anticipati per il finanziamento di un immobile (cfr. art. 123 al. 1 CC et art. 30c al. 6 LPP) ciò non ha alcuna indecenza sul destino da riservare ad una perdita subita sul versamento anticipato, dato che anche la precedente giurisprudenza già considerava che tali versamenti dovessero essere considerati nel calcolo della prestazione di uscita da dividere.


Data modifica: 16/03/2019

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