Decorrenza degli interessi di mora relativi al mancato pagamento di un contributo alimentare

Caso 456 del 16/09/2019

A partire da quale data si calcolano gli interessi di ritardo per alimenti non pagati?

In una sentenza del 30 aprile 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il debitore di un contributo alimentare deve gli interessi di ritardo dalla data della domanda giudiziaria o dell’esecuzione.

Sentenza 5A_579/2018 (DTF 145 III 345)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con decisione di rigetto definitivo dell’opposizione del 24 ottobre 2017 il Tribunale cantonale ha condannato il debitore al pagamento degli arretrati di un contributo alimentare non pagato, oltre interessi di mora del 5% calcolati sui vari periodi di scadenza dei crediti. Il ricorso presentato dal debitore alimentare è stato respinto dal Tribunale d’appello, così che egli si è rivolto al Tribunale federale.

Il contributo alimentare era stato previsto in CHF 3’000.00 mensili, da pagarsi in via anticipata. Tra le varie censure il debitore lamenta l’errato calcolo degli interessi moratori (di ritardo); controverso è il campo di applicazione dell’art. 105 cpv. 1 CO. Quest’ultima norma prevede tra l’altro che il debitore in mora alla corresponsione di rendite deve gli interessi moratori dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

Nel caso concreto siamo in presenza di un contributo alimentare dovuto per il periodo in cui è durata la procedura di divorzio. L’aspetto controverso è quello di sapere se i contributi alimentari del diritto di famiglia sono da intendersi quale “rendita” ex art. 105 cpv. 1 CO. 

Per risolvere la questione, il Tribunale federale ha valutato lo scopo dei versamenti dovuti e nel caso concreto, come per le rendite di invalidità, ha ritenuto che si è in presenza di denaro che serve a garantire i bisogni correnti del creditore e non per permettergli degli investimenti: in questo senso i contributi alimentari sono considerati delle rendite (“arrérages”, “Renten”) ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 CO; gli interessi moratori dal canto loro servono a compensare il fatto che il creditore non può ricavare alcun guadagno dall’ammontare dovuto; il ragionamento è per contro diverso nel caso di una rendita e segnatamente di contributi alimentari  del diritto di famiglia. 

Ciò ha quale conseguenza che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale cantonale - il creditore alimentare non beneficia di un interesse moratorio alla rispettiva scadenza degli importi di alimenti dovuti ai sensi dell’art. 104 CO, bensì il suo intero credito sottostà alle esigenze accresciute dell’art. 105 CO: l’interesse di mora per la procedura esecutiva in questione decorre dunque solo dall’inizio di tale procedura, pertanto dalla domanda di esecuzione presentata verso il debitore alimentare.


Data modifica: 23/12/2019

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