Decorrenza del contributo di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio

Caso 377 del 16/04/2016

Il Giudice del divorzio può decidere la decorrenza dei contributi di mantenimento per il coniuge e i figli ad una data anteriole la crescita in giudicato, ev. parziale, della sentenza di divorzio?

In una sentenza del 10 febbraio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

il Giudice del merito è legittimato a decidere, eccezionalmente, l’inizio del versamento di un contributo alimentare anche prima della crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio. Vanno tuttavia riservati i casi in cui per la procedura di divorzio sono state decise delle misure provvisionali.

Sentenza TF 5A_422/2015 (DTF 142 III 193)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2006, si sono separati nel 2009 e hanno divorziato il 23 settembre 2013. Dalla loro unione è nato un figlio, nel 2007.
Durante la procedura di divorzio sono state emanate varie decisioni cautelari.
Dai giudici cantonali è stato stabilito un contributo alimentare per il figlio a partire dal 3 ottobre 2011, vale a dire a partire dalla data di inoltro della procedura di divorzio. Tenuto conto dell’effetto retroattivo della decisione, l’autorità cantonale ha autorizzato la deduzione dei versamenti già effettuati, imputandoli dagli alimenti già pagati. Per il periodo dal 1° ottobre 2011 era tuttavia in essere una decisione cautelare.

Secondo l’art. 126 cpv. 1 CC il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento. Di regola tale contributo alimentare inizia dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, a meno che il Giudice decida l’inizio del pagamento ad un’altra data. Il Giudice del divorzio può ad es. condizionare la decorrenza del contributo alimentare ad una condizione o scadenza e può decidere l’entrata in vigore della decisione alla crescita in giudicato parziale della sentenza, segnatamente qualora il principio del divorzio non sia impugnato (DTF 128 III 121, consid. 3b/bb, pag. 123, sentenza TF 5A_34/2015, consid. 4, del 29 giugno 2015; sentenza TF 5C.293/2006, consid. 3.3, del 29 novembre 2007; sentenza TF 5C.228/2006, consid. 2.2, del 9 ottobre 2006). Ciò vale anche nel caso in cui delle misure provvisionali  siano state decise per il periodo che va oltre la crescita in giudicato parziale (DTF 128 III 121, consid. 3c/aa, pag. 123). Nonostante la terminologia della nota marginale dell’art. 126 CC (“obbligo di mantenimento dopo il divorzio”) il Giudice del merito è legittimato a decidere, eccezionalmente, l’inizio del versamento di un contributo alimentare anche prima della crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio, ad es. a partire dall’inoltro della procedura di divorzio. Vanno tuttavia riservati i casi in cui per la procedura di divorzio sono state decise delle misure provvisionali. In questi casi il Giudice del divorzio non può decidere l’inizio del versamento del contributo alimentare ad una data precedente la crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio. Infatti le misure provvisionali decise per la durata della procedura di divorzio hanno una forza di giudicato relativa, nel senso che esplicano i loro effetti per la durata della procedura fintanto che non vengono modificate, per cui la sentenza di divorzio non può rimetterle in discussione retroattivamente (DTF 141 III 376, consid. 3.3.4, pag. 381; DTF 127 III 496, conidi. 3a, pag. 502).
Questi principi valgono anche per la fissazione degli alimenti per i figli.

Nel caso concreto i Giudici cantonali hanno violato il diritto federale, dato che la loro decisione ha previsto il decorso del contributo alimentare per il figlio a partire da una data precedente la crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio, periodo per il quale erano state decise delle misure provvisionali. Il Tribunale federale ha dunque accolto il ricorso e ritornato l’incarto ai Giudici cantonali affinché decidano la data di partenza del versamento del contributo alimentare, se alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio oppure ad una data anteriore, tenuto tuttavia conto del principio della crescita in giudicato relativa delle decisioni provvisionali e di conseguenza del fatto che questa data non potrà essere precedente la crescita in giudicato del principio del divorzio.


Data modifica: 16/04/2016

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