Caso 379 del 16/05/2016
A quale parte va attribuita la custodia provvisoria di un animale domestico in comproprietà?
in una decisione del 12 agosto 2015 il Tribunale d’appello del Canton Vaud ha deciso quanto segue:
L’animale in comproprietà tra i coniugi (nel caso concreto un cane) può essere oggetto di una decisione di custodia provvisoria per il tramite di misure a tutela dell’unione coniugale. Anche se il figlio vi è affezionato, l’animale deve essere attribuito al coniuge che offre al medesimo le migliori condizioni di vita, indipendentemente dal fatto che il figlio non sia affidato a quel coniuge.
Sentenza della Corte Civile d’appello (CACI 12 gennaio 2016/25 pubblicata in JdT 2016 III 45).
Con sentenza del 25 gennaio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati dalla moglie (sentenza TF 5A_826/2015).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con ordinanza di misure a protezione dell’unione coniugale del 19 maggio 2015 il Giudice di prime cure ha ordinato al marito con la comminatoria dell’art. 292 CP di restituire alla moglie il cane entro 10 giorni. Il Tribunale d’appello con la decisione oggetto del presente caso ha riformato il primo giudizio e affidato (“confié”) il cane al marito. La moglie ha ricorso al Tribunale federale.
I coniugi sono sposati in regime di separazione dei beni. Tenuto conto che nessuno dei due coniugi ha portato la prova della proprietà del cane, ai sensi dell’art. 248 CC il Giudice l’ha considerato in comproprietà.
E’ secondo l’art. 651a CC che occorre decidere a chi affidare provvisoriamente il cane. Secondo tale norma per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali. Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l'animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l'ammontare secondo il suo apprezzamento. Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.
Orbene, secondo i Giudici cantonali fintanto che la comproprietà di un animale rimane nell’ambito della coppia sposata, si possono ordinare in merito delle misure provvisionali, siano esse nell’ambito delle misure a tutela dell’unione coniugale o in caso di procedura di divorzio.
Nell’analizzare il concetto di benessere ex art. 651a CC è emerso che durante la vita comune era il marito ad occuparsi dell’animale. In particolare il marito lavora a casa, mentre la moglie fuori casa e dispone di un alloggio senza giardino. La figlia delle parti, di 11 anni, e il cane erano certamente particolarmente legati l’un l’altra, ma secondo i Giudici cantonali una bambina di 11 anni non disporrebbe di sicuro la maturità necessaria per prendersi a carico l’animale in assenza della madre, a cui era stata affidata. In definitiva, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, è apparso verosimile che il marito offrisse un quadro di vita più favorevole per il cane, così che è stato ritenuto giustificato affidarglielo (“de le lui confier”) a titolo provvisorio.
A livello della sentenza del Tribunale federale, quest’ultimo si è limitato a constatare che la dottrina permette di prendere una tale decisione e che la stessa nel caso concreto non è da ritenersi arbitraria; nella misura in cui la moglie non ha preteso fosse arbitrario il criterio del benessere dell’animale le sue considerazioni sull’impatto della decisione sul benessere del figlio sono state considerate senza pertinenza.
Data modifica: 16/05/2016