Diffida ai debitori – alimenti dopo la maggiore età

Caso 241 del 31/05/2010

Una sentenza di divorzio che regola gli alimenti a favore dei figli anche dopo la loro maggiore età è un titolo esecutivo sufficiente per poter ottenere la diffida ai debitori?

In una sentenza del 16 novembre 2009 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Una clausola inserita in una convenzione di divorzio indicante che l'alimento a favore dei figli verrà versato fino alla maggiore età "ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca" è toppo vaga per costituire titolo valido per l'accoglimento di una diffida ai debitori.

Sentenza I CCA 11.2009.142 del 16.11.2009.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con la sentenza di divorzio era stata omologata una convenzione sulle relative conseguenze accessorie, in virtù della quale le figlie minorenni sarebbero state affidate alla madre, mentre il padre avrebbe versato un contributo alimentare fino alla loro rispettiva maggiore età "ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca".
Raggiunta la maggiore età, una delle figlie con la madre ha postulato al Giudice la diffida ai debitori a seguito del fatto che il padre non adempirebbe ai propri doveri alimentari.

L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio.
Nella fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta dalla madre  insieme con la figlia divenuta nel frattempo maggiorenne.
Dal punto di vista della legittimazione attiva la madre non è più autorizzata a procedere dopo la maggiore età della figlia (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC) né, decaduta l'autorità parentale su quest'ultima, poteva agire in veste di sostituta processuale (DTF 129 III 417, 419 consid. 2.2.1; RtiD II-2005 pag. 709 consid. 1). Risulta per contro legittimata ad agire nei confronti del padre la figlia maggiorenne.

Nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore il padre si era impegnato a versare un contributo alimentare per le figlie fino alla maggiore età "ed anche oltre nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca".
Orbene, è pacifico che i coniugi possano prevedere convenzionalmente contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età dei medesimi (DTF 112 Ia 97, 102 consid. 4 con riferimenti; Bühler/Spühler in: Berner Kommen­tar, Zusatz­band 1991, n. 245 ad art. 156 CC). Tuttavia, per formare oggetto di esecuzione (una trattenuta di stipendio è una misura di esecuzione sui generis: DTF 134 III 667, 668 consid. 1), nondimeno, la durata dell'obbligo prevista nella clausola deve essere sufficientemente definita (Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 279/280 CC con richia­mi). Formulazioni del tipo "finché il figlio si trova in formazione" o "fino al termine della formazione" sono troppo generiche per costituire un titolo esecutivo (Hegnauer, op. cit., n. 44 ad art. 279/280 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 637 n. 1108).
Nel caso in esame la convenzione firmata dai coniugi all'epoca del divorzio non contiene date, termini né condizioni sull'eventuale formazione delle figlie. Dispone soltanto che il padre avrebbe continuato a versare il contributo di mantenimento anche "nel caso in cui le figlie non avessero ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca". Se non che, tale locuzione è stata considerata dal Tribunale d'appello troppo vaga e generica per costituire da sé sola un titolo esecutivo suscettibile di giustificare una trattenuta di stipendio. È stata considerata unicamente una dichiarazione d'intenti di cui il Giudice tiene in debito conto nel quadro di una possibile azio­ne di mantenimento dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), ma che non può essere interpretata come una sorta di cambiale in bianco a fini esecutivi. Tant'è che la dottrina raccomanda ai Giudici di non omologare, in convenzioni sugli effetti del divorzio, clausole declamatorie sulla formazione dei figli ove questi siano ancora piccoli, non essendo possibile in simili frangenti pronosticare ipotesi attendibili sul corso scolastico o professionale dopo la maggiore età (Breitschmid, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 133 CC; ZR 80/1981 pag. 249 n. 103).

Per una giurisprudenza analoga relativamente alle spese straordinarie concernenti i figli cfr. caso-115 e riferimenti.

Per un caso di applicazione ad un figlio di 15 anni che segue il ciclo di orientamento cfr. sentenza TF 5A_18/2011 del 1° giugno 2011.


Data modifica: 31/05/2010

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