Caso 488 del 01/02/2021
L’emergenza sanitaria dettata dal covid-19 legittima una sospensione dei diritti di visita? A quali condizioni i diritti di visita persi possono essere ricuperati?
In una sentenza del 9 novembre 2020 la Camera di Protezione del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Nella legge non è prevista alcuna restrizione ai diritti di visita e l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 non può essere considerata un pretesto generale per rifiutare all’altro genitore l’esercizio di tale diritto.
Determinante per l’eventuale ricupero dei diritti di vista persi non è tanto sapere chi sia responsabile del mancato esercizio – genitore beneficiario del diritto di visita o genitore affidatario – bensì se il recupero sia nell’interesse del figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Riassunto dei fatti:
Dal matrimonio delle parti è nata nel il 2010 una figlia. Con sentenza 13 giugno 2018 il Pretore ha pronunciato delle misure a tutela dell’unione coniugale, autorizzando i coniugi a vivere separati e per quanto attiene alla figlia, il Pretore l’ha affidata per cura ed educazione alla madre e ha regolamentato in maniera particolareggiata le relazioni personali tra quest’ultima e il padre. Il Pretore ha altresì confermato la curatrice educativa precedentemente nominata ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.
Con decisione cautelare datata 19 giugno 2020, emanata dopo aver sentito anche la minore, l’Autorità regionale di Protezione (in seguito ARP) ha ribadito la validità dell’assetto delle relazioni personali stabilito dal Pretore ed ha inoltre assegnato alla curatrice il compito di valutare attentamente le possibilità di recupero dei diritti di visita persi durante il periodo di emergenza sanitaria covid-19, presentando un piano di recupero di tali fine settimana.
Con memoriale 30 giugno 2020 la madre ha interposto reclamo, chiedendo alla Camera di Protezione del Tribunale d’appello di stabilire che che non vi è recupero dei diritti di visita persi durante il periodo di emergenza sanitaria covid-19.
Riassunto del diritto:
Nella decisione impugnata l’ARP ha ricordato che l’assetto dei diritti di visita sancito dalla sentenza del Pretore “prevede già in modo dettagliato e chiaro quali devono essere le modalità di recupero dei giorni o dei fine settimana persi”, ma che “i fine settimana persi consecutivamente dal padre quest’anno non possono essere recuperati tutti assieme nell’immediato”. L’ARP ha decretato che “la curatrice presenterà il programma di recupero delle relazioni personali perse dal padre entro il 30 settembre 2020”.
Ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
La legge non disciplina in che misura i diritti di visita persi debbano essere recuperati. Secondo una parte della dottrina gli incontri mancati vanno, di regola, recuperati per non compromettere lo scopo delle relazioni personali (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, ZGB I, 6ª ed. 2018, ad art. 273 CC, n. 16), mentre altri autori reputano che sia data possibilità di ricupero solo qualora il titolare del diritto di visita non abbia potuto incontrare il figlio per ragioni imputabili al detentore della custodia parentale, ma non per motivi a lui riconducibili o per cause fortuite (malattia del figlio, lezioni scolastici ecc.: Hegnauer, in: Berner Kommentar, 4ª ed., n. 130-131 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., pag. 645 n. 995; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, 2017, n. 15.36, pag. 360; sentenza ICCA del 30 novembre 2009, inc. 11.2008.39, consid. 5b).
Il Tribunale federale ha sancito che occorre evitare un cumulo di giorni arretrati suscettibile di risultare pregiudizievole per il minore; occorre altresì evitare di riferirsi a criteri meramente contabili in quanto lo scopo delle relazioni personali è quello di garantire contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenza TF 5A_883/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2; sentenza TF 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a, in FamPra.ch 2002 pag. 399; v. anche caso 76 in www.divorzio.ch). In una giurisprudenza recente, il Tribunale federale ha stabilito che il criterio determinante non è tanto sapere chi sia responsabile del mancato esercizio – genitore beneficiario del diritto di visita o genitore affidatario – bensì se il recupero sia nell’interesse del figlio (sentenza TF 5A_883/2017 del 21 agosto 2018, consid. 3.2, in FamPra.ch 2018, pag. 1049; sentenza ICCA del 10 febbraio 2020, inc. 11.2018.70, consid. 4a).
Nella fattispecie, l’ARP ha correttamente considerato che il principio del recupero di ogni diritto di visita perso è stato sancito direttamente nella decisione in cui il Pretore ha pronunciato le misure a tutela dell’unione coniugale e ha fissato i diritti di visita tra la figlia e il padre. Occorre ad ogni modo chiedersi se la situazione legata alla pandemia di covid-19 non abbia creato una situazione di forza maggiore tanto eccezionale e straordinaria da permettere una rimessa in discussione di quanto stabilito dal Pretore in merito ai diritti di visita.
Nel caso concreto, anche durante la pandemia non è mai esistito un impedimento oggettivo all’esercizio dei diritti di visita fissati nella sentenza pretorile. In particolare, il diritto di visita paterno non doveva essere esercitato attraverso Punti d’Incontro, non era sorvegliato da terze persone, non presupponeva l’attraversamento di frontiere o spostamenti particolari, la minore non era collocata in un CEM né presso una famiglia affidataria. Nessuna regolamentazione specifica imponeva una sospensione o impediva le visite della figlia al padre.
Il Consiglio federale, nel Rapporto esplicativo dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 covid-19), ha precisato che non è prevista alcuna restrizione ai diritti di visita e che la situazione in essere non può essere considerata un pretesto generale per rifiutare all’altro genitore l’esercizio di tale diritto (v. Rapport explicatif concernant l’Ordonnance 2 covid-19, versione del 3 aprile 2020, stato al 4 aprile 2020, ad art. 5 pag. 14). Le raccomandazioni emanate dalla COPMA il 3 aprile 2020 non hanno previsto alcuna modifica relativamente il diritto del minore ad una relazione adeguata con entrambi i genitori; a titolo di eccezione al principio appena espresso, secondo la direttiva della COPMA la presenza in uno dei due nuclei familiari di persone vulnerabili “giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali (…) siano mantenute in modo alternativo tramite videochiamate”.
Nel caso concreto, la madre ha unilateralmente imposto la decisione di sospendere i diritti di visita della figlia con il papà, vista la presenza della madre del marito (classe 1934) nell’economia domestica del figlio, genitore beneficiario del diritto di visita. La reclamante non aveva tuttavia alcun diritto di sospendere unilateralmente, a tempo indefinito e senza concertazione alcuna, i diritti di visita paterni, che quindi non hanno potuto essere svolti dal 13 marzo fino all’8 maggio 2020, allorquando l’ARP è intervenuta in via supercautelare per ordinare la ripresa immediata delle visite e ribadire la validità dell’assetto pretorile; non essendo dato alcun caso reale di impossibilità o di forza maggiore, non vi era alcuna giustificazione che permettesse di scostarsi da quanto disciplinato dal Pretore, anche in relazione al principio del recupero dei diritti di visita persi (a tale riguardo v. anche Ivanovic, Coronavirus SARS-CoV-2: Klärung familienrechtlicher Fragen, in: Jusletter 18 maggio 2020, § 11).
La decisione dell’Autorità di protezione di incaricare la curatrice educativa di presentare un programma di recupero delle relazioni personali non esercitate non presta dunque il fianco a critiche e deve essere confermata, prorogando la data per la presentazione del proprio rapporto all’ARP, siccome nel frattempo scaduta.
Il reclamo è stato di conseguenza essere respinto.
Data modifica: 01/02/2021