Caso 40 del 30/07/2001
Quali informazioni può ottenere un coniuge sulla situazione finanziaria dell’altro? La richiesta può valere anche per le informazioni passate?
In una decisione del 12 giugno 2001* il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha stabilito quanto segue:
Dal profilo procedurale la richiesta di informazioni nell’ambito di un procedimento principale (di divorzio, di separazione o di protezione dell’unione coniugale) va istruita secondo i disposti procedurali del processo principale, mentre se è indipendente da qualsiasi processo di merito, gli estremi del diritto all’informazione vanno decisi autonomamente. In quest’ultimo caso vale il principio secondo cui va ammessa la richiesta di informazioni limitata alla situazione attuale (concetto della “fotografia attuale”), tenuto tuttavia conto dell’evoluzione della situazione precedente fino ad oggi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Si deve premettere innanzi tutto che l'aspetto procedurale a sapere di come debba venir istruita la domanda d'informazione è stato oggetto di una sentenza del Tribunale d'appello di Lugano pubblicata in REP 1997, N. 24 e la decisione pretorile qui riportata non fa che concretizzare un principio che deve ritenersi ormai assodato, ossia che "la domanda di informazione è disciplinata dalla procedura di camera di consiglio soltanto se essa è presentata autonomamente, senza che sia stata richiesta né la pronuncia del divorzio né quella della separazione né l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale. Se detta richiesta è invece formulata nell'ambito di una causa di divorzio, di separazione o di protezione dell'unione coniugale, l'obbligo di informazione non ha carattere autonomo, ma si attua attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale, nel quadro della causa già pendente" (cambiamento della giurisprudenza pubblicata in REP. 1993, pag. 151).
Ciò che per contro risulta una considerazione nuova nella sentenza pretorile è l'aspetto della possibilità o meno di chiedere informazioni retroattive alla domanda, allorquando si è in presenza di una domanda d'informazioni autonoma, ossia presentata senza che sia pendente una procedura di merito.
La dottrina su questo argomento non è controversa e si esprime per una domanda d'informazione ammissibile relativamente alla situazione finanziaria attuale e non passata, a meno che sia dimostrato un interesse legittimo ad ottenere informazioni anche sulla situazione finanziaria passata.
Tale interesse esiste soprattutto laddove si deve ricercare nel passato le informazioni utili per una corretta liquidazione del regime matrimoniale. Lo stesso discorso vale anche per altre pretese relative al matrimonio, ossia quelle alimentari, dove a volte vi è la necessità di conoscere informazioni passate per ottenere e chiarire i dati attuali: basti pensare a questo proposito la necessità di conoscere il reddito aziendale passato di un indipendente, al fine di chiarire ad es. se la sua situazione finanziaria è peggiorata solo da quando vi sono problemi coniugali o già in precedenza.
Naturalmente più la domanda tende ad un'informazione retroattiva e più si deve esigere una debita motivazione, al fine di evitare richieste puramente indagatorie e fatte di mera curiosità o provocatorie.
Nella sentenza pretorile sopra citata viene ancora precisato che la legge permette la presentazione di una domanda d'informazioni (retroattiva) con un procedimento a se stante, quand'anche fosse il preludio ad una successiva causa di merito e con il solo scopo di procacciarsi gli elementi necessari per tracciare una petizione in conoscenza di causa.
* Sentenza non pubblicata.
Data modifica: 30/07/2001