Diritto alle relazioni personali conferito a terzi

Caso 240 del 13/05/2010

A quali condizioni può essere conferito un diritto alle relazioni personali a terzi, al di fuori dei genitori?

In una sentenza del 16 febbraio 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’art. 274a CC concerne in linea principale il dritto dei nonni ad intrattenere delle relazioni personali con i nipoti, ma comprende anche la sfera degli altri parenti e di terzi. Occorre tuttavia che le relazioni personali siano all’interesse del minore. Rilevanti rapporti conflittuali tra il patrigno e la ex moglie, madre del bambino, giustificano il rifiuto di applicare l’art. 274a CC.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


L'argomento è già stato trattato nel caso-102, senza che siano state indicate le specifiche condizioni di applicazione del diritto alle relazioni personali conferito a terze persone oltre che ai genitori, ciò che viene affrontato con il presente caso.

Secondo l'art. 274a cpv. 1 CC in circostanze straordinarie il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. Se la norma contempla soprattutto il diritto dei nonni, la cerchia delle persone che possono avvalersi di tale diritto è più ampia e contempla persone che fanno parte della parentela del bambino, ma anche non parenti. Il patrigno può dunque prevalersi di questo diritto per poter ottenere delle relazioni personali con il figlio del coniuge da cui nel frattempo si è separato o ha divorziato (cfr. anche I. Schwenzer, Commentario basilese, 2a ed., N. 3 ad art. 274a CC; C. Hegnauer, Commentario Bernese, 4a ed. 1997, N. 14 ad art. 274a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tomo II: Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3a ed., N. 253 pag. 138; P. Pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, III. Les liens personnels du beau-parent après le divorce, in: Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, Università di Friborgo, pag. 1 segg, pag. 35).

L'art. 274a cpv. 1 CC pone come prima condizione l'esistenza di circostanze eccezionali (M. Stettler, TDPS III/2, pag. 255 e segg.; SCHNEIDER, FJS n° 332 pag. 2; Reday, Le droit aux relations personnelles avec l'enfant en droit français et suisse, tesi Losanna 1981, pag. 22; v. anche Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del codice civile svizzero [filiazione] del 5 giugno 1974, FF 1974 pag. 1 e segg., segnatamente pag. 54 che riferisce di accordare il diritto ad altre persone oltre ai genitori in casi eccezionali e per motivi seri).
Ad es. la morte di un genitore è senz'altro una circostanza eccezionale e giustifica un diritto di visita dei membri della famiglia del genitore deceduto, così da permettere di mantenere le relazioni tra il bambino e i parenti del genitore deceduto, tra cui i nonni (Hegnauer, op. cit., N. 19 ad art. 274a CC; Schwenzer, op. cit., N. 5 ad art. 274a CC; Spühler/Frei-Maurer, Commentario bernese, N. 314 ad art. 156 aCC). Altri esempi di circostanze eccezionali sono le strette relazioni precedentemente allacciate con i genitori affilianti, nonché la necessità di colmare il vuoto dettato dall'assenza prolungata di uno dei genitori a seguito di malattia, o perché trattenuto all'estero o incarcerato (Stettler, op. cit., pag. 256). Il Tribunale federale ha ad esempio confermato un diritto di visita a favore di una cugina germanica con dei minori orfani di padre e a cui la madre era stata tolta la custodia, così che i figli vivevano in una struttura (DTF 129 III 689, consid. 3.2 non pubblicato, tuttavia reperibile su internet in 5C.146/2003).

La seconda condizione è l'interesse del bambino. Solo il suo interesse è determinante e non quello della persona che chiede di avere delle relazioni personali con lui (DTF 129 III 689, consid. 3.1 non pubblicato, tuttavia reperibile su internet in 5C.146/2003, e riferimenti citati; v. anche sentenza TF P.46/1983 dell'11 marzo 1983, pubblicata in SJ 1983 pag. 634 e Hegnauer, op. cit., N. 15 ad art. 274a CC; Schwenzer, op. cit., N. 2 ad art. 274a CC). Il Giudice (o l'autorità tutoria) dovrà dunque valutare il tipo di relazioni che si sono instaurate tra il bambino e ad es. il patrigno, in particolare valutando l'esistenza di legami particolari tra di essi, segnatamente per il patrigno (in questo senso cfr. Meier/Stettler, op. cit., N. 253 pag. 138 e gli altri autori citati; per un concetto più esteso cfr. Pichonnaz, op. cit., pag. 36). Il Giudice (o l'autorità tutoria) dovrà inoltre essere prudente quando il diritto rivendicato dal terzo si somma all'esercizio delle relazioni personali dei genitori del bambino (Stettler, op. cit., pag. 256 e riferimenti citati).

Non è sufficiente che le relazioni personali con il terzo non siano di pregiudizio per il bambino, ma occorre che siano positive per il bene di quest'ultimo.

Nel caso concreto il diritto alle relazioni personali è stato rivendicato dal patrigno, tuttavia gli è stato negato a seguito di un rapporto estremamente conflittuale con la madre del bambino, sua ex coniuge, dettata da ingiurie, vie di fatto e danneggiamenti contro la stessa: questi importanti rapporti conflittuali sono stati ritenuti un motivo sufficiente e convincente per negare il diritto alle relazioni personali del patrigno, siccome contrarie all'interesse, al bene del bambino.

Nella sentenza TF 5A_684/2014 del 3 dicembre 2014 il Tribunale federale ha precisato che l’esistenza di un legame di filiazione sono biologico ma con l’avvio dei passi per il riconoscimento della paternità possono giustificare la concessione di un diritto di visita padre (biologico) e figlio (consid. 3.1).

Nella sentenza TF 5A_380/2018 del 16 agosto 2018 il Tribunale federale ha precisato che nel caso dei nonni si può in generale assumere che le relazioni personali servono al bene del figlio.


Data modifica: 22/09/2019

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE