Caso 186 del 30/12/2007
Quale è il diritto applicabile alla suddivisione della prestazione di libero passaggio in presenza di un elemento internazionale?
In una sentenza dell’8 marzo 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Di principio, le conseguenze accessorie del divorzio, ivi compresa in particolare la divisione della previdenza professionale, soggiacciono al diritto applicabile al divorzio, se del caso quello estero. Eccezionalmente, la divisione della previdenza professionale si opera secondo il diritto svizzero anche a un divorzio retto dal diritto estero, qualora la fattispecie presenti un legame particolarmente stretto con l’ordinamento giuridico svizzero.
* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.297/2006 (cfr. anche FamPra.ch, 3/2007, N. 61).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 61 LDIP divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero; se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro è domiciliato in Svizzera, si applica il loro diritto nazionale comune. Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto applicabile al divorzio o alla separazione (art. 63 cpv. 1 LDIP); sono fatte salve le disposizioni della LDIP concernenti il nome (art. 37 a 40 LDIP), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49 LDIP), il regime dei beni (art. 52 a 57 LDIP), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83 LDIP) e la protezione dei minori (art. 85 LDIP). Da notare che la regolamentazione della suddivisione della prestazione di libero passaggio non ricade sotto la riserva specifica in favore delle disposizioni concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi e il regime dei beni (cfr. DTF 131 III 289, consid. 2.5, pag. 292).
L'art. 15 LDIP prevede che il diritto richiamato dalla LDIP medesima è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro. Per giudicare un legame di connessione con un determinato diritto (ad es. quello svizzero) occorre prendere in considerazione e ponderare vari fattori come il luogo di residenza dei coniugi, il luogo di lavoro, l'affiliazione ad un determinato istituto previdenziale, la durata del matrimonio, l'assenza di una previdenza privata o di un capitale accumulato a scopo previdenziale.
Quindi, qualora la legge prevede che per le conseguenze accessorie al divorzio risulta applicabile il diritto straniero (per cui anche per la divisione della previdenza professionale), ma ci siano vari fattori che dimostrano un legame con la Svizzera (ad es. siccome il marito vi ha sempre lavorato e la moglie, all'estero, non ha accumulato alcuna previdenza professionale), il diritto applicabile alla suddivisione della previdenza professionale potrà essere quello svizzero.
La fattispecie trattata nella sentenza pubblicata in DTF 131 III 289 riferisce di una procedura di completazione di una sentenza di divorzio resa in Francia, mentre quella di cui al caso trattato nella sentenza 5C.297/2006 qui commentata si riferisce ad una procedura di divorzio pendente in Svizzera dove l'art. art. 61 LDIP prevedeva l'applicazione del diritto straniero (spagnolo): in entrambi i casi, l'applicazione dell'art. 15 LDIP ha permesso per la suddivisione della previdenza professionale di riferirsi al diritto svizzero e dunque di applicare l'art. 122 CC.
Data modifica: 30/12/2007