Diritto del padre biologico di fare constatare la propria paternità quando già sussiste la paternità giuridica di un altro uomo?

Caso 420 del 16/02/2018

Il padre biologico può fare constatare la propria paternità quando già sussiste la paternità giuridica di un altro uomo?

In una sentenza del 18 dicembre 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se il padre riconosciuto tale dal profilo giuridico, siccome coniugato con la madre del bambino, resta inattivo, il padre biologico non ha alcuna possibilità per fare constatare giuridicamente il suo legame di filiazione, mancando un’azione legale che gli permetta di contestare la presunzione di paternità del marito (art. 256 cpv. 1 CC).

Sentenza TF 5A_332/2017 = DTF 144 III 1


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Una donna coniugata partorisce un figlio nel 2014 e in base all’art. 255 cpv. 1 CC il marito viene considerato padre del minore e come tale iscritto nell’apposito registro. Tuttavia è pacifico che il padre giuridicamente riconosciuto tale non sia il padre biologico, individuato chiaramente in un’altra persona. Quest’ultima pretende dunque dalla madre del minore e suo marito di essere riconosciuto quale padre legale del bambino.
Vista l’inazione dei coniugi, il padre biologico avvia un’azione nei loro confronti il 31 dicembre 2014, con la richiesta che sia constatato che tale inazione da parte della coppia viola i suoi diritti della personalità e chiede inoltre da un lato la condanna della madre alla contestazione della paternità e dall’altro che sia riconosciuta la propria paternità.
Le istanze cantonali respingono le sue richieste, così che egli ricorre al Tribunale federale, ma il suo ricorso viene respinto.

L’art. 252 cpv. 1 CC prevede che  la paternità giuridica fra il padre ed il figlio risulta dal matrimonio con la madre (art. 255 CC) o è stabilito per riconoscimento (art. 260 CC) o per sentenza del giudice (art. 261 CC). Nel caso concreto la presunzione di paternità si basa sull’art. 255 CC.
L’art. 256 cpv. 1 CC prevede che la presunzione di paternità può essere contestata dal marito o, a certe condizioni, dal figlio. Per contro sia la madre, sia il padre biologico non hanno alcuna legittimazione ad agire in giustizia per contestare la presunzione di paternità. Questa norma prevede un numero esaustivo delle persone che hanno la legittimazione attiva, con lo scopo di proteggere il matrimonio e la vita famigliare. D’altra parte il padre biologico può riconoscere il figlio solo se il rapporto di filiazione esiste unicamente con la madre (art. 260 cpv. 1 CC). Pertanto la legge non prevede per il padre biologico alcuna possibilità per poter accertare legalmente il legame di filiazione con il figlio. Secondo il Tribunale federale nel caso concreto non si tratta neppure di permettere al figlio di conoscere le sue origini, né risulta una violazione dei diritti della personalità del padre biologico. Anche l’ipotesi di una violazione del diritto a conoscere la propria discendenza è stata negata.

Tenuto conto del testo della legge e l’interpretazione storica della norma (che vuole la protezione del matrimonio e la pace familiare) il Tribunale federale non ha avuto alcuna possibilità di accogliere il gravame, anche se nei propri considerandi i Giudici federali sembrano voler suggerire al legislatore di valutare se vi sia una volontà politica di modificare la legge.

Da notare che la sentenza accenna al diritto del padre di conoscere la sua discendenza, ma secondo la decisione in questione tale diritto sarebbe limitato a chiarire se vi sia un tale legame biologico con il figlio.

Infine va rilevato che a livello della Corte europea dei diritti dell’uomo non vi è consenso tra gli Stati membri sul diritto di contestare la paternità giuridica di un terzo al fine di far accertare in seguito la propria paternità, né l’art. 8 CEDU dà un diritto di far constatare la propria paternità con il figlio senza che la paternità esistente sia contestata (sentenze CEDU n. 23338/09 Kautzor c/ Germania del 22 marzo 2012 §§ 36 e seg. e n. 45071/09 Ahrens c/ Germania del 22 marzo 2012, §§ 27 e seg.).


Data modifica: 16/05/2018

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