Caso 15 del 15/06/2000
Un coniuge ha il diritto di sapere quali sono le entrate, la sostanza e i debiti dell’altro coniuge? Come può venirne a conoscenza?
In una sentenza del 29 luglio 1997* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito – tra l’altro – quanto segue:
Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni correnti e a produrre i documenti necessari (cpv. 2). resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (cpv. 3). Oggetto d’informazione può essere ogni circostanza che si riferisca direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi; la richiesta può essere formulata in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità né risultare inutilmente ripetitiva.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Premetto che la sentenza citata affronta essenzialmente problemi procedurali, che meritano un'attenzione particolare: per cui ne consiglio vivamente la lettura a chi si occupa a titolo professionale di diritto di famiglia; tuttavia in questo commento intendo soffermarmi piuttosto sul contenuto della richiesta d'informazione, attirando l'attenzione su determinati aspetti, che ritengo importanti.
Innanzi tutto l'art. 170 CC ha un'importanza non soltanto nelle procedure di divorzio o di separazione legale, ma può essere esercitato autonomamente; in altre parole, senza che sia necessaria una procedura giudiziaria tesa ad una separazione o anche ad una protezione dell'unione coniugale, il Codice Civile ha sancito il chiaro diritto di un coniuge a conoscere la situazione finanziaria dell'altro.
Nella realtà capita spesso che la moglie (a volte anche i marito, ma è più raro) non sappia nulla del reddito, dei conti in banca e dei debiti del marito. L'art. 170 CC sancisce prima di tutto il diritto ad essere informati in tal senso e secondariamente permette di rivolgersi al Giudice qualora l'altro coniuge non dia seguito alla richiesta.
Ciò che è di particolare interesse risiede nel fatto che il marito (o se del caso la moglie) non può rifiutarsi di fornire tali indicazioni e documentarle (salvo nel caso in cui la domanda sia completamente immotivata), ma anche i terzi possono essere costretti a dover dare le informazioni sulla situazione finanziaria di un coniuge.
P. es. se il marito rifiuta di dare le debite informazioni in merito ai suoi conti bancari, il Giudice ha la facoltà di richiederli direttamente alla banca. E ciò è particolarmente interessante, siccome la banca - contrariamente a avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC), non può rifiutarsi di dare le informazioni invocando il segreto professionale o bancario. Il diritto matrimoniale supera dunque tale ostacolo, che in molte altre occasioni risulta insormontabile.
* Sentenza pubblicata in REP 1997, N. 24.
Data modifica: 15/06/2000