Caso 476 del 16/07/2020
Un minorenne può decidere autonomamente le relazioni personali con i genitori? Può far valere i suoi diritti strettamente personali?
In una sentenza del 18 marzo 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Un ragazzino di 15 anni non può decedere da solo ed unilateralmente la modalità dell’esercizio reciproco con i genitori alle relazioni personali: non dispone di una competenza esclusiva a decidere.
Per i diritti strettamente personali si presume che a 10 anni un minore abbia già la capacità di discernimento. Può pertanto chiedere di essere ascoltato e conferire un mandato ad un suo rappresentante legale.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il minore (nato il 7 luglio 2004) è il figlio genitori che hanno divorziato nel 2010. Il figlio è sotto la custodia della madre e vive con lei e il suo nuovo marito.
Con decisione del 23 luglio 2018, dopo aver ascoltato personalmente il minore, l’ARP di Horgen ha deciso l’assunzione a partire dal 1° settembre 2018 la misura ex art. 308 cpv. 2 CC precedentemente adottata dall’ARP della Città di Zurigo. Alla curatrice sono stati assegnati vari compiti nell’ambito dei diritti di visita paterni.La madre ed il suo attuale marito hanno impugnato la decisione 23 luglio 2018 dell’ARP di Horgen, rispettivamente quella del 18 luglio 2019 dell’autorità superiore. Sempre la madre ed il suo attuale marito hanno presentato ricorso al tribunale superiore del Cantone di Zurigo, chiedendo che fosse nominato un avvocato al figlio ("Kinderanwalt"), domanda respinta con decisione del 3 settembre 2019. La questione è in seguito approdata al Tribunale federale, questa volta su ricorso del figlio 15enne, il quale ha chiesto di ”annullare completamente” la decisione dell’ultima istanza cantonale, di ritornare l’incarto alla prima istanza affinché fossero completati i fatti, fosse garantito il suo diritto di essere sentito e gli fosse nominato un legale in sua rappresentanza ex art. 314a bis CC.
Secondo l'art. 71 LTF, in relazione con l'art. 14 PC, una parte può stare in giudizio davanti al Tribunale federale se ha l’esercizio dei diritti civili. La capacità processuale è un effetto dell’esercizio dei diritti civili di cui all’art. 12 e segg. CC. Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili (art. 13 CC). È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18 (art. 14 CC). Qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile è considerata capace di discernimento (art. 16 CC). Le persone capaci di discernimento, ma che non hanno l’esercizio dei diritti civili, non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale (art. 19 cifra 1 CC). Ai sensi dell’art. 19c cpv. 1 CC le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; possono in linea di principio agire in modo indipendente o tramite un rappresentante di loro scelta (DTF 120 Ia 369, consid. 1a).
Il ricorrente sottolinea che all'età di quindici anni è "senza dubbio capace di discernimento" per la definizione delle relazioni personali con suo padre. Il Tribunale federale spiega per contro che egli ha torto nella misura in cui ritiene che la regolamentazione delle relazioni personali con il padre significhi esercitare un diritto strettamente personale ai sensi dell'art. 19c CC. Il minorenne, indipendentemente dal fatto che sia o meno capace di discernimento, non può decidere autonomamente la regolamentazione del diritto reciproco alle relazioni personali genitore – figlio (art. 272 segg. CC); a questo proposito, non ha alcun diritto personale nel senso di un'esclusiva "competenza in materia di regolamentazione dei diritti di visita". Di conseguenza, il ricorrente non ha l’esercizio dei diritti civili dinanzi al Tribunale federale nella misura in cui desidera regolamentare il reciproco diritto ai contatti tra padre e figlio. Questo è il caso concreto in quanto il ricorso al Tribunale federale è stato da lui presentato con la censura secondo cui il tribunale cantonale superiore nell’ambito delle misure di sua tutela avrebbe determinato i fatti erroneamente e violato il suo diritto costituzionale di essere ascoltato (art. 29 cpv. 2 Cst.).
Tuttavia, la controversia nel caso concreto non riguarda principalmente la regolamentazione delle relazioni personali o altre misure di supporto nel senso di una misura di protezione dei minori, piuttosto il ricorrente vuole far valere il suo diritto di essere sentito (art. 314a CC) e la nomina di un suo rappresentante (art. 314a bis CC) nella procedura cantonale. Questi diritti sono di natura strettamente personale. Il minore può farli valere indipendentemente e anche contestare da solo un loro rifiuto, a condizione che sia capace di discernimento (cfr. art. 314a cpv. 3 CC, art. 298 cpv. 3 CPC e art. 299 cpv. 3 CPC). Se i diritti strettamente personali, come quelli oggetto della presente fattispecie, servono direttamente a rafforzare i diritti procedurali del minore e così anche la sua protezione, non occorrono prove severe per dimostrare la capacità di discernimento. In linea generale per far valere dei diritti strettamente personali si presume la capacità di discernimento a partire dal 10mo anno di età.Nel caso concreto non vi sono indicazioni che possano far ritenere il ricorrente quindicenne non sviluppato secondo la sua età. In questo contesto, si può presumere che il minore possa agire ragionevolmente in relazione al suo ascolto e alla nomina di un suo rappresentante ai sensi dell'art. 16 CC. Di conseguenza è anche in grado di far valere tali diritti dinanzi al Tribunale federale e conferire mandato ad un avvocato a tale scopo.
Nonostante quanto precede, il Tribunale federale ha tuttavia respinto il ricorso, siccome il minore non ha partecipato alla procedura dinanzi alle istanze cantonali, emanando dunque una decisione di inammissibilità del suo gravame.
Data modifica: 16/07/2020