Caso 200 del 04/08/2008
Esiste un'età minima a partire dalla quale un figlio può decidere le proprie relazioni personali con i genitori?
In una sentenza del 16 novembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I desideri di un figlio con riferimento all'affidamento e all'organizzazione del diritto di visita devono essere considerati nell'ambito della decisione su questi punti, qualora i desideri stessi siano consolidati e l'età e lo sviluppo del figlio permettano un simile consolidamento.
* Sentenza non pubblicata nella raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A_107/2007 (anche in FamPra.ch 2/2008, pag. 429).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con una certa frequenza, soprattutto nelle procedure di divorzio o separazione conflittuali in merito alle relazioni personali, i genitori vorrebbero che i figli decidessero con quale genitore vivere, rispettivamente il diritto di visita (o addirittura il non esercizio del diritto di visita).
Già nel caso-136 ci siamo occupati dell'età determinante a partire dalla quale un bambino può agire personalmente in giustizia e nel caso-147 abbiamo affrontato il tema del desiderio di attribuzione in affidamento del figlio.
Premesso che i genitori non devono evidentemente manipolare i desideri dei figli, con il presente commento vogliamo riprendere alcune importanti considerazioni del Tribunale federale sul tema dei desideri del figlio per la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di visita.
La giurisprudenza pone il principio secondo cui la regolamentazione del diritto di visita non può dipendere esclusivamente dai desideri del bambino; per ciascun caso concreto occorre determinare quali sono i motivi per cui ad es. il bambino adotta una posizione oppositiva nei confronti del genitore non affidatario e se l'esercizio del diritto di visita rischia di pregiudicare realmente il suo interesse (DTF 127 III 295, consid. 4a, pag. 298; sentenza TF 5C.67/2002 del 15 aprile 2002, consid 3b in FamPra 3/2002, pag. 605).
In ogni caso non si potrà comunque fare astrazione della volontà del bambino. Il Tribunale federale ha già indicato che occorre prendere in considerazione i desideri espressi dal bambino in merito all'affidamento, al padre o alla madre, quando si sia in presenza di una decisione ferma presa da un bambino che ha uno sviluppo e un'età - di regola 12 anni (sentenza TF 5C.293/2005 del 6 aprile 2006, consid. 4.2 in FamPra 3/2006, pag. 760) - che permettano di tenerne conto (DTF 122 III 401, consid. 3b, pag. 402; DTF 124 III 90, consid. 3c, pag. 93; DTF 126 III 219, consid. 2b, pag. 221). Questo principio vale per la regolamentazione del diritto di visita (DTF 124 III 90, consid. 3c, pag. 93; sentenza TF 5C.250/2005 del 3 gennaio 2006, consid 3.2.1 in FamPra 3/2006, pag. 752 e dottrina citata).
Certo, il Tribunale federale ha costantemente sottolineato che il rapporto del figlio con i suoi genitori è essenziale e può avere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità (DTF 130 III 585, consid 2.2.2, pag. 590; DTF 127 III 295, consid. 4a, pag. 298 e giurisprudenza citata); tuttavia, contrariamente ai casi in cui il bambino non ha ancora compiuto i 12 anni, se per contro ha almeno questa età si presume che dispone della capacità di discernimento necessaria per dare il proprio giudizio in merito alla regolamentazione del diritto di visita. Se, come nel caso concreto, il figlio di 12 anni e mezzo ha espresso ripetutamente la propria ferma volontà di rifiutare i contatti con il padre, la fissazione di un diritto di visita sarebbe sia contraria allo scopo del diritto di visita stesso sia ai diritti della personalità del bambino (FamPra.ch 3/2006, pag. 752 e dottrina citata). Il diritto di visita non si giustifica prevederlo tanto meno con la forza (cfr. Wirz in FamComm Scheidung, 2a ed., N. 15/16 ad art. 274 CC e citazioni).
Segnalo che il Tribunale federale nella sentenza 5A_341/2008 del 23 dicembre 2008 ha indicato con un figlio di 10 anni che certamente il bene del figlio ha la priorità in questioni che lo riguardano. Non corrisponde comunque proprio al bene del figlio che ogni contatto tra lui e il genitore non affidatario venga impedito, con il pretesto che il figlio medesimo non cerca il contatto: non è eccezionale che un figlio – a dipendenza della modalità di separazione dei suoi genitori e del modo con il quale il genitore detentore della custodia parentale lo accompagni – possa avere, nella nuova situazione, una difficoltà maggiore o minore a mantenere i contatti con l’altro genitore, o se del caso a ristabilire detti contatti. Il bene del figlio non va giudicato solo da un punto di vista soggettivo, con riferimento al benessere momentaneo del figlio, ma piuttosto anche obbiettivamente considerando lo sviluppo futuro (massima ripresa da FamPra 2/2009, N. 55).
Segnalo anche sull'argomento anche: Ph. Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes - Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, RDT 2008, pag. 399 e segg., con numerosi riferimenti.
Nella sentenza TF 5A_367/2015 del 12 agosto 2015 il Tribunale federale ha precisato che per i figli più grandi, la volontà espressa fermamente e costantemente prevale sul diritto alle relazioni personali. Pertanto, si può prescindere da una regolamentazione autoritativa delle relazioni personali contro la volontà di figli quattordicenni o quindicenni.
Data modifica: 09/02/2021