Caso 133 del 05/09/2005
E’ corretto limitare il diritto di visita nei casi in cui i rapporti tra i genitori sono molto conflittuali?
In una sentenza del 19 gennaio 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I conflitti fra i genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita nei confronti del figlio. Una siffatta limitazione si giustifica unicamente qualora, in base alle circostanze concrete, occorra ritenere che la concessione del diritto di visita usuale minacci il bene del figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il Tribunale federale ha rammentato la sua giurisprudenza, precisandola.
In particolare nella sentenza pubblicata in DTF 130 III 585 aveva indicato che se le relazioni fra il genitore titolare del diritto di visita e il figlio sono buone, i conflitti fra i genitori non possono portare ad un'importante restrizione di durata indeterminata del diritto di visita. Con la sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale ha precisato che se le relazioni fra il genitore titolare del diritto di visita e il figlio sono buone la conseguenza non è necessariamente quella che il diritto di visita garantito debba essere sempre quello della prassi (cantonale). In particolare il diritto di visita deve essere fissato tenuto conto delle circostanze del caso concreto e va limitato nei casi in cui sia per il minore un peso eccessivo. E' dunque necessario chiarire tutte le circostanze che portano a prevedere un determinato diritto di visita. Nei casi in cui il minore manifesta un conflitto di lealtà, un diritto di visita esteso non necessariamente è contrario allo sviluppo del bambino (cfr. in questo senso DTF 123 III 445, consid. 3b, pag. 451). L'esistenza di un certo grado di conflitto di lealtà nell'ambito del diritto di visita è da accettare, tanto più che la letteratura psicologica infantile indica che gli aspetti positivi di un diritto di visita esercitato regolarmente sono maggiori di quelli negativi (DTF 131 III 209, consid. 5, pag. 213).
Va detto che la sentenza non si è pronunciata - anche perché i fatti non erano stati accertati sufficientemente dall'autorità cantonale, tanto che l'incarto è stato rimandato a tale autorità per una nuova decisione (art. 64 OG) - sulle conseguenze di un eventuale conflitto di lealtà di grado tale da essere un "peso eccessivo" (v. sopra) per il minore; non è infatti stato chiarito se in questa evenienza il diritto di visita debba limitarsi alla prassi cantonale o debba essere più restrittivo e in che misura.
Data modifica: 05/09/2005