Diritto di visita più esteso e implicazione sui contributi alimentari – modifica di misure a protezione dell’unione coniugale

Caso 160 del 29/10/2006

Se il genitore non affidatario esercita un diritto di visita più ampio rispetto alla prassi cantonale è legittimato a chiedere una riduzione dei contributi di mantenimento a favore dei figli? Quali sono le condizioni di base per poter legittimare una modifica di una sentenza di misure a protezione dell’unione coniugale?

In una sentenza del 3 ottobre 2005* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne va definito in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo le disponibilità del genitore. Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate dalle raccomandazioni citate sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete.
Le misure a protezione dell’unione coniugale possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, sia quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nella sentenza in questione l'appellante aveva fatto valere che essendo il suo diritto di visita più esteso di quello usualmente riconosciuto, anche i costi di vitto, vestiario e alloggio, come pure quelli vari andavano ridotti. Il Tribunale d'appello ha indicato che, come da sua costante giurisprudenza, il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne va definito in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo le disponibilità del genitore, anche se naturalmente ogni genitore deve partecipare al mantenimento del figlio secondo le sue possibilità (art. 276 CC e 285 cpv. 1 CC).
Delle diminuzioni per rapporto alle cifre indicate dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli (Empfehlungen von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 lett. C: formulario d'ordinazione), cifre che devono essere dimostrate da chi se ne prevale.
Un diritto di visita più ampio dell'usuale può essere un criterio rilevante, purché tuttavia ciò incida sul contributo alimentare è necessario che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, 46 ad art. 285 CC). In particolare il Tribunale d'appello precisa che non bisogna trascurare che in condizioni del genere l'onere di mantenimento in denaro si trasferisce solo limitatamente da un genitore all'altro. Dandosi un ampio diritto di visita diminuiscono infatti le spese correnti del genitore affidatario, come ad esempio il vitto, ma non le spese fisse come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art. 285 CC).
Nel caso concreto il diritto di visita del padre risulta un po' più esteso (sostanzialmente un giorno settimanale) di quello solito (nel Ticino: RtiD I-2005 pag. 778, n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, sono di principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi), nel caso concreto l'argomentazione non è stata neppure presa in considerazione siccome il padre non ha quantificato per ordine di grandezza le maggiori spese da lui sostenute: da notare che non incombe ai giudici (nonstante la massima ufficiale vigente in materia) rimediare a tale mancanza.

* Sentenza pubblicata sul sito internet del tribunale d'appello: I CCA 11.2005.83


Data modifica: 29/10/2006

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