Diritto transitorio – azione unilaterale di divorzio – computo del termine di quattro anni (dal 1. giugno 2004 2 anni) di separazione di fatto – alimenti e matrimonio di breve durata

Caso 24 del 29/10/2000

Se una causa è iniziata sotto il vecchio diritto, da quale giorno si devono calcolare i quattro anni di separazione di fatto che la legge impone per poter permettere un divorzio anche senza il consenso dell’altro coniuge? Se un matrimonio è di breve durata, si può obbligare un coniuge a versare gli alimenti dopo il divorzio? Che influenza ha l’età e la salute di un coniuge sul suo obbligo di lavorare per mantenere l’altro coniuge?

In una sentenza del 20 aprile 2000* il Tribunale d’appello di Lugano, Ia Camera Civile, ha stabilito quanto segue:

Nelle cause di divorzio avviate prima del 1° gennaio 2000 un coniuge può formulare una domanda di divorzio fondata sull’art. 114 CC se la sospensione della vita in comune si è verificata almeno quattro anni prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio.
Un coniuge in età avanzata (60 anni), titolare di una rendita intera d’invalidità già al momento del matrimonio, non può essere obbligato a intraprendere un’attività lavorativa. Non gli può quindi essere calcolato un reddito ipotetico (potenziale) in aggiunta alla rendita d’invalidità.
Una brevissima convivenza coniugale, durata quattro mesi, non giustifica una solidarietà dopo il divorzio verso il coniuge, invalido, le cui lacune previdenziali sono indipendenti dal matrimonio e derivano da una tardiva affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere.

N.B. La sentenza è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 10 luglio 2000.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione stabilisce il principio secondo cui un coniuge che aveva avviato una procedura di divorzio sotto il vecchio diritto e che al 1° gennaio 2000 viveva separato di fatto dall'altro coniuge da quattro anni può chiedere ed ottenere la pronuncia del divorzio da parte del Giudice, anche se l'altro coniuge si oppone. Tale principio si applica alle procedure che sono state avviate prima del 1° gennaio 2000. Per quelle avviate dopo, la separazione di fatto deve esistere da almeno quattro anni prima che sia iniziata la causa (rimane naturalmente riservato l'art. 115 CC, che permette in casi eccezionali di chiedere ed ottenere il divorzio prima che siano trascorsi 4 anni di separazione di fatto: cfr. al proposito caso_021).

Altro aspetto importante della sentenza riguarda il rapporto tra il versamento di un contributo alimentare dopo il divorzio e la durata della vita comune. Innanzi tutto precisiamo che per valutare la durata del matrimonio non ci si deve riferire al vincolo formale, bensì alla durata della convivenza durante il matrimonio. Una vita comune durata solo quattro mesi è senza dubbio un matrimonio di breve durata; in questi casi, per calcolare l'eventuale contributo di mantenimento dopo il divorzio, ci si deve domandare come fosse la situazione finanziaria del coniuge che pretende gli alimenti prima del matrimonio: se il matrimonio non è la causa della sua cattiva situazione finanziaria dopo il divorzio, in presenza di un matrimonio di breve durata, non si giustifica la corresponsione di nessun alimento, venendo meno il criterio della solidarietà.

Il terzo elemento evidenziato nella sentenza riguarda l'obbligo di lavorare di una persona di 60 anni, invalida all'80%, inattiva da oltre 10 anni. La sentenza precisa che a prescindere dall'inattività lavorativa, già l'età e il grado di incapacità lavorativa sono sufficienti per non obbligare la persona a svolgere un'attività lavorativa, anche se durante il matrimonio ha lavorato saltuariamente (per due mesi) per dei lavori di giardinaggio.

* Sentenza pubblicata in DTF 126 III 401.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).


Data modifica: 29/10/2000

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