Caso 457 del 01/10/2019
Devono essere divisi gli averi previdenziali situati in Svizzera qualora vi sia una sentenza di divorzio estera?
In due sentente, rispettivamente del 22 febbraio 2018 e del 23 marzo 2018, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano ha stabilito quanto segue:
A partire dal 1° gennaio 2017 competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. Le decisioni straniere relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera. Le pretese relative al conguaglio devono essere fatte valere con una azione di completazione dinanzi al giudice del divorzio svizzero.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
In entrambe le sentenze trattate dal presente caso i coniugi risultano aver divorziato all’estero, segnatamente in Italia. In un caso un coniuge ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito TCA) l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali secondo quanto stabilito nella sentenza di divorzio italiana, mentre nell’altro caso entrambi i coniugi hanno chiesto, sempre al TCA, di decidere sulla divisione degli averi previdenziali, concordando sulla divisione a metà, argomento di cui la sentenza di divorzio italiana era completamente silente. In tutti e due i casi l’oggetto erano averi previdenziali maturati in Svizzera.
A partire dal 1° gennaio 2017 in applicazione dell’art. 63 cpv. 1bis LDIP competenti a statuire sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri. La competenza esclusiva dei tribunali svizzeri sancita dagli artt. 63 cpv. 1bis e 64 cpv. 1bis LDIP ha come conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2017 un tribunale straniero non può più pronunciarsi sulla divisione della previdenza professionale svizzera e che le decisioni straniere relative alla divisione degli averi previdenziali detenuti presso istituti di previdenza svizzeri emanate dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto non sono più suscettibili di essere riconosciute in Svizzera (v. anche DTF 145 III 109, in particolare consid. 4.3).
Ora, nella prima sentenza oggetto del presente caso nella sentenza di divorzio italiana il marito si era riconosciuto debitore nei confronti della moglie dell’importo di EUR 35’000.00 quale quota del II° pilastro maturato in Svizzera, mentre nella seconda sentenza di divorzio estera nulla era stato indicato sugli averi previdenziali in Svizzera. Ciò che accomuna entrambe le fattispeci è che non è il TCA ad essere competente per decidere sull’argomento, bensì la richiesta di regolamentazione del conguaglio della previdenza professionale deve essere intentata (previa delibazione - cfr. art. 29 cpv. 3 LDIP) presso il competente tribunale svizzero (segnatamente il giudice del divorzio - DTF 131 III 289 consid. 2.3; sentenza TF 9C_385/2008 consid. 2.2, sentenza TF 5C.173/2001) con un’azione di completamento del giudizio di divorzio; infatti, l’esecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC delle prestazioni d’uscita da parte del giudice della previdenza competente ex art. 25a cpv. 1 LFLP presuppone una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripartizione degli averi previdenziali e ciò vale anche nel caso di sentenze di divorzio emanate da un tribunale straniero. L’art. 64 cpv. 1 LDIP che prevede la competenza discende dagli art. 59 LDIP o art. 60 LDIP; se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza.
Data modifica: 11/10/2019