Divisione degli averi previdenziali; versamento straordinario da parte del datore di lavoro a favore di un coniuge sul proprio conto previdenziale

Caso 355 del 01/05/2015

Come viene considerato ai fini della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio il versamento straordinario di capitale da parte del datore di lavoro a favore di un coniuge sul proprio conto previdenziale?

In una sentenza del 20 febbraio 2014 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano ha stabilito quanto segue:

Versamenti (sul conto previdenziale) effettuati dal datore di lavoro durante il matrimonio – ma anche accrediti, a seguito di guadagni straordinari, decisi ed eseguiti dall’istituto di previdenza durante il matrimonio – a favore del lavoratore vanno interamente divisi in caso di divorzio.

Sentenza 34.2013.1


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con sentenza 8 ottobre 2012 il Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’appello presentato da un coniuge avverso la sentenza 7 aprile 2011 con cui il Pretore ha pronunciato il divorzio e regolamentato le relative conseguenze accessorie. La prima Camera civile ha segnatamente riformato il giudizio pretorile nel senso di riconoscere alla moglie il diritto alla metà del capitale previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio con trasmissione degli atti, dopo crescita in giudicato del provvedimento, al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122 CC, art. 123 CC e agli art. 280 CPC e art. 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le prestazioni suscettibili di essere divise ai sensi degli art. 122 CC e art. 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP. Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (cfr. in particolare sentenza TF B 128/05 del 25 luglio 2006).

Presso l'istituto di previdenza dove è affiliato il marito durante il matrimonio, a seguito del passaggio dal sistema delle prestazioni a quello misto dei primati ed al fine di recuperare la prestazione di vecchiaia ideale secondo il vecchio sistema, sul conto previdenziale dell’ex marito è stato accreditato da parte dell’allora datore di lavoro un importo unico di CHF 41'916.85.

Litigiosa è la questione di sapere se il suddetto importo di CHF 41'916.85 accreditato sul conto previdenziale del marito nel luglio 2002 debba essere considerato (ed in che misura) prestazione divisibile acquisita durante il matrimonio.

L’art. 22 cpv. 3 LFLP – e quindi la distinzione secondo l’origine dei beni utilizzati per il versamento, ossia per il riacquisto con consecutivo aumento della prestazione d’uscita – si applica se il versamento è effettuato dall’assicurato (lavoratore), ritenuto che in tal caso il riacquisto realizzato con beni equivalenti ad acquisti nel regime matrimoniale legale rientra negli importi da dividere ex art. 122 CC e deve pertanto essere ripartito tra i coniugi in caso di divorzio. Nel caso concreto si tratta inequivocabilmente di versamento finanziato ed effettuato, in data 1. luglio 2002, dal datore di lavoro e non dall’assicurato medesimo, motivo per cui non torna applicabile l’art. 22 cpv. 3 LFLP.
La dottrina maggioritaria, come pure la giurisprudenza di alcuni Cantoni, ritiene che versamenti (sul conto previdenziale) effettuati dal datore di lavoro durante il matrimonio – ma anche accrediti, a seguito di guadagni straordinari, decisi ed eseguiti dall’istituto di previdenza durante il matrimonio (sentenza TFA B 18/01 del 14 maggio 2002) – a favore del lavoratore vanno interamente divisi in caso di divorzio.
L’intera considerazione, in dottrina e nella suevocata giurisprudenza cantonale, ai fini della divisione giusta gli art. 122 CC e art. 22 e segg. LFLP, quale capitale presente al momento del divorzio di un versamento effettuato durante il matrimonio non dal lavoratore, risulta d’altronde pure il criterio adottato nella prassi nel settore previdenziale e consiste nel non operare deduzione alcuna dall’avere presente al momento del divorzio in caso di versamenti di capitali che non costituiscono beni propri del lavoratore e che vengono versati dopo la celebrazione del matrimonio, anche se dipendenti da capitale accumulato prima del matrimonio.

Stante quanto precede, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che l’importo di CHF 41'916.85 debba essere considerato acquisito durante il matrimonio e debba quindi interamente essere fatto oggetto di divisione.


Data modifica: 01/05/2015

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