Divisione del ricavato della vendita di un bene in comproprietà in caso di separazione dei beni

Caso 269 del 01/09/2011

In caso di separazione dei beni, se un bene immobile intestato in comproprietà tra i coniugi viene venduto nell’ambito della procedura di divorzio, il ricavato è necessariamente suddiviso in ragione di metà per parte?

In una sentenza del 5 gennaio 2011, il Tribunale federale di Losana ha stabilito quanto segue:

Per la commisurazione della somma alla quale ogni coniuge ha diritto dopo la liquidazione della comproprietà va avantutto accertato come è stato originariamente finanziato l’acquisto del fondo. Se un coniuge ha finanziato con mezzi propri l’acquisto del fondo che si trova in comproprietà, l’altro coniuge gli deve la metà di questa somma. I costi amministrativi, le imposte e gli altri oneri connessi alla comproprietà vanno sopportati a metà da ogni coniuge, conformemente alla loro quota di comproprietà. Qualora un coniuge abbia assunto tali oneri oltre la sua quota-parte, ha diritto a chiederne la restituzione all’altro coniuge.

 

Sentenza 5A_600/2010.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I fatti rilevanti sono riassuntivamente i seguenti:

  • matrimonio del 6 febbraio 1970;
  • atto di separazione dei beni del 26 gennaio 1970 (quindi valido dall'inizio del matrimonio);
  • acquisto il 1° settembre 1998 di un fondo (casa d'abitazione su tre piani) intestato in ragione di metà ciascuno: prezzo d'acquisto di CHF 1'070'000.00 finanziato con CHF 340'000.00 di fondi propri della moglie, CHF 530'000.00 di ipoteca solidale da parte di entrambi i coniugi e CHF 200'000.00 con un credito del venditore garantito da cartella ipotecaria: quest'ultimo debito è stato rimborsato il 12 dicembre 2001 per il tramite di un altro identico debito contratto dal solo marito presso una banca e messa in pegno della propria previdenza professionale;
  • separazione di fatto dal luglio 2006;
  • entrambi i coniugi hanno promosso una procedura unilaterale di divorzio giunta a sentenza il 3 settembre 2009.

Premesso che la moglie aveva chiesto l'attribuzione in piena proprietà del fondo ex art. 251 CC, ma non ha dimostrato di avere i necessari mezzi per pagare la parte di pertinenza del marito e assumersi i debiti ipotecari, occorre procedere alla divisione ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 CC. Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato la correttezza della vendita agli incanti pubblici e ha precisato che per il calcolo dell'indennità dovuta a ciascun coniuge occorre determinare chi abbia finanziato l'acquisto del bene. A questo proposito l'iscrizione a registro fondiario non dà alcuna indicazione utile (sentenza TF 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid 3.1). Se solo un coniuge ha finanziato l'acquisto con mezzi propri, l'altro coniuge gli è debitore della sua parte di metà di tale importo (sentenza TF 5C.56/2004 del 13 agosto 2004, consid. 4), che in qualche modo gli è stato anticipato.

Nel caso concreto la moglie ha finanziato l'acquisto del fondo con un importo di CHF 340'000.00, per cui il marito le è debitore di CHF 170'000.00; per calcolare le reciproche pretese dei coniugi sul ricavato della vendita del fondo occorre dunque ripartire il ricavato netto della vendita e in seguito la moglie può esigere dal marito il rimborso della metà del suo investimento: si giustifica dunque prelevare l'importo di CHF 170'000.00 dalla sua quota parte (o in alternativa che l'intero investimento della moglie - CHF 340'000.00 - le sia integralmente restituito prima della divisione). Questa procedura non pregiudica in nessun modo l'uguaglianza delle quote parti che presume l'art. 646 cpv. 2 CC.

Ai sensi dell'art. 649 CC le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà (come ad es. il rimborso di interessi ipotecari e ammortamenti del capitale - cfr. DTF 119 II 330, consid. 7a; DTF 119 II 404, consid. 4; sentenza TF 5A_222/2010 del 30 giugno 2010, consid. 5.1), o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario; il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.

Nel caso concreto dopo la separazione di fatto del 2006 la moglie ha fatto fronte al pagamento integrale degli interessi ipotecari per un importo di CHF 70'000.00, oltre a far fronte al pagamento di CHF 7'000.00 di interessi relativi al debito bancario; per contro CHF 14'000.00 sono stati pagati dal solo marito; di conseguenza la moglie ha pagato CHF 63'000.00 supplementari rispetto al marito e quest'ultimo le è dunque debitore di CHF 31'500.00 sulla sua parte (per il calcolo si può anche dedurre l'intero importo di CHF 63'000.00 prima di procedere alla divisione del ricavato netto della vendita, dato che il risultato finale è identico).

Da notare che l'art. 649 CC contempla anche le spese di amministrazione, le imposte e gli altri oneri risultanti dalla comproprietà pagati dei coniugi dalla pronuncia della sentenza impugnata e quelli che verranno pagati in seguito fino alla vendita del fondo, per cui questi oneri dovranno essere assunti dai coniugi in ragione di metà ciascuno.


Data modifica: 01/09/2011

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