Divisione del secondo e del terzo pilastro vincolato

Caso 192 del 31/03/2008

Si possono paragonare e compensare il secondo e il terzo pilastro?

In una sentenza del 22 aprile 2007*, la seconda Camera dell’Obergericht del Canton Lucerna ha stabilito quanto segue:

Pur trattandosi di un credito di denaro, è possibile pagare in contanti la pretesa di liquidazione relativa alla previdenza 3a di un coniuge, ricorrendo agli ulteriori beni dell’altro, unicamente con l’accordo di quest’ultimo. Di principio, occorre mantenere la protezione previdenziale, sicché il coniuge beneficiario ha unicamente diritto a che la quota parte del pilastro 3a dell’altro coniuge venga trasferita a un istituto di previdenza (cassa pensioni) da lui designato oppure a un istituto ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OPP 3 (contratto di previdenza vincolata o convenzione di previdenza vincolata del pilastro 3a). Il Giudice deve richiedere una dichiarazione di fattibilità.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La divisione di risparmi, il valore di polizze assicurative sulla vita e la previdenza vincolata con vantaggi fiscali fanno tutte parte di questioni che riguardano lo scioglimento del regime matrimoniale e non rientrano nell'ambito dell'applicazione degli art. 122 CC, art. 123 CC e art. 124 CC (previdenza professionale). In caso di divorzio occorre dunque effettuare una valutazione dei relativi valori patrimoniali e operare le debite compensazioni. Ciò vale anche con la previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP.
In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal Giudice (art. 3 cpv. 3 OPP 3); l’istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza e non può essere versato a libera disposizione del richiedente. Rimangono riservati i casi previsti dall'art. 3 OPP3.
La legge non prevede la possibilità di obbligare il coniuge beneficiario di una polizza vita o di terzo pilastro vincolato a saldare in contanti la liquidazione della pretesa dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 OPP 3; rimane comunque questa possibilità se il coniuge debitore è d'accordo (ad. es. se preferisce mantenere attiva una polizza vita senza intaccarne i diritti e liquidare le pretese dell'altro coniuge sul valore di riscatto della polizza per il tramite di risparmi liberi).
E' interessante evidenziare che la parte del valore di riscatto del terzo pilastro vincolato di cui un coniuge ha diritto nei confronti dell'altro può essere però versata sul secondo pilastro (cassa pensione) del beneficiario.
Infine, secondo la seconda Camera dell'Obergericht del Canton Lucerna, occorre che il Giudice richieda al terzo pilastro debitore una dichiarazione di fattibilità (o di attuabilità), alla stregua della suddivisione del secondo pilastro; ciò appare d'altra parte giustificato per il fatto che il Giudice darà ordine al terzo pilastro di operare l'accredito, per cui ad una terza persona che non fa direttamente parte della procedura di divorzio.

* Estratto della sentenza pubblicata in FamPra 1/2008, N. 5.

Nella sentenza TF 5A_673/2007 del 24 aprile 2008 il Tribunale federale ha precisato che nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale, nella valutazione di un conto bancario della previdenza vincolata 3a, devono essere dedotte le imposte latenti.


Data modifica: 31/03/2008

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