Caso 482 del 01/11/2020
Quale è la competenza del giudice svizzero in caso di divorzio se parte della cassa pensioni di un coniuge si trova all’estero?
In una sentenza del 5 giugno 2020 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
In presenza di averi previdenziali situati all’estero i tribunali svizzeri sono abilitati a determinarsi in proposito. Sussiste, in effetti, la competenza generale del giudice svizzero per regolare gli effetti del divorzio in virtù dell’art. 63 cpv. 1 LDIP.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi, cittadini italiani, si sono sposati in Italia il 18 luglio 1992. Dal matrimonio sono nati tre figli, rispettivamente nel 1994, nel 1995 e nel 2001. La famiglia ha dapprima vissuto in Italia, per poi trasferirsi nel 1995 in Germania. I coniugi si sono separati nel 2013 e nel 2015 la moglie ha introdotto l’azione di divorzio, quando a quel momento solo il marito era ancora residente in Germania. Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e tra le conseguenze accessorie ha previsto la divisione a metà dei diritti previdenziali maturati dalle parti dal matrimonio fino all'introduzione della causa di divorzio, che si tratti di accantonamenti in Germania, in Italia o in Svizzera, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di simili prestazioni. Contro tale decisione il marito si è rivolto al Tribunale d’appello.
Qui di seguito il riassunto dei considerandi del Tribunale d’appello.
Dandosi la competenza del giudice svizzero per l'azione di divorzio, (art. 59 lett. b LDIP), lo stesso tribunale – salvo puntuali eccezioni – è competente anche per disciplinare gli effetti accessori (art. 63 cpv. 1 LDIP). In materia di averi previdenziali, poi, dal 1° gennaio 2017 l'art. 63 cpv. 1bis LDIP prevede la competenza esclusiva dei tribunali svizzeri per il conguaglio delle pretese nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi previdenziali situati all'estero non significa che i tribunali svizzeri non siano abilitati a determinarsi in proposito. Sussiste pur sempre, in effetti, la competenza generale del giudice svizzero per regolare gli effetti del divorzio in virtù dell'art. 63 cpv. 1 LDIP.
Se all'estero sussistono pretese di previdenza il giudice svizzero ha due possibilità:
- o riconosce al coniuge creditore, come in precedenza, un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita (art. 124e 2 CC), il deposito di averi previdenziali all'estero fondando anche nel nuovo diritto un'impossibilità di conguaglio,
- oppure decide di rinviare complessivamente il conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un procedimento apposito, derogando al principio dell'unità della sentenza di divorzio, nell'ipotesi in cui sia possibile ottenere una decisione sul conguaglio nello Stato estero (art. 283 cpv. 3 CPC). Ciò presuppone tuttavia che si abbia modo di ottenere una siffatta decisione e che il coniuge in questione sia disposto ad avviare una procedura a tal fine in quello Stato, fermo restando che il riparto complessivo degli averi previdenziali resta soggetto al diritto svizzero. Il risultato della decisione straniera riguarda soltanto il computo delle prestazioni attribuite nell'ambito del procedimento svizzero. Se poi, dal punto di vista svizzero, il coniuge creditore riceve troppo poco, il risultato della decisione straniera può essere completato con un'indennità a norma dell'art. 124e 1 CC.
In concreto il Pretore si è limitato – come si è detto – a fissare la divisione a metà degli averi accumulati all'estero dal marito, “in particolare” in Germania presso la Deutsche Rentenversicherung. Ciò non corrisponde a nessuna delle opzioni testé riassunte e mal si comprende come una tale decisione potrebbe essere eseguita all'estero. La sentenza impugnata è stata dunque annullata e gli atti sono stati ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari accertamenti, statuendo di nuovo.
Da notare che la Germania fa parte della cerchia di Stati che dispongono di meccanismi di suddivisione degli averi pensionistici analoghi a quelli svizzeri (Romano, Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle in: FamPra.ch 2017, pag. 58 e 69).
Nota: nella sentenza I CCA 11.2018.106 del 3 giugno 2020 il Tribunale d’appello ha indicato in quella fattispecie che le spettanze del marito in Italia denominate “trattamento di fine rapporto (TFR)” e regolate agli art. 2120 segg. del Codice civile italiano configurino averi previdenziali non è in discussione (consid. 14).
Data modifica: 01/11/2020