Caso 187 del 20/01/2008
Si può procedere alla divisione di un fondo in comproprietà tra coniugi nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale? Cosa accade se il contratto di donazione immobiliare tra coniugi risulta essere simulato?
In una sentenza del 31 maggio 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La liquidazione del regime dei beni relativamente a un fondo in comproprietà tra coniugi deve avvenire prima della divisione degli ulteriori beni. Un contratto simulato tra le parti, giusta il quale la quota di comproprietà relativa all’abitazione coniugale di un coniuge viene trasferita all’altro nell’ambito di una donazione, è nullo e privo di conseguenze.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Tribunale federale si è già pronunciato nella sentenza 5C.171/2006 del 13 dicembre 2006, consid 7.1 e nella sentenza 5C.87/2003 del 19 giugno 1993, consid 4.1 sulla modalità di divisione di un immobile in comproprietà tra coniugi; in particolare, ammettendo la possibilità di chiedere la divisone del bene in comproprietà, ha indicato che ciò deve comunque avvenire come passo preliminare alla liquidazione del regime matrimoniale e non fa dunque parte di tale calcolo.
Secondo l'art. 18 CO, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare su quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. L'atto simulato è nullo.
Nel caso concreto nel 1995, circa cinque anni prima dell'inizio della procedura di divorzio, il marito aveva donato alla moglie la propria quota parte di metà di un immobile (l'altra metà apparteneva già alla moglie), conservando per sé un diritto di usufrutto vita natural durante e ciò con lo scopo di mettere al riparo l'immobile nel caso in cui il marito avesse avuto delle difficoltà economiche e sottrarlo ad un eventuale accesso da parte di creditori. Tenuto conto di tale reale scopo, il contratto di donazione e costituzione di usufrutto è stato ritenuto nullo e l'immobile dunque appartenere ancora ai coniugi in ragione di metà per parte.
Preciso che tale situazione nella realtà non è così rara, laddove si pensi ad es. al caso in cui i coniugi adottano il regime della separazione dei beni e intestano tutti i beni all'uno o all'altro coniuge. Riservato l'art. 193 CC, il contratto è valido, ma al coniuge che si vede pregiudicato in caso di divorzio (dove i beni risultano intestati tutti all'altro coniuge) resterà la possibilità di invocare (ma anche provare!) la simulazione dell'atto e chiedere di constatare la nullità del contratto di separazione dei beni.
Infine indico che la sentenza qui commentata precisa anche che per la valutazione degli acquisti i coniugi possono convenire (anche implicitamente) un momento diverso da quello della liquidazione dei beni, vale a dire derogare all'art. 214 cpv. 2 CC.
Inoltre la parità di trattamento dei coniugi impone che nell'ambito della fissazione del contributo alimentare la sostanza derivante dalla liquidazione dal regime dei beni sia considerata per entrambi i coniugi ; a dipendenza dello scopo e della composizione dei risparmi, si può pretendere anche il suo consumo (per la misura nella quale dev'essere preso in considerazione il patrimonio nella determinazione del contributo per il mantenimento cfr. DTF 129 III 7, consid. 3.1.2, pag. 9 e 10, con riferimenti).
* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.279/2006 (cfr. anche FamPra.ch, 4/2007, N. 87).
Data modifica: 20/01/2008