Divorzio unilaterale – motivi gravi

Caso 34 del 01/04/2001

Quali sono i motivi che legittimano una domanda di divorzio unilaterale, nonostante non siano ancora trascorsi quattro anni di separazione di fatto e l’altro coniuge si oppone al divorzio?

In tre sentenze, due del 6 luglio 2000* e una del 7 agosto 2000*, il Tribunale cantonale di San Gallo ha stabilito quanto segue:

Non si può considerare “non ragionevolmente esigibile” la continuazione di un matrimonio che sarebbe fallito a causa delle differenze di temperamento dei coniugi e della loro reciproca incomprensione (prima sentenza del 6 luglio 2000).
Un matrimonio non può essere definito abusivo e la continuazione dell’unione coniugale può essere pretesa quando, pur essendosi sposati per evitare un’espulsione imminente, i coniugi si conoscevano da tempo, hanno poi vissuto insieme e descrivono in maniera analoga la rottura del vincolo coniugale (seconda sentenza del 6 luglio 2000).
Anche in presenza di certificati medici attestanti la sofferenza patita da un coniuge a causa della situazione matrimoniale e la sua incapacità a sopportare ulteriormente il contatto con l’altro, non si può concludere per l’impossibilità di continuare l’unione coniugale quale vincolo giuridico (sentenza del 7 agosto 2000).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le massime di cui sopra non sono altro che la conferma della giurisprudenza di altri Cantoni (cfr. caso_021) e del Tribunale federale (cfr. caso_026), laddove si pone l'accento sulla particolare gravità dei motivi che giustificano lo scioglimento del matrimonio per divorzio se l'altro coniuge si oppone e non sono ancora passati quattro anni di separazione di fatto.
La conferma della giurisprudenza sta nei motivi, nel senso che in questi casi, di fronte ad una domanda unilaterale, solo eccezionalmente il Giudice può pronunciare il divorzio (cfr. alcuni esempi elencati nei casi sopra citati) e nel fatto che non conta che sia la vita comune ad essere insopportabile, bensì è il matrimonio dal profilo giuridico a non dover più essere riconducibile.
In altre parole, non sono sufficienti dei gravi comportamenti dell'altro coniuge, che rendono la convivenza insopportabile, bensì tali fatti, per assurgere a motivi gravi, non devono permettere la continuazione del legame matrimoniale.
La seconda sentenza sopra citata riprende il concetto di abuso di diritto che, soprattutto nei casi di matrimoni fittizi, in particolare laddove il matrimonio in sé non è l'obiettivo dei coniugi, bensì unicamente la concessione di un permesso di dimora, deve essere preso in considerazione per permettere la fine del matrimonio anche prima dei quattro anni di separazione di fatto voluti dalla legge.

* Sentenze pubblicate in FAMPRA 1/2001, pag. 104, 106 e 107.

Segnalo in particolare la nota in calce alle tre sentenze del lic. iur. Rolf Vetterli, Gerichtspräsident, San Gallo.

Sul medesimo tema cfr. caso_021 e caso_026.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).


Data modifica: 01/04/2001

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