Divorzio unilaterale – motivi gravi – perdono – fatti nuovi

Caso 64 del 02/08/2002

Cosa accade se nonostante sussistano motivi gravi che permettono al coniuge di ottenere il divorzio anche senza il consenso dell'altro, il grave comportamento di quest'ultimo è stato perdonato?
Durante la procedura di divorzio è possibile invocare fatti e mezzi di prova nuovi, non indicati all'introduzione della causa?

In una sentenza del 06 dicembre 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'art. 115 CC permette ad un coniuge di domandare ed ottenere il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni e senza il consenso dell'altro coniuge se esistono motivi gravi che non sono imputabili al richiedente e che non permettono a quest'ultimo di ragionevolmente esigere la continuazione del matrimonio.
Delle violenze che mettono in pericolo la salute fisica e psichica del coniuge richiedente il divorzio possono costituire motivo grave sufficiente per permettere la sua pronuncia ai sensi dell'art. 115 CC. Un perdono esplicito delle violenze può annullare i gravi motivi che rendono insopportabile la continuazione del matrimonio.
L'art. 138 cpv. 1 CC prevede espressamente che fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore; anche nuove conclusioni sono ammesse, purché siano fondate su fatti o mezzi di prova nuovi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Questa giurisprudenza del Tribunale non fa che confermare quanto ribadito in precedenti decisioni (e in parte pubblicate nel presente sito: cfr. indice, sotto opposizione al divorzio).
Nella sentenza sopra citata la fattispecie che ha permesso la pronuncia del divorzio senza il consenso dell'altra parte contempla delle violenze del marito che hanno messo in pericolo la salute fisica e psichica della moglie.
Nel caso concreto vengono affrontati due argomenti importanti: l'aspetto dell'eventuale perdono di un grave comportamento dell'altro coniuge e la possibilità di invocare fatti nuovi durante la procedura di divorzio.
Relativamente al perdono il Tribunale federale - riprendendo R. Frankhauser, in Ingeborg Schwenzer, Praxis Kommentar Scheidungsrecht, ed. 2000, N. 5 ad art. 115 CC - ha precisato che il medesimo può essere preso in considerazione solo se si tratta di un atto di perdono esplicito, mentre non può essere considerato tale il comportamento del coniuge richiedente il divorzio che durante la procedura tenta di ripristinare il dialogo con l'altro coniuge nella speranza di salvare ancora il matrimonio, segnatamente se tale sua volontà non è corrisposta dall'altra parte; anche in questa ipotesi gli effetti delle violenze subite sul piano fisico e psichico possono infatti ancora essere considerate durature.

Per quanto concerne i fatti nuovi, l'art. 138 cpv. 1 CC è chiaro, per cui non vi sono motivi per non ammetterli anche se invocati dinanzi all'autorità cantonale di ricorso; il Tribunale federale ha precisato che le condizioni dell'art. 115 CC (motivi gravi) possono essere invocate ulteriormente anche ad uno stadio procedurale posteriore all'introduzione della causa.

* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.281/2001 (anche in SJ 15/2002, I, pag. 230).

Si rende attenti che dal 1° giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni.
Inoltre l'art. 138 CC è stato abrogato con l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile federale (01.01.2011).


Data modifica: 02/08/2002

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE