Domanda di assistenza giudiziaria internazionale per l’assunzione all’estero di prove in materia civile o commericiale

Caso 468 del 16/03/2020

Nell’ambito di una procedura di assunzione all’estero di prove in materia civile o commerciale la parte al processo di merito estero ha il diritto di essere sentita prima dell’esecuzione della commissione rogatoriale?

In una sentenza del 2 luglio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell’ambito della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70), la parte al processo di merito estero non ha il diritto di essere sentita prima dell’esecuzione della commissione rogatoriale, ma può opporsi alla trasmissione dei dati bancari al giudice estero mediante reclamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC.

Eccezioni al principio dell’inammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi dinanzi all’istanza cantonale di reclamo (consid. 5.2).

 

Sentenza TF 5A_362/2018 (pubblicata in DTF 145 III 422)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Tra due coniugi è pendente in Lettonia una procedura di divorzio, laddove la moglie fa valere in particolare delle pretese alimentari e di regime matrimoniale. Il 21 marzo 2017 il Ministero della giustizia lettone ha presentato al Tribunale di prima istanza di Ginevra una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, ricevuta il 26 maggio 2017, tendente alla richiesta di informazioni relativamente a conti dei coniugi, separatamente e comuni, così come pure alla produzione delle risultanze dei conti dal 1° gennaio 2012 da parte di una determinata Banca.

Con decisione del 29 settembre 2017 il Tribunale di prima istanza ginevrino ha ordinato l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e deciso che la Banca dovesse indicare se erano stati aperti dei conti a nome dei coniugi, singolarmente o in comune, precisando in tal caso il saldo di tali conti e producendo le risultanze dal 1° gennaio 2012 al giorno della richiesta, fissando alla banca un termine di 30 giorni per la relativa esecuzione.

Il marito ha ricorso contro tale decisione, facendo valere la violazione del diritto di essere sentito ed il fatto (nuovo ed allegato la prima volta in sede ricorsuale) che la moglie nel frattempo aveva ritirato la richiesta di divorzio.

Dopo che il marito si visto respinto il proprio ricorso dall’autorità superiore cantonale, egli ha ricorso al Tribunale federale.

Svizzera e Lettonia hanno entrambe sottoscritto la Convenzione internazionale relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 e la Convenzione internazionale sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale del 18 marzo 1970: pertanto in materia rogatoriale è quest’ultima che si applica (consid. 2.1 non pubblicato). La procedura per l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è quella dello Stato richiesto, pertanto nel caso concreto il Codice di diritto processuale civile svizzero, segnatamente le norme sulla procedura sommaria (art. 248 e segg. CPC, in relazione con l’art. 339 cpv. 2 CPC, DTF 142 III 116, consid. 3.3. e rinvii – consid. 2.2. pure non pubblicato).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto corretto negare al marito il diritto di esprimersi prima della decisione di accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria e ciò per evitare il rischio di suoi atti di disposizione che possano pregiudicare gli interessi della moglie. Ciò vale anche per il fatto che ai sensi dell’art. 9 della Convenzione del 1970 la procedura deve essere celere (il testo di legge indica “d’urgenza”), anche se quest’ultimo criterio non è stato determinante nel caso concreto, vista la tempistica sopra indicata. Il Tribunale federale precisa che certamente il diritto di essere sentito debba essere rispettato anche nei casi di procedura di assistenza giudiziaria, ma ciò non significa che debba esserlo necessariamente al momento dell’esecuzione della decisione, essendo sufficiente che sia rispettato prima del rinvio (o ritorno) della medesima al Tribunale di merito.

Vi sono d’altra parte altri casi in cui la parte all’esecuzione di una procedura straniera non si può esprimere prima dell’esecuzione della decisione di prima istanza, permettendole di beneficiare di una via ricorsuale successiva: ciò avviene ad es. nel caso di exequatur di una decisione estera che sottostà alla Convenzione di Lugano, visto il carattere unilaterale della procedura di prima istanza (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3) o in altri casi di assistenza giudiziaria (DTF 137 III 631, consid. 2.3.2; DTF 135 III 40, consid. 2.5.1) oppure in caso di riconoscimento di una decisione di fallimento estera in applicazione degli art. 166 e segg. LDIP (DTF 139 III 504, consid. 3.2, con riferimenti).

In sostanza per garantire l’efficacia di una procedura di assistenza giudiziaria, per rispettare il principio del diritto di essere sentito delle persone coinvolte, è sufficiente che queste dispongano di un mezzo di ricorso esercitabile prima del rinvio della commissione rogatoria, con cui potranno far valere i loro argomenti.

Questa possibilità è riconosciuta nel caso concreto, vista la possibilità di ricorso prevista all’art. 319 e segg. CPC (DTF 142 III 116, consid. 3.4.1) di cui le parti alla procedura di merito all’estero possono legittimamente prevalersi (DTF 142 III 116, consid. 3.4.2). Ed il marito ha proprio utilizzato questa via ricorsuale: egli è stato informato dalla Banca (sentenza TF 4A_167/2017, consid. 4.3) della decisione di prima istanza ginevrina e ha potuto ottenere la sospensione del carattere esecutivo di tale decisione (art. 325 cpv. 2 CPC), bloccando così il rinvio dei documenti richiesti dal giudice lettone.

Sul tema del fatto nuovo allegato in sede ricorsuale dal marito (vale a dire che la moglie nel frattempo aveva ritirato la procedura di divorzio), va detto che la procedura per la decisione impugnata è retta dagli art. 319 e segg. CPC, via ricorsuale che espressamente non permette di allegare fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); ma il Tribunale federale rileva che a questo principio vi sono varie eccezioni. Questo è il caso ad es. il debitore non è stato sentito in prima istanza nella procedura di exequatur di una sentenza sottoposta alla Convenzione di Lugano (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3). Questa possibilità si giustifica dal momento che l’interessato in prima istanza ha potuto semmai far valere solo gli pseudo-nova, ma certamente non i nova. Su questo punto il ricorrente ha dunque sollevato correttamente la censura. Inoltre il regime dell’art. 326 cpv. 1 CPC ricalca quello dell’art. 99 cpv. 1 LTF, così da impedire che la presentazione di fatti e mezzi di prova nuovi sottostiano ad una regolamentazione più rigorosa davanti al Tribunale cantonale rispetto al Tribunale federale (DTF 139 III 466, consid. 3.4). Orbene, il Tribunale federale può tener conto di nuovi elementi che rendano il ricorso senza oggetto (DTF 137 III 614, consid. 3.2.1 e più recentemente sentenza TF 8C_123/2019, consid. 2.3, del 10 maggio 2019; sentenza TF 5A_866/2018, consid. 3.3. del 18 marzo 2019; sentenza TF 5A_396/2018, consid. 2.3 del 29 giugno 2018). Questo principio vale anche dinanzi all’istanza di ricorso cantonale. Pertanto l’autorità ricorsuale cantonale doveva prendere in considerazione la decisione del Tribunale di Riga con cui era stata stralciata la procedura di divorzio, anche se la stessa è stata prodotta dopo la decisione di prima istanza svizzera ed era già scaduto il termine di ricorso.

 

In base alla giurisprudenza di cui sopra si deve concludere che in ambito di assistenza giudiziaria internazionale basata sulla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70), per di conti bancari solo la Banca è parte e deve essere sentita nella procedura di esecuzione della decisione: la stessa potrà d’altra parte far valere solo i propri diritti e non quelli delle parti tra cui è pendente la procedura di merito all’estero (DTF 142 III 116, consid. 3.1.1. e 3.4.3). Va inoltre detto che può capitare che il Tribunale di merito estero ignori il nominativo del titolare di un conto (in Svizzera) e pertanto non è possibile rispettare il diritto di essere sentito da parte del giudice svizzero dell’esecuzione, così che in tal caso spetta al titolare del conto manifestarsi e farsi ascoltare nella procedura estera di merito per far valere i propri diritti di merito o della di procedura esteri (sentenza TF 5A_167/2017, consid. 4.2).

Per quel che riguarda i fatti nuovi occorre fare attenzione al fatto che nonostante sia possibile invocarli in sede di ricorso contro la decisione di esecuzione svizzera, come precisa la sentenza DTF 142 III 116, consid. 3.4.2, le parti non possono tuttavia far valere dei diritti che dovevano essere invocati davanti al giudice di merito estero (v. anche sentenza TF 5A_284/2013, consid. 4.2 in fine e consid. 44).

Che poi si possano ammettere solo i nova o anche gli pseudo nova non è dato sapersi: il Tribunale federale non dà una risposta in merito, anche se ciò dovrebbe essere il caso, trattandosi di un presupposto processuale ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC e art. 60 CPC. Di medesimo avviso François Bohnet in www.droitmatrimonial.ch, newsletter settembre 2019.


Data modifica: 16/03/2020

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