Domanda di provisio ad litem in ambito di procedure di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale. Calcolo del valore di causa per ricorrere al Tribunale federale

Caso 475 del 01/07/2020

E’ possibile richiedere ed ottenere una provisio ad litem nell’ambito di una procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale? Come si calcola il valore di causa minimo per poter ricorrere in materia civile al Tribunale federale?

In una sentenza del 13 febbraio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Data la sua base giuridica, una provisio ad litem può essere concessa già nella fase di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale o di misure provvisionali. Qualunque sia la sua base legale precisa, l’istanza di provisio ad litem è una richiesta basata sul diritto materiale da presentare all’autorità competente, che può essere sia il tribunale che si occupa del divorzio sia quello delle misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale.

Per calcolare il valore litigioso di un ricorso in materia civile non è determinante l’importo che rimane in discussione dinanzi al Tribunale federale, bensì le conclusioni in discussione dinanzi all’ultima autorità cantonale.

Sentenza TF 5A_590/2019


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1989. Dalla loro unione sono nate due figlie, ormai maggiorenni. La separazione è intervenuta nell'agosto 2017. Con richiesta di misure di protezione dell'unione coniugale del 3 ottobre 2018 la moglie ha chiesto, preliminarmente, il pagamento di una provisio ad litem di CHF 8’000.00. Nel merito ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata da suo marito, l'assegnazione a suo favore del godimento esclusivo della casa coniugale e degli arredi domestici, la condanna del marito a versarle un contributo alimentare a suo favore. Con decisione del 10 ottobre 2018, il termine per il pagamento dell'anticipo giudiziario di CHF 500.00 richiestole dal giudice è stato sospeso fino a decisione in merito alla richiesta di provisio ad litem. Con sentenza del 5 marzo 2019, il giudice di prima istanza ha regolamentato la vita separata dei coniugi e respinto la richiesta di provisio ad litem, giudicata priva d’oggetto. Dopo conferma della sentenza da parte del Tribunale superiore cantonale, la questione della provisio ad litem è giunta al Tribunale federale.

 

Valore litigioso di un ricorso al Tribunale federale in materia civile

Sappiamo che di regola il valore di causa minimo per ricorrere in materia civile al Tribunale federale è di CHF 30’000.00. Nel caso concreto gli importi totali delle provisio ad litem richieste sono inferiori, ma va detto che per calcolare il valore litigioso non è determinante l'importo che rimane in discussione dinanzi al Tribunale federale, né ciò che l'autorità cantonale ha deciso, ma le conclusioni in discussione dinanzi all’ultima autorità cantonale, ritenuto che le stesse sono decisive nel giudicare se viene raggiunto il valore minimo controverso (art. 51 cpv. 1 let. a LTF; sentenza TF 5A_539/2019, consid. 1, del 14 novembre 2019 e riferimenti; sentenza TF 4A_111/2019, consid. 1.1, del 23 luglio 2019). 

Nel caso concreto valore di causa minimo di CHF 30’00.00 è stato raggiunto, visto l’ammontare delle conclusioni dinanzi all’ultima autorità cantonale, anche se le richieste di provisio ad litem erano inferiori a tale cifra.

 

Domanda di provisio ad litem in ambito di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale

Secondo la giurisprudenza, una provisio ad litem è dovuta al coniuge che non ha egli stesso i mezzi sufficienti per sostenere i costi del procedimento; tuttavia, il giudice può imporre questo obbligo solo nella misura in cui la sua esecuzione non influisce sul minimo esistenziale del coniuge debitore e della sua famiglia (DTF 103 Ia 99, consid. 4; sentenza TF 5A_808/2016, consid. 4.1, del 21 marzo 2017; sentenza TF 5A_784/2008, consid. 2, del 20 novembre 2009). La base legale di questa pretesa, se obbligo di assistenza (art. 159 al. 3 CC) o obbligo di mantenimento (art. 163 CC), è e rimane controversa. Una provisio ad litem può essere concessa già nella fase di misure a tutela (o protezione) dell’unione coniugale o di misure provvisionali. Che derivi dall'obbligo di mantenimento dell'art. 163 CC o dal dovere di assistenza dell'art. 159 cpv. 3 CC, la richiesta di provisio ad litem è in ogni caso una richiesta basata sul diritto materiale, da formulare dinanzi al giudice competente, che può essere sia il giudice del divorzio sia quello delle misure di protezione (tutela) dell’unione coniugale (cfr. sentenza TF 5A_793/2008, consid. 6.2., dell'8 maggio 2009), dal momento che sia l'obbligo di assistenza tra i coniugi sia l'obbligo di mantenimento sussistono anche quando non è stata avviata una procedura di divorzio. La provisio ad litem è un semplice anticipo. Il diritto federale prevede solo l'obbligo di versare questo anticipo, che può pertanto essere rimborsato nell'ambito della ripartizione finale delle spese processuali tra le parti, a seconda della procedura applicabile (sentenza TF 5A_784/2008, consid. 2 e riferimenti, del 20 novembre 2009). 

Il Tribunale federale ha ritenuto che nell’ambito di una procedura di divorzio al termine della medesima il giudice può pronunciarsi unicamente sulla domanda di restituzione di un importo precedentemente anticipato (sentenza TF 5A_819/2017, consid. 11, del 20 marzo 2018, sentenza TF 5A_777/2014, consid. 6, del 4 marzo 2015).

Nel caso concreto il giudice di prima istanza cantonale, senza essersi pronunciato separatamente, ha dichiarato, nella sua sentenza finale del 5 marzo 2019, che la richiesta di provisio ad litem della moglie era diventata priva di oggetto, visto che il procedimento era giunto a termine. In sede di appello della moglie, il tribunale cantonale ha confermato tale decisione e, per lo stesso motivo, ha anche dichiarato priva d’oggetto la richiesta di provisio ad litem per la procedura di appello. 

Orbene, secondo il Tribunale federale i giudici cantonali non potevano dedurre da ciò che le richieste della moglie di concessione di provisio ad litem, su cui non si erano precedentemente pronunciati, fossero divenute senza oggetto per il semplice fatto che la procedura era giunta al termine. Quando, come nel caso specifico, le spese procedurali sono state addebitate alla parte che ha richiesto la provisio ad litem e le spese delle parti sono state compensate, il fatto di sapere se la parte dispone di mezzi sufficienti per sostenere tali spese e i costi sono una questione che - come quando è stata temporaneamente esentata dall'obbligo di anticipare i costi - continua a sussistere nel momento in cui la decisione finale è resa.

La decisione cantonale è stata ritenuta arbitraria nel suo risultato ed è stata quindi annullata e l’incarto rinviato all'autorità cantonale affinché si pronunci nel merito sulle richieste della ricorrente di provvigione ad litem.

 

Nota: la sentenza oggetto del presente caso (che non verrà pubblicata sulla Raccolta Ufficiale, ma è di indubbia importanza) risponde positivamente, una volta per tutte, al quesito a sapere se nell’ambito di procedure di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale sia possibile richiedere ed ottenere una o più provisio ad litem. L’argomento era già stato trattato dal sottoscritto soprattutto nel caso 307, ma nella sentenza oggetto del caso odierno la risposta del Tribunale federale è ora assolutamente esplicita. Altrettanto esplicita tuttavia è anche la volontà del Tribunale federale di non esprimersi sulla specifica base giuridica della richiesta, lasciando ancora una volta aperto ed irrisolto il quesito a sapere se si debba considerare nell’ambito dell’art. 159 cpv. 3 CC o dell’art. 163 CC.

Per il Cantone Ticino tale giurisprudenza non sembra avere sortito grandi effetti, ritenuto che con sentenza del 3 marzo 2020 (I CCA 11.2018.51, consid. 9b) il Tribunale d'appello di Lugano ha mantenuto la sua - invero discutibile - prassi, secondo cui "la giurisprudenza di questa Camera (la Prima Camera Civile, n.d.r.) non prevede provvigioni ad litem in procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht del Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per vero, che un coniuge in difficoltà finan­ziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 13e)."

Altra sentenza con la quale il Tribunale federale ammette la possibilità di chiedere una provisio ad litem in ambito di misure a tutela (protezione) dell'unione coniugale, cfr. sentenza TF 5D_66/2020 del 14 agosto 2020.


Data modifica: 26/12/2020

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