Due conviventi in società semplice dal momento che si sposano mettono fine a tale società?

Caso 460 del 16/11/2019

In una sentenza del 19 giugno 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La società semplice si presenta come un contratto di durata i cui elementi caratteristici sono da una parte lo scopo comune che raccoglie gli sforzi dei soci, mentre dall’altra l’esistenza di un apporto. Dal momento in cui due conviventi si sono successivamente sposati sotto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti il pregresso contratto di società semplice non si scioglie automaticamente. La liquidazione del regime matrimoniale e quella della società semplice sono due fasi distinte: la liquidazione della società semplice precede quella del regime matrimoniale ed il risultato della prima deve essere integrato nella seconda.

Sentenza TF 5A_881/2018


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti hanno vissuto in concubinato dal 1981/82 e si sono sposate il 2 agosto 1986. Dalla loro unione sono nati due figli, ormai maggiorenni. Si sono separate nel 2010. Il litigio verte su aspetti economici, in particolare sulle rispettive pretese relativamente all’abitazione coniugale. Il relativo mappale è stato acquistato il 14 settembre 1983 dal (futuro) marito; su tale mappale la coppia ha fatto edificare un’abitazione, da loro occupata dal mese di aprile 1984. La moglie sostiene di essere all’origine del progetto e che la costruzione era per la famiglia; riferisce che all’epoca, quale cittadina svedese, non poteva acquistare alcun fondo in Svizzera, ma che l’aveva scelto con l’allora compagno, ed ha seguito interamente l’edificazione della casa. Il marito ha riferito per contro che il progetto di acquistare il terreno ed edificare la casa era suo e che la moglie se ne era interessata in modo del tutto ordinario.

Il futuro marito per il finanziamento aveva tra l’altro ottenuto dei prestiti ipotecari ed un prestito dalla futura moglie; per quest’ultimo il contratto di prestito precisa che parte è servito per l’acquisto del terreno ed un’altra parte per il finanziamento della casa. Il credito di restituzione sarebbe divenuto esigibile solo all’eventuale cessazione della convivenza. Anche tale credito è stato garantito da cartella ipotecaria. 

Nel 1986 è stata installata una piscina e sono stati effettuati dei lavori di rinnovamento della cucina e dei bagni, finanziati per il tramite di un credito ipotecario che ha consolidato un conto di costruzione ai due nomi.

Dopo una preliminare procedura di misure a tutela dell’unione coniugale, il marito in data 10 febbraio 2014 ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale. Il 5 marzo 2018 è stato pronunciato il divorzio ed il primo giudice ha regolamentato le relative conseguenze accessorie.

Il marito ha dapprima ricorso al Tribunale d’appello ed in seguito al Tribunale federale. 

In primo e secondo grado i giudici hanno in particolare considerato che l’acquisto del fondo e la successiva edificazione dell’abitazione famigliare facevano parte di un progetto comune, liquidando pertanto le pretese nell’ambito delle norme sulla società semplice. 

L’art. 530 CO prevede che la società semplice è un contratto, con il quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune; è società semplice quella che non presenta i requisiti speciali di un’altra società prevista dalla legge. La società semplice si presenta come un contratto di durata i cui elementi caratteristici sono da una parte lo scopo comune che raccoglie gli sforzi dei soci, mentre dall’altra l’esistenza di un apporto, vale a dire una prestazione che ogni socio deve fare a favore della società (DTF 137 III 455, consid. 3.1).

Trattandosi di uno scopo comune, l’acquisto in proprietà comune di un fondo (DTF 127 III 46, conisd. 3b) oppure l’edificazione di un bene immobile in comune (DTF 134 III 597, consid. 3.2) costituiscono tipicamente lo scopo di una società semplice. L’art. 530 CO non esige che la società debba tendere a realizzare un utile. Neppure è necessario che la società sia concepita per avere una durata illimitata (DTF 137 III 455, consid. 3.1 e riferimenti citati). Tra coniugi il fine non deve tuttavia limitarsi a realizzare gli scopi del matrimonio (sentenza TF 5A_540/2011, consid. 6.1.1., del 30 marzo 2002, considerando non pubblicato nella sentenza DTF 138 III 348 e riferimenti dottrinali). L’apporto di ciascun socio può avvenire in modi diversi. Può essere effettuato in piena proprietà (quoad dominium), così che tutti i soci ne divengono proprietari in forma di proprietà comune; può avvenire a titolo di destinazione (quoad sortem), in tal caso il socio conserva la proprietà del bene, ma accetta di utilizzarlo solo per un certo scopo; infine può essere effettuato in uso (quoad usum), i soci ne beneficiano pertanto solo dell’uso (sentenza TF 4A_485/2013, consid. 6.1, del 4 marzo 2014; sentenza TF 4A_398/2010, consid. 5.2.3.2, del 14 dicembre 2010 e riferimenti). Non occorre che gli apporti siano uguali. Se gli apporti consistono nell’uso (quoad usum) o la messa disposizione (quoad sortem) di una cosa, in tal caso l’apporto è ripreso al termine della società da parte del socio che ne è restato proprietario, il quale partecipa di principio solo lui ad un eventuale plusvalore congiunturale (sentenza TF 4A_485/2013 sopra citata, consid. 6.1 e riferimenti). Per contro, se il valore dell’apporto è aumentato a seguito dell’attività della società semplice, il plusvalore è considerato quale reddito che deve essere ripartito tra i soci; invece, in caso di apporto quod sortem, qualsivoglia plusvalore, anche congiunturale, farà parte dell’utile della società, da ripartire tra i soci, dal momento che i soci hanno considerato l’apporto, nei loro rapporti interni, come se ne fossero proprietari in comune, anche se non potevano disporne (sentenza TF 4A_485/2013, sempre consid. 6.1 e riferimenti).

Se da un lato il contratto di società semplice non esige alcuna forma particolare, dall’altro nel caso in cui si sia in presenza di apporti di beni immobili occorre rispettare le esigenze di forma che sono loro proprie, vale a dire un atto notarile e l’iscrizione a registro fondiario (sentenza TF 4A_540/2011, sopra citata, consid. 6.1.2 non pubblicato in DTF 138 III 348 e riferimenti). 

Per l’interpretazione dei contratti valgono le regole dedotte dall’art. 18 CO, anche se il contratto fosse concluso per atti concludenti: occorre prima di tutto ricercare la reale volontà delle parti e successivamente, in caso di insuccesso, interpretare i loro comportamenti secondo il principio dell’affidamento (sentenza TF 5A_540/2011 sopra citata, consid. 6.1.2 non pubblicato in DTF 138 III 348 e riferimenti).

Nel caso concreto i giudici cantonali hanno concluso per l’esistenza di un contratto di società semplice, mentre il ricorrente ha cercato di sostenere che tale contratto fosse da escludere vista l’esistenza del contratto di prestito tra le parti da loro sottoscritto nel 1984. Tuttavia questa sola circostanza non è stata ritenuta sufficiente di fronte a tutti gli altri vari indicatori e nell’ambito dell’apprezzamento globale delle prove secondo il Tribunale federale i giudici cantonali non sono caduti nell’arbitrio. Inoltre dato che l’apporto del marito non è stato effettuato in proprietà (dell’immobile) le normative sul trapasso immobiliare nella forma autentica non sono state violate.

Secondo il Tribunale federale dal momento in cui le parti, allora conviventi, si sono successivamente sposate sotto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ciò non ha messo fine al contratto di società semplice, visto che comunque lo stesso può essere concluso anche tra coniugi. La liquidazione del regime matrimoniale e quella della società semplice sono due fasi distinte: la liquidazione della società semplice precede quella del regime matrimoniale ed il risultato della prima deve essere integrato nella seconda (sentenza TF 5A_646/2012, consid. 3.4 e riferimento dottrinale del 15 aprile 2013; sentenza TF 5A_656/2013, consid. 2.1, del 22 gennaio 2014). L’eventuale applicazione dell’art. 206 CC dopo la liquidazione della società semplice e l’integrazione del suo utile nelle masse matrimoniali è controversa in dottrina ed il Tribunale federale, in questa sentenza, lascia il quesito indeciso.


Data modifica: 16/11/2019

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