Caso 471 del 01/05/2020
In una sentenza del 19 dicembre 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Né l’interesse superiore, né il diritto della personalità del figlio esigono che il genitore, per poter esercitare il diritto di visita, debba disporre di una camera apposita per il medesimo, inutilizzata nei periodi in cui il figlio non c’è.
I costi di custodia di terzi non si giustificano se gli orari di lavoro del genitore affidatario sono coperti da quelli scolastici del figlio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 7 maggio 1990 in Turchia. La loro figlia è nata nel 2010. Nel 2012 è stata avviata la procedura di divorzio, terminata in prima istanza con sentenza del 2018. Tra le conseguenze accessorie decise dal primo giudice la figlia è stata affidata alla madre, l’autorità parentale mantenuta congiunta tra i genitori, previsto un determinato diritto di visita e stabilito contributo alimentare a carico del padre per la figlia. Ne è seguito dapprima un ricorso al Tribunale d’appello e successivamente al Tribunale federale.
Il diritto di visita prevede che padre e figlia si sarebbero visti all’inizio nei fine settimana delle settimane di calendario pari, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00, senza pernottamento, e dopo un determinato periodo da venerdì sera alle 18:00 a domenica sera alle 18:00, oltre a tre settimane di vacanze all'anno. La moglie, ricorrente, chiede che il diritto di visita sia soggetto alla condizione che per la figlia sia prevista una propria camera da letto o almeno un proprio letto.
Secondo il Tribunale federale l'appartamento di due locali del padre è proporzionato alle ristrettezze economiche delle parti e una sistemazione abitativa più grande andrebbe a scapito del contributo alimentare a favore della figlia e quindi a svantaggio della stessa. La soluzione fornita dal padre, in base alla quale lascia la sua camera da letto e dorme sul divano nel soggiorno durante le visite della figlia, è completamente soddisfacente e adatta alle circostanze concrete: contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la figlia ha una stanza durante le ore del diritto di visita dal padre, con il relativo letto, il che significa che la sua privacy è rispettata. Né il benessere del bambino né il suo diritto alla personalità richiedono che si disponga di una stanza inutilizzata per i figli.
Per quanto riguarda il fabbisogno della figlia, la ricorrente sostiene che il tribunale cantonale avrebbe dovuto prendere in considerazione i costi di custodia di terzi di CHF 46.00 mensili. Orbene, i costi di custodia di terzi fanno certamente parte del fabbisogno dei figli (DTF 144 III 481, consid. 4.3 pag. 487), tuttavia si deve considerare che quando il bambino inizia la scuola, il genitore affidatario viene svincolato dall'assistenza personale durante l’orario scolastico e, se se svolge un’attività lavorativa, l'assistenza di terzi diventa superflua se questa è assunta dalla scuola nella misura corrispondente, in modo tale da non cagionare costi (DTF 144 III 481, consid. 4.7.6, pag. 497). La decisione impugnata non indica nulla che possa portare alla conclusione che, viste le particolarità del caso specifico, l’attività lavorativa della madre e gli orari scolastici della figlia non siano compatibili, pertanto non sono stati riconosciuti costi di custodia di terzi.
Il ricorso è stato respinto.
Data modifica: 01/05/2020