Caso 470 del 16/04/2020
In quali casi il giudice può decidere il riparto della previdenza professionale in una percentuale superiore alla metà?
In una sentenza del 15 maggio 2019 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d’uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità del coniuge debitore rimane adeguata. Lo scopo di un riparto asimmetrico è quello di colmare le lacune di previdenza post-divorzio con dei fondi durevolmente consacrati alla previdenza.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi, rispettivamente del 1968 e del 1970, si sono sposati nel 1998 e dalla loro unione sono nati tre figli, nel 2000, 2002 e 2009. I coniugi si sono separati nell’aprile 2012 e la loro separazione è stata oggetto di misure a tutela dell’unione coniugale. L’8 aprile 2014 il marito ha inoltrato una procedura unilaterale di divorzio. Il divorzio è stato pronunciato il 2 ottobre 2017 e sono seguiti dapprima un ricorso al Tribunale d’appello ed in seguito al Tribunale federale. Tra i temi oggetto del ricorso al Tribunale federale vi è anche il riparto della previdenza professionale, ritenuto che il Tribunale d’appello ha deciso che alla moglie spetta il 60% delle prestazioni di libero passaggio acquisite durante il matrimonio.
Il marito lamenta la violazione del diritto federale laddove il riparto della previdenza professionale 60% - 40% non sarebbe corretto.
L’art. 124 b cpv. 3 CC prevede che il giudice può assegnare più della metà della prestazione d’uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità del coniuge debitore rimane adeguata. Sulla nozione di previdenza adeguata cfr. sentenza TF 5D_148/2017, consid. 4.1, del 13 ottobre 2017. Questa forma di riparto permette di considerare che il coniuge creditore, se si occupa dei figli comuni, non potrà forzatamente esercitare un’attività professionale a tempo pieno dopo il divorzio ed avrà difficoltà quindi costituirsi una previdenza degna di questo nome. Lo scopo di un riparto asimmetrico è quello di colmare le lacune di previdenza post-divorzio con dei fondi durevolmente consacrati alla previdenza. Per decidere la parte da attribuire il giudice può applicare gli stessi principi validi per fissare l’ammontare della parte del mantenimento che serve alla previdenza ex art. 125 CC. Il giudice dovrà tener conto, nel suo apprezzamento, del miglioramento della previdenza professionale del coniuge creditore al termine della presa a carico dei figli, rispettivamente, dal momento in cui l’interessato/a sarà in grado di aumentare il suo tasso di attività.
Nel caso concreto questo esame non è stato tuttavia possibile, siccome l’autorità cantonale non ha correttamente applicato i criteri per il calcolo del reddito potenziale della moglie e pertanto anche per l’aspetto della divisone previdenziale l’incarto le è stato ritornato dal Tribunale federale per nuova decisione.
Data modifica: 16/04/2020