Edizione di documenti di società terze, ma che di fatto fanno capo ad uno dei due coniugi: ammissibilità

Caso 18 del 30/07/2000

Capita, non tanto raramente, che un coniuge celi il proprio reddito e patrimonio dietro il nome di una società: a quali condizioni l’altro coniuge può comunque essere informato sui beni di tali società?

In una sentenza del 20 aprile 1999* la il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

È ammissibile l’edizione di documenti da società terze che si identificano economicamente con uno dei coniugi, perché in tal caso il dualismo tra persona fisica e giuridica appare un espediente di mera forma oltre il quale l’interessato cela i suoi redditi effettivi. L’identità economica è verosimile se agli atti figura una lista manoscritta redatta dal coniuge al quale vengono richieste le informazioni e nella quale sono elencate diverse società indicate come «nostra società».


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Che esista un diritto d'informazione tra coniugi l'abbiamo già- visto nel caso_015. Ma fino a che punto un coniuge può ottenere informazioni, se l'altro coniuge si nasconde dietro il nome di una società?
E' noto che una persona fisica ed una giuridica sono entità giuridiche distinte. Tuttavia quando tale distinzione crea abusi, è necessario porsi la domanda a sapere se la differenza meramente teorica debba di fatto essere considerata.
Nel caso concreto il marito, durante la procedura cautelare (ossia quella che regola i rapporti giuridici tra coniugi durante la procedura di divorzio o separazione) ha negato di essere titolare di alcune società anonime, ma ha lasciato un manoscritto in casa con cui definiva una società come "nostra società". Tale indizio rende verosimile l'appartenenza della società al marito, verosimiglianza che nella procedura cautelare è sufficiente per provare determinati fatti, come nel nostro caso quello dell'identità tra società e marito. La conseguenza è che risulterebbe abusivo ritenere la mera distinzione teorica tra persona fisica e giuridica, per cui appare opportuno non soffermarsi sul solo aspetto teorico e permettere un'indagine anche del patrimonio di società che di fatto appartengono ad un coniuge.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2000, pag. 139 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).


Data modifica: 30/07/2000

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