Effetto devolutivo del reclamo – provvedimenti cautelari

Caso 448 del 01/05/2019

Il Tribunale d’appello è competente per qualsiasi richiesta cautelare pendente un reclamo per una procedura di merito?

In una decisione del 13 novembre 2018, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello ha deciso quanto segue:

L’effetto devolutivo di cui è dotato il reclamo non ha come conseguenza l’automatica perdita della competenza decisionale dell’autorità di prime cure. La pendenza di un reclamo riguardante una specifica tematica non comporta il trasferimento all’autorità di seconda istanza di ogni competenza decisionale in merito alle persone coinvolte, che altrimenti verrebbero private di un secondo grado di giudizio.

Sentenza TA 9.2018.160


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è qui di seguito riassunta e contestualizzata, limitatamente all’argomento dell’effetto devolutivo di un reclamo.

Una coppia non coniugata ha avuto tre figli e vive separata dal luglio 2017. Con istanza 9 agosto 2017 la madre ha adito l’Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP) postulando l’autorizzazione a trasferirsi all’estero con i tre figli. Il padre si è opposto alla richiesta, chiedendo invece di essere autorizzato a mantenere il domicilio dei tre figli presso di lui. Con decisione 27 giugno 2018 l’ARP ha accolto l’istanza della madre. Con reclamo 6 agosto 2018 il padre è insorto contro la decisione di merito dell’ARP chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione al trasferimento dei minori e postulando che la loro custodia gli venga affidata. 

Con memoriale del 21 settembre 2018 la madre ha presentato al Tribunale d’appello un’istanza di misure supercautelari, lamentando il fatto che, dopo il diritto di visita esercitato dal padre a partire dal 15 luglio 2018, quest’ultimo non le avesse più riconsegnato i figli, contrariamente alla regolamentazione prevista e nonostante un ordine supercautelare in tal senso impartito dall’ARP il 22 agosto 2018: la sua richiesta è stata respinta dal Tribunale d’appello con decisione del 22 ottobre 2018, in quanto la reclamante avrebbe dovuto porre in esecuzione forzata l’analoga decisione, a lei favorevole, emanata dall’ARP il 22 agosto precedente.

Con decisione 24 ottobre 2018 (“Ratifica decisione supercautelare – decisione di esecuzione di ordine di riconsegna dei minori”), immediatamente esecutiva, l’ARP ha confermato la propria decisione supercautelare del 22 agosto precedente. 

Contro tale decisione il padre ha presentato reclamo al Tribunale d’appello censurando la nullità delle decisioni adottate dall’Autorità di protezione successivamente all’inoltro dei reclami in considerazione dell’effetto devolutivo dei medesimi.

Nella decisione impugnata, l’ARP ha considerato che la propria competenza fosse mantenuta, anche in caso di reclamo, per emanare i provvedimenti cautelari necessari e anche per ratificare e rendere esecutive le decisioni emanate ai sensi dell’art. 56 LPAmm. 

Si tratta quindi di decidere la portata dell’effetto evolutivo dell’appello.

L’autorità di seconda istanza può emanare dei provvedimenti provvisionali ai sensi dell’art. 445 CC in pendenza di una procedura di reclamo, in considerazione dell’effetto devolutivo del medesimo (nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di reclamo, che decide nuovamente sul tema), ma nei limiti dello stesso. Pertanto l’ARP mantiene la sua competenza ad agire, nonostante la presentazione del reclamo, nel caso in cui un cambiamento delle circostanze esiga l’emanazione di una decisione urgente e, in ogni caso, quando la tematica sottoposta esula dal reclamo pendente in seconda istanza.

La decisione 22 agosto 2018 contestata dal padre è manifestamente un provvedimento di tipo provvisionale ex art. 445 CC, emanata a seguito di circostanze nuove (ovvero, la mancata riconsegna dei tre minori da parte del padre dopo l’esercizio di un diritto di visita) e non ha nulla a che vedere con la tematica oggetto del procedimento di merito, che riguarda invece la fondatezza o meno dell’autorizzazione conferita alla madre di partire per l’estero unitamente ai tre figli. 

L’effetto devolutivo di cui è dotato tale reclamo non ha come conseguenza l’automatica perdita della competenza decisionale dell’autorità di prime cure a decidere di altre tematiche connesse alla protezione dei tre minori. La pendenza di un reclamo riguardante una specifica tematica non deve infatti comportare il trasferimento all’autorità di seconda istanza di ogni competenza decisionale in merito alle persone coinvolte, che altrimenti verrebbero private di un secondo grado di giudizio.

La censura paterna di nullità delle decisioni dell’ARP è stata quindi respinta.


Data modifica: 01/05/2019

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