Effetto retroattivo della modifica di un contributo alimentare a favore del figlio

Caso 521 del 01/07/2022

È possibile ottenere una modifica con effetto retroattivo di un contributo alimentare per un figlio stabilito in una pregressa procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale?

In una sentenza del 19 novembre 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Non è arbitrario ritenere che la retroattività prevista dall’art. 279 cpv. 1 CC possa essere applicata per analogia a favore del figlio anche nell’ambito di un’azione di modifica di un contributo di mantenimento fissato in una precedente procedura di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale o in precedenti decisioni cautelari nell’ambito di una procedura di divorzio.

Sentenza TF 5A_971/2020


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2015. Dalla loro unione è nata una figlia nel 2015. I coniugi vivono separati di fatto dal 1° marzo 2017. Nell’ambito di svariate procedure di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale e decisioni cautelari, per finire la figlia è stata affidata alle cure e custodia della madre, con un determinato diritto di vista del padre e l’obbligo di quest’ultimo al mantenimento della figlia, a partire dal 1° novembre 2018. Il 26 marzo 2019, il marito ha avviato un procedimento di divorzio su richiesta unilaterale. Nell’ambito di quest’ultima procedura, con decisione cautelare del 18 febbraio 2020, il giudice di prima istanza ha condannando il padre a versare un contributo alimentare per la figlia retroattivamente a partire dal 1° febbraio 2019. Con sentenza del 30 settembre 2020, il Tribunale d’appello ha riformato gli importi della sentenza di prima istanza, confermando l’obbligo contributivo retroattivo a partire dal 1° febbraio 2019.

Il marito ha ricorso al Tribunale federale.

Tra le varie censure, il ricorrente lamenta che l'autorità cantonale avrebbe arbitrariamente violato gli art. 179 CC e art. 279 cpv. 1 CC modificando, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2019, il contributo di mantenimento fissato per la figlia nella pregressa decisione di misure a tutela (protezione) dell'unione coniugale e chiede che la modifica di questa decisione abbia effetto solo dal giorno del deposito della domanda, cioè dal 12 agosto 2019.

L’art. 279 cpv. 1 CC prevede che il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione. L'applicazione analoga dell'art. 279 cpv. 1 CC alla modifica di un contributo al mantenimento del figlio fissato nell'ambito di misure a tutela (protezione) dell'unione coniugale o di misure provvisionali pendente la procedura di divorzio non è espressamente prevista dalla giurisprudenza. Dato il rinvio dell'art. 179 cpv. 1 CC all'art. 286 CC - al quale si applica per analogia l'art. 279 cpv. 1 CC - non è chiaro se questo sia il caso.

Poiché la dottrina prevede in generale la sua applicazione alla modifica del contributo di mantenimento del figlio, il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario ritenere che la retroattività prevista dall’art. 279 cpv. 1 CC possa essere applicata per analogia a favore del figlio anche nell'ambito di un'azione di modifica di un contributo di mantenimento fissato in una precedente procedura di misure a tutela (protezione) dell'unione coniugale o in precedenti decisioni cautelari nell'ambito di una procedura di divorzio.

Ora, se il contributo di mantenimento del figlio può essere modificato con effetto retroattivo di un anno, lo stesso non potrà comunque esserlo prima del verificarsi della modifica delle circostanze (sentenza TF 5A_506/2011 del 4 gennaio 2012, consid. 5.1.).

Pertanto, a differenza di quanto avviene per il merito della domanda di modifica, la determinazione del punto di partenza per la modifica non si basa sul carattere duraturo dei nuovi fatti, ma sul semplice verificarsi di tali fatti.


Data modifica: 01/07/2022

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