Caso 544 del 01/07/2023
In una sentenza del 23 maggio 2022 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Le decisioni provvisionali (o cautelari) esplicano i loro effetti fino all’entrata in vigore della sentenza di merito. Le decisioni di merito esplicano i loro effetti alla scadenza del termine di ricorso e non possono quindi essere revocate o modificate retroattivamente, fatta salva la revisione ai sensi degli artt. 328 e segg. CPC. La possibilità per il giudice di assegnare gli alimenti a una data precedente all’entrata in vigore parziale della sentenza di divorzio non è possibile nei casi in cui siano stati decisi provvedimenti provvisionali (o cautelari) per la durata della procedura. Questi principi validi nelle procedure di divorzio, si applicano anche nell’ambito di un procedimento relativo a un contributo di mantenimento a favore di un figlio di genitori non coniugati.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Da una relazione non matrimoniale è nato un figlio nel 2014. I suoi genitori si sono separati nel 2015 ed il figlio ha continuato a vivere con la madre. Il 3 maggio 2018, la madre, in nome e per conto del figlio, si è rivolta al giudice e ha chiesto che il padre fosse condannato, in via provvisionale e nel merito, al pagamento di un contributo di mantenimento a favore del figlio pari a CHF 1'000.00 mensili. Con decisione provvisionale del 10 agosto 2018, il Tribunale distrettuale ha ordinato al padre di versare alla madre un importo mensile di CHF 490.00 per il mantenimento del figlio a partire dal 3 maggio 2017. Dopo il giudizio di primo grado, con sentenza di merito del 7 luglio 2021, il Tribunale cantonale superiore, adito da entrambe le parti, ha fissato il mantenimento del figlio per vari periodi, tra cui nuovamente dal 3 maggio 2017 al 30 giugno 2021. La vertenza è giunta fino al Tribunale federale.
Tra le varie censure sollevate vi è quella relativa all'effetto retroattivo del contributo di mantenimento.
Le decisioni provvisionali (o cautelari) esplicano i loro effetti fino all'entrata in vigore della sentenza di merito (DTF 130 I 347, consid. 3.2; DTF 128 III 121, consid. 3c/bb; Sentenza TF 5A_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 3.1.3). Le decisioni di merito esplicano i loro effetti alla scadenza del termine di ricorso e non possono quindi essere revocate o modificate retroattivamente, fatta salva la revisione ai sensi degli artt. 328 e segg. CPC (DTF 141 III 376, consid. 3.3.4; DTF 141 III 43, consid. 2.5.2; cfr. anche DTF 127 III 496, consid. 3a e 3b/bb).
Nel contesto di una procedura di divorzio, la giurisprudenza ha ritenuto che la possibilità per il giudice di assegnare gli alimenti a una data precedente all'entrata in vigore parziale della sentenza di divorzio non sia possibile nei casi in cui siano stati decisi provvedimenti provvisionali (o cautelari) per la durata della procedura di divorzio. In queste situazioni, il giudice del divorzio non può fissare il dies a quo per il contributo di mantenimento post-divorzio a una data precedente l'entrata in vigore parziale della sentenza di divorzio. Questo perché i provvedimenti provvisionali decisi durante il procedimento di divorzio hanno valore di forza giudicato relativa, nel senso che hanno effetto per tutta la durata del procedimento, finché non siano stati modificati, per cui la sentenza di divorzio non può tornare retroattivamente su tali provvedimenti (DTF 142 III 193, consid. 5.3; DTF 141 III 376, consid. 3.3.4; DTF 127 III 496, consid. 3a e riferimenti citati). I provvedimenti provvisionali sono sostituiti dalla decisione di merito emessa con la sentenza di divorzio e ciò non appena quest'ultima è formalmente esecutiva per quanto riguarda la regolamentazione degli alimenti (DTF 146 III 284, consid. 2.2 e sentenze citate; Sentenza TF 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020, consid. 1; cfr. anche DTF 145 III 36, consid. 2.4).
Un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro una sentenza di condanna non impedisce, per legge, la crescita in giudicato formale della decisione cantonale; in materia di alimenti post-divorzio, è stato stabilito che una decisione in appello resa da un tribunale cantonale entra quindi immediatamente in vigore e pone fine al contributo provvisionale (DTF 146 III 284, consid. 2.3).
Orbene, non vi è alcuna ragione per cui questi principi relativi alla non retroattività della sentenza di merito quando sono stati decisi provvedimenti provvisionali per la durata del procedimento non debbano applicarsi anche nell'ambito di un procedimento relativo a un contributo di mantenimento a favore di un figlio di genitori non coniugati, come nel caso di specie, fermo restando che la citata giurisprudenza sui contributi di mantenimento disposti nell'ambito di un divorzio si applica anche ai contributi a favore del figlio (ATF 142 III 193, consid. 5.3). Si deve pertanto ritenere che i contributi assegnati al figlio a titolo provvisionale nel corso della procedura non possano più essere rivisti retroattivamente dalla sentenza di merito.
Nel caso di specie, il tribunale di primo grado, con una decisione di misure provvisionali del 10 agosto 2018, aveva ordinato al padre di contribuire al mantenimento del minore versando un importo mensile di CHF 490.00 a partire dal 3 maggio 2017. Essendo tale decisione passata in giudicato, il Tribunale cantonale non poteva più ritornare retroattivamente sull'importo del contributo di CHF 490.00 mensili stabilito come misura provvisionale per la durata del procedimento di merito, indipendentemente dal fatto che gli importi del contributo alimentare stabiliti in via definitiva nella sentenza di merito fossero superiori a quelli stabiliti nella decisione di misure provvisionali. L'impugnazione è stata pertanto accolta su questo punto e la sentenza impugnata annullata nella parte in cui fissa i contributi di mantenimento dovuti dal ricorrente al figlio prima del luglio 2021, mese in cui la sentenza di ultima istanza cantonale di merito è stata emanata ed è quindi entrata in vigore; l'importo del contributo alimentare per il periodo da maggio 2017 a giugno 2021 rimane quello fissato nella decisione di misure provvisionali del 10 agosto 2018.
Data modifica: 01/07/2023