Effetto sospensivo sulle relazioni personali in caso di ricorso contro una decisione di misure a tutela (protezione) dell’unione coniugale

Caso 527 del 16/10/2022

In caso di appello, per la parte della decisione di prima istanza che riguarda le relazioni personali genitori – figlio è possibile ottenere l’effetto sospensivo?

In una decisione del 04.10.2022 il Presidente della Prima Camera Civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha stabilito quanto segue:

Se la decisione appellata conferma il figlio nella custodia del genitore che si è occupato in misura preponderante di lui fino a quel momento, all’appello presentato dall’altro genitore che rivendica l’affidamento va — in linea di massima — rifiutato l’effetto sospensivo. Analogo principio vale se la decisione impugnata toglie il figlio dalla custodia del genitore che si è occupato in misure preponderante di lui fino a quel momento. Inoltre, il giudice tiene conto in particolare delle probabilità di successo nel merito e annette viepiù importanza ai desideri del figlio nella misura in cui questi cresce.

Decisione presidenziale I CCA 11.2022.137


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 9 settembre 2022, emessa in una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice di prima istanza ha affidato il figlio della coppia, nato il 12 febbraio 2012 (per cui di 10 anni), alla custodia alternata dei genitori in ragione di metà ciascuno. Contro la sentenza la moglie è insorta il 22 settembre 2022 al Tribunale d’appello per ottenere che il figlio sia affidato alla sua custodia esclusiva, riservato il diritto di visita paterno. Preliminarmente postula il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. Su quest'ultimo punto il Presidente della I CCA ha stabilito quanto segue.

Riassunto del diritto:

Un appello introdotto contro una decisione di misure a tutela (protezione) dell'unione coniugale non ha effetto sospensivo (DTF 137 III 475), alla stessa stregua di un appello introdotto contro una decisione di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). L'esecuzione di una tale decisione può nondimeno essere “eccezionalmente sospesa” — ovvero all'appello può essere accordato effetto sospensivo — se la parte interessata rischia di subire "un pregiudizio difficilmente riparabile" (art. 315 cpv. 5 CPC).

I criteri cui deve attenersi un giudice chiamato a statuire su una richiesta di effetto sospensivo, contestuale a un appello diretto contro un decreto cautelare (o una decisione a tutela / protezione dell'unione coniugale) che verte sull’affidamento dei figli sono stati esposti nella sentenza pubblicata in DTF 138 III 566 consid. 4.3.2 (v. anche caso 298). In sintesi, si applicano i precetti che seguono:

  1. Se la decisione appellata conferma il figlio nella custodia del genitore che si è occupato in misura preponderante di lui fino a quel momento, all'appello presentato dall'altro genitore che rivendica l'affidamento va — in linea di massima — rifiutato l’effetto sospensivo. Il figlio dev'essere lasciato in altri termini al genitore di riferimento, anche se costui intende cambiare domicilio con il minorenne già in pendenza di appello, sempre che egli rimanga entro i confini nazionali. Un'eccezione è data qualora il decreto cautelare impugnato appaia già di primo acchito insostenibile, segnatamente perché la sua esecuzione esporrebbe a pericolo imminente il bene del figlio, ciò che incombe all'appellante rendere verosimile.
  2. Analogo principio vale se la decisione impugnata toglie il figlio dalla custodia del genitore che si è occupato in misure preponderante di lui fino a quel momento. All'appello del genitore privato della custodia parentale va quindi accordato — di regola — effetto sospensivo. Un'eccezione è data qualora l'appello appaia già di primo acchito irricevibile o manifestamente infondato. II fatto che il decreto impugnato non appaia insostenibile non basta invece per respingere la richiesta di effetto sospensivo.
  3. Più recentemente il Tribunale federale ha rammentato che, chiamato a statuire su una richiesta di effetto sospensivo contestuale a un appello diretto contro un decreto cautelare che verte sull'affidamento dei figli, il giudice tiene conto "in particolare delle probabilità di successo nel merito", nel senso che l'esito del ricorso deve apparire "del tutto aperto" e non potersi pronosticare. Ha ribadito inoltre che se la custodia era finora esclusiva il figlio va lasciato al genitore di riferimento quand’anche egli intenda cambiare domicilio, sempre che il nuovo domicilio non sia all'estero, anche se ciò può non impedire che una modifica dell'affidamento possa entrare in considerazione. Il criterio della stabilità si applica altresì in caso di custodia alternata. Anche in tal caso "va tendenzialmente mantenuta la situazione sinora vigente per evitare di pregiudicare la causa" (DTF 144 III 469 con riferimenti), sicché l'effetto sospensivo a un appello di un genitore privato della custodia alternata va rifiutato o revocato unicamente con grande riserbo e in casi di urgenza. Nella decisione menzionata il Tribunale federale ha precisato poi che occorre annettere viepiù importanza ai desideri del figlio nella misura in cui questi cresce. La regola della stabilità si applica quindi, e soprattutto, a figli relativamente piccoli, che dipendono dal genitore al quale essi sono affidati.

Nella fattispecie, come si è visto, la custodia congiunta è venuta a cadere ed il giudice di prime cure ha optato per la custodia alternata.

L'appellante invoca il proprio ruolo di "genitore di riferimento", facendo valere di essersi occupata finora in maggior misura del figlio. Il che può essere vero, ma tale circostanza non prevale sul bene del ragazzo. Se mai andrebbe rifiutato effetto sospensivo a un appello in cui il marito rivendicasse egli medesimo la custodia esclusiva. Del resto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, in caso di custodia alternata a lei il figlio non viene tolto, giacché essa non ha mai avuto la custodia esclusiva. Semplicemente essa deve condividere l'affidamento, prima in comune, con il marito. Fosse poi accolto l'appello, l'assetto del figlio non subirà stravolgimenti: il ragazzo rimarrà affidato esclusivamente alla madre e il padre si vedrà riconoscere il diritto a adeguate relazioni personali con lui.

Non soccorrono dunque gli estremi per sospendere "eccezionalmente" (nel senso dell’art. 315 cpv. 5 CPC) l'esecutività della sentenza impugnata.


Data modifica: 16/10/2022

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